Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11046 del 27/05/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 11046 Anno 2016
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ABETE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 21169— 2011 R.G. proposto da:
SHERWIN — WILLIAMS ITALY COATINGS s.r.l. — c.f.

09986280155/p.i.v.a.

02003180367 — (già “Becker Acroma Italia” s.p.a., già “OECE Industrie Chimiche” s.p.a.),
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura
speciale a margine del ricorso, dall’avvocato Maurizio Pozzi ed elettivamente domiciliata in
Roma, alla via Monte delle Gioie, n. 13, presso lo studio dell’avvocato Carolina Velensise.
RICORRENTE
contro
INTERTESSILE s.r.l. c.f./p.i.v.a. 01273010130 — in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Salaria, n. 292, presso lo studio
dell’avvocato Francesco Baldi che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Giulia
Coldesina la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE — RICORRENTE INCIDENTALE

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Data pubblicazione: 27/05/2016

e
TECNOTESSILE s.a.s. di GUZZETTI MARINO e RICCARDO & C. in liquidazione (già
“Tecnotessile di Guzzetti & C.” s.n.c.).
INTIMATA.
Avverso la sentenza n. 2221 dei 14/23.7.2010 della corte d’appello di Milano,

dott. Luigi Abete,
Udito l’avvocato Giuseppe Baldi, per delega dell’avvocato Giulia Coldesina, per la
controricorrente,
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Ignazio
Patrone, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, in tal
guisa assorbiti sia gli ulteriori motivi del ricorso principale sia il ricorso incidentale,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 696 c.p.c. al tribunale di Modena depositato in data 21.6.2002 e
notificato in data 4.7.2002 “Becker Acroma Italia” s.p.a. chiedeva farsi luogo ad accertamento
tecnico preventivo.
La ricorrente, operante “nel settore della produzione e commercio di vernici e lacche ad
uso industriale, destinate al trattamento delle superfici in legno, carta, metallo e plastica” (così
ricorso, pag. 2), esponeva che per la filtrazione delle vernici, da alcuni anni, acquistava da
“Intertessile” s.r.l. filtri in nylon o poliestere; che nei mesi tra gennaio e maggio 2002 aveva
ricevuto, “prima verbalmente e poi per iscritto, contestazioni da parte di diversi clienti, i quali
lamentavano che, in fase di stesura, le vernici acquistate (…) presentavano la rottura della
pellicola superficiale, con conseguente formazione di (…) ” (così ricorso, pagg.
2 – 3); che, a seguito di proprie verifiche, era giunta alla conclusione che “il vizio (…) fosse
attribuibile alla presenza di particelle disomogenee nel corpo delle vernici e, dunque, a difetti
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Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica dell’8 marzo 2016 dal consigliere

del materiale filtrante” (così ricorso, pag. 3); che con raccomandata del 17.5.2002, anticipata
via fax, aveva contestato l’accaduto alla “Intertessile”, rappresentando che i difetti
concernevano il materiale filtrante oggetto delle forniture di cui alle fatture n. 373/2001, n.
382/2001 e n. 120/2002.
Si costituiva “Intertessile” e contestava quanto ex adverso dedotto. Chiedeva inoltre

In sede di accertamento tecnico preventivo veniva disposta ed espletata c.t.u..
Con atto notificato in data 9.4.2003 la “Becker Acroma Italia” s.p.a. citava a comparire
“Intertessile” s.r.l. innanzi al tribunale di Como.
Chiedeva risolversi i contratti di compravendita di cui alle suindicate fatture per
inadempimento della convenuta, ché aveva consegnato aliud pro alio e, comunque, merce
priva della sua essenziale qualità, altresì con condanna della “Intertessile” alla restituzione di
quanto percepito a titolo di corrispettivo e con liberazione di essa attrice dall’obbligo di
corresponsione del residuo prezzo nonché, ulteriormente, con condanna della convenuta a
risarcirle il danno cagionatole, quantificato in euro 284.976,62, unitamente al pregiudizio
arrecato alla sua immagine, quantificato in euro 20.000,00.
Costituitasi, “Intertessile” eccepiva pregiudizialmente l’intervenuta decadenza e
l’intervenuta prescrizione dell’azione di garanzia; nel merito instava per il rigetto delle
avverse domande ed in riconvenzionale perché l’attrice fosse condannata a corrisponderle il
residuo prezzo.
Autorizzata la convenuta alla chiamata in causa, si costituiva “Tecnotessile di Guzzetti &
C.” s.n.c., che, tra l’altro, concludeva per il rigetto delle domande di parte attrice.
Con sentenza n. 398/2006 il tribunale adito rigettava la domanda attorca, accoglieva la
riconvenzionale e, per l’effetto, condannava l’attrice a corrispondere alla convenuta la somma

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autorizzarsi la chiamata in causa di “Tecnotessile di Guzzetti & C.” s.n.c..

di euro 4.470,31, oltre interessi, a saldo della fattura n. 120/2001, compensava per 1/3 le spese
di lite e condannava l’attrice a rimborsare alla convenuta ed alla terza chiamata i residui 2/3.
Interponeva appello la “Becker Acroma Italia” s.p.a..
Resistevano la “Intertessile” s.r.l. e la “Tecnotessile di Guzzetti & C.” s.n.c..
Con sentenza n. 2221 dei 14/23.7.2010 la corte d’appello di Milano rigettava il gravame e

Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo di gravame, che era da escludere che
ricorresse l’ipotesi della consegna di aliud pro alio sia “sotto il profilo della diversità di
genere della res tradita rispetto a quella pattuita” (così sentenza d’appello, pag. 26) sia “sotto
il profilo della mancanza nella merce fornita delle qualità necessarie per assolvere alla sua
naturale funzione economica – sociale” (così sentenza d’appello, pagg. 26 – 27).
Evidenziava, in ordine al secondo motivo di gravame, che “dalla documentazione prodotta
da Intertessile risulta che la prima denuncia è datata 20 maggio 2002 e non 17 maggio 2002
(…) e che è pervenuta all’appellata il successivo 23 maggio” (così sentenza d’appello, pag.
28); che, in considerazione del letterale tenore della denuncia del 20.5.2002, non vi era
motivo per dubitare che “la consapevolezza del vizio relativo ai sacchetti filtranti forniti da
Intertessile, quale causa delle , fosse già stata raggiunta dalla appellante a tale
data” (così sentenza d’appello, pag. 29), siccome del resto si rinveniva “conferma nelle
dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dal legale rappresentante di Becker Acrorna”
(così sentenza d’appello, pag. 29).
Evidenziava, inoltre, analogamente in ordine al secondo motivo di gravame, che, non solo
l’appellante non aveva assolto l’onere, su di essa gravante, della dimostrazione della
tempestività della denuncia, ma, segnatamente alla stregua della comunicazione datata
10.5.2002 ed inviata per posta elettronica, erano stati acquisiti riscontri senz’altro idonei a
dimostrare la tardività della denuncia stessa; che, invero, in considerazione del tenore della

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condannava l’appellante a rimborsare alle appellate le spese del grado.

medesima mai!, “sicuramente il 10 maggio la appellante aveva appreso che i problemi di
erano imputabili ai vizi dei sacchetti filtranti” (così sentenza d’appello, pag. 30)
e che, conseguentemente, “avuto riguardo al termine di otto giorni previsto dall’art. 1495 c.c.,
la denuncia inviata non già il 17 maggio, ma datata 20 maggio e inviata via fax il 23 maggio
(…)” (così sentenza d’appello, pag. 30) era irrimediabilmente tardiva.

(già “Becker Acroma Italia” s.p.a.); ne ha chiesto sulla sorta di quattro motivi la cassazione
con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
La “Intertessile” si.!. ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato
in due motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso ed, in
accoglimento della spiegato ricorso incidentale, cassarsi la sentenza della corte d’appello di
Milano; in ogni caso con il favore delle spese di lite.
La “Tecnotessile s.a.s. di Guzzetti Marino e Riccardo & C.” in liquidazione (già
“Tecnotessile di Guzzetti & C.” s.n.c.) non ha svolto difese.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
La controricorrente parimenti ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente principale deduce “violazione e falsa applicazione di
norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in riferimento agli artt. 1490 e 1497 c.c. nonché 1453 c.c.
per aver escluso la configurabilità della consegna di aliud pro alio” (così ricorso principale,
pag. 17).
Adduce che la corte d’appello e, prim’ancora, il tribunale hanno erroneamente qualificato
i difetti riscontrati — alla stregua e degli esiti dell’a.t.p. e della documentazione allegata dalla
“miei-tessile” – nel materiale filtrante; che difatti la conclusione cui la corte di merito è
pervenuta, è “vistosamente in contrasto con le risultanze degli atti di causa in quanto se è vero
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Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Sherwin — Williams Italy Coatings” s.r.l.

che (…) aveva ordinato sacchetti di poliestere destinati a filtrare, è stato altresì provato (anche
in sede di A.T.P.) che i sacchetti consegnati erano sì sacchetti di poliestere ma tutt’altro che
in quanto rilasciavano impurità assolvendo, di fatto, ad una funzione addirittura
opposta a quella a cui erano destinati” (così ricorso principale, pag. 20); che, in effetti, la
merce venduta presentava caratteristiche “che ne alteravano integralmente la funzionalità con

ma, altresì, con riferimento a qualsiasi altro uso tipico (ossia filtratura di qualsiasi altra
sostanza), essendo compromessa proprio la unica e precipua funzione ad un
filtro: quella, appunto, di filtrare, ossia di trattenere le particelle impure presenti in un fluido”
(così ricorso principale, pagg. 20 – 21).
Adduce, dunque, che “un materiale destinato a filtrare che non filtra non può essere
considerato e, pertanto, la merce consegnata da Intertessile era da considerarsi
(…) completamente diversa da quella pattuita appartenendo ad un genere diverso” (così
ricorso principale, pag. 24); che, “a tutto voler concedere, anche qualora (…) non si ritenesse
che i beni consegnati appartenessero ad un genere diverso rispetto a quello convenuto, essi,
comunque, realizzerebbero una chiara ipotesi di aliud pro alio — quantomeno — sotto il profilo
della mancanza delle qualità necessarie per assolvere alla loro naturale funzione economico sociale” (così ricorso principale, pagg. 27 – 28)
Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce “violazione e falsa applicazione
di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in riferimento agli artt. 1495 c.c. nonché difetto di
motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) in ordine al
momento in cui Becker Acroma acquisisce la consapevolezza dei vizi”

(così ricorso

principale, pag. 29).
Adduce che la corte distrettuale ha attribuito alla mail in data 10.5.2002 “un valore
giuridico e un contenuto che vanno al di là di quello che sono realmente” (così ricorso

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riferimento non solo all’uso specifico che ne ha fatto Becker Acroma (filtrazione di vernici),

principale, pag. 31); che “la comunicazione in parola avviene tra soggetti incaricati da Becker
di svolgere esami in laboratorio e che, come tali, non possono certo ritenersi dotati di poteri di
rappresentanza tali da poter dar corso, in nome e per conto della società, ad una formale
denuncia di vizi” (così ricorso principale, pag. 31); che la corte milanese “non ha considerato
che il documento in parola viene girato alla ricorrente dalla Ricerca C (laboratorio di analisi)

data 23.5.2002)” (così ricorso principale, pag. 32); che d’altra parte “la Corte disponeva (…)
di altri elementi probatori dai quali al contrario sarebbe stato agevole evincere che Becker non
aveva acquisito consapevolezza dei vizi nella data indicata” (così ricorso principale, pag. 32).
Adduce che “non vi è stato un giorno preciso nel mese di maggio in cui (…) abbia
acquisito la certezza della dannosità dei filtri in questione” (così ricorso principale, pag. 33);
che “piuttosto (…) ha realizzato prima la sussistenza di un vizio nelle vernici trattate con i
filtri Intertessile e, solo dopo aver escluso che il vizio fosse determinato da altre cause (…), ha
dato immediata comunicazione a quest’ultima con lettera del 17.05.2002”

(così ricorso

principale, pag. 33); che comunque la certezza oggettiva e non meramente soggettiva dei vizi
del materiale filtrante l’ha acquisita “solo a seguito della prova del solvente del 3/6/02, poi
consacrata in sede di a.t.p.” (così ricorso principale, pag. 34).
Adduce che, per altro verso, non è possibile far coincidere il dies a quo del termine di otto
giorni di cui all’art. 1495 c.c. con quello in cui ha ricevuto le doglianze dei propri clienti, per
l’ovvia ragione “che tali lamentele possono coincidere, tutt’al più, con la scoperta dei vizi
delle vernici” (così ricorso principale, pag. 35); che infatti “il momento della scoperta dei vizi
delle vernici (…) dev’essere tenuto distinto da quello (successivo) della scoperta dei vizi del
materiale filtrante” (così ricorso principale, pag. 35).
Adduce che in ogni caso, giusta l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di
legittimità, “ben avrebbe potuto attendere le risultanze della fase cautelare di accertamento

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solo in data 30.5.2002 (addirittura successivamente alla missiva pervenuta ad Intertessile in

preventivo per formalizzare le proprie contestazioni a Intertessile negli otto giorni successivi”
(così ricorso principale, pag. 37).
Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce “violazione e falsa applicazione di
norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in riferimento agli artt. 2697 c.c. e ai principi generali in
materia di diritto di difesa e di ammissibilità delle prove nonché vizio di motivazione (art. 360

Adduce che la corte territoriale non si è in alcun modo pronunciata sulle istanze probatorie
dirette a dimostrare la tempestività della denuncia, formulate e non ammesse in prime cure e
riproposte in sede di gravame; che pertanto la corte d’appello “erroneamente e senza fornire
adeguata motivazione ha escluso la tempestività della denuncia dei vizi senza svolgere alcuna
indagine istruttoria” (così ricorso principale,’pag. 38); che, segnatamente, essa ricorrente
principale si era, tra l’altro, “offerta di provare che la certezza oggettiva dei vizi de quibus è
stata raggiunta con la prova a solvente del 3/6/2002” (così ricorso principale, pag. 40); che
perciò del tutto contraddittoriamente la corte di merito ha affermato, ancorché abbia ritenuto
di non dare ingresso alle prove orali, che essa ricorrente principale “non ha fornito prova della
sua tesi difensiva” (così ricorso principale, pag. 41).
Con il quarto motivo il ricorrente principale deduce “violazione e falsa applicazione di
norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in riferimento agli artt. 1495 e 2697 c.c. con riguardo al
soggetto su cui incombe l’onere della prova” (così ricorso principale, pagg. 42 – 43).
Adduce che la corte distrettuale ha erroneamente invertito l’onere della prova, allorché ha
ritenuto che spettasse ad essa ricorrente principale “fornire la prova della tempestività della
denuncia dei insiti nella merce venduta da Intertessile” (così ricorso principale,
pag. 43); che “la decadenza, in tema di diritti disponibili, costituisce oggetto di una eccezione
in senso stretto e, pertanto (…), spetta alla parte contro la quale la garanzia è fatta valere
eccepire e provare la tardività della denunzia” (così ricorso principale, pag. 43); che quindi

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n. 5 c.p.c.) in ordine agli stessi principi ed elementi” (così ricorso principale, pag. 37).

sarebbe stato onere della venditrice convenuta, “Intertessile” s.r.1., che ha opposto “la tardività
della comunicazione, fornire la dimostrazione del fatto addotto, integrante un’eccezione in
senso proprio, quale circostanza impeditiva della domanda” (così ricorso principale, pag. 44).

Con il primo motivo la ricorrente incidentale deduce “violazione e falsa applicazione di

o contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)” (così ricorso incidentale, pagg. 54 – 55).
Adduce che sin dal primo grado ha eccepito in via pregiudiziale “che l’azione della
Becker Acroma, per quanto oggetto delle (…) fatture 373/01 e 382/01, è anche prescritta, non
essendo stata (…) proposta (…) entro un anno dalla consegna di quanto acquistato” (così
ricorso incidentale, pag. 55); che la prescrizione risulta per tabulas né controparte ha
dimostrato di averne interrotto il corso con atti idonei a tale fine.
Adduce, in particolare, che la prescrizione risulta sia “dai documenti di trasporto relativi
alle fatture (…) n. 373/01 e 382/01 (…), sia dal fax del vettore DHL del 25.2.03 a Intertessile
s.r.l.” (così ricorso incidentale, pagg. 55 – 56); che risulta “accertato che i sacchetti filtranti
(…) di cui alla fattura n. 373/01 sono stati consegnati all’attrice in data 12.12.01 e quelli di
cui alla fattura n. 382/01 in data 18A2.01” (così ricorso incidentale, pag. 56); che “l’azione
della Becker Acroma è stata, invece, introdotta con atto di citazione notificato il 9.4.03, ossia,
(…) ben oltre l’anno dalla consegna dei filtri di cui a dette due fatture” (così ricorso
incidentale, pag. 56).
Adduce, ulteriormente, che è da escludere che la prescrizione sia “stata interrotta con le
raccomandate datate 17.5.02 (rectius: 20.5.02) e 11.6.02 e con il ricorso per a.t.p. notificato il
4.7.02” (così ricorso incidentale, pag. 56); che infatti il contenuto delle raccomandate “non
presenta quei caratteri di intimazione e di costituzione in mora idonei, ai sensi dell’art. 2943
c.c., ad interrompere” (così ricorso incidentale, pag. 56) il corso della prescrizione; che,

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norme di diritto (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) in riferimento all’ad. 1495 c.c.; omessa, insufficiente

segnatamente, “la raccomandata a.r, datata 11.6.02 contiene solo una generica riserva ad
agire” (così ricorso incidentale, pag. 56); che “nessun effetto interruttivo della prescrizione ha
poi nemmeno il ricorso per a.t.p. (…), essendo lo stesso inesistente e/o nullo e/o invalido e/o
inammissibile” (così ricorso incidentale, pag. 57); che, in ogni caso, “la costituzione in mora
non ha efficacia interruttiva rispetto ai diritti potestativi” (così ricorso incidentale, pag. 57).

di norme di diritto (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) in riferimento all’art. 91 c.p.c.; Omessa e/o
insufficiente e/o contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)” (così ricorso incidentale,
pagg. 54, 55, 58).
Adduce che aveva in via incidentale esperito appello avverso la sentenza di prime cure,
ché aveva “operato l’indebita compensazione per un terzo delle spese di lite, sul presupposto
di non meglio riferiti esiti del procedimento per A.T.P. e del rigetto della domanda della
Becker Acroma solo in punto di eccezione di decadenza” (così ricorso incidentale, pag. 59);
che la corte milanese non si è pronunciata al riguardo, in particolare in ordine alle spese del
procedimento per a.t.p. e di primo grado, ed avrebbe dovuto, in accoglimento
dell’impugnazione incidentale, disporre la “rifusione integrale delle spese di ogni fase, stato e
grado del giudizio (compreso l’accertamento tecnico preventivo” (così ricorso incidentale,
pag. 61).

Il primo motivo del ricorso principale è destituito di fondamento.
Si premette che tale motivo si qualifica in relazione alla previsione del n. 5) del 1° co.
dell’art. 360 c.p.c. (si condivide, quindi, la prospettazione della controricorrente secondo cui
“la ricorrente tenta di introdurre (…) un altro motivo di gravame, ossia quello previsto
dall’art. 360, n. 5, c.p.c.”: così controricorso, pag. 32).

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Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce “violazione e falsa applicazione

Occorre tener conto, da un lato, che la “Sherwin — Williams Italy Coatings” s.r.I., col
motivo de quo, censura sostanzialmente il giudizio di fatto cui la corte territoriale ha atteso
(“la posizione sostenuta dalla Corte d’Appello è in realtà errata e vistosamente in contrasto
con le risultanze degli atti di causa”: così ricorso principale, pag. 20).
Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co.,

decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n.
15499, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste
nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della
fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un
problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione
della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta
interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito,
la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione).
Su tale scorta questa Corte non può, al riguardo, che reiterare il proprio insegnamento.
Ovvero l’insegnamento secondo cui, in tema di vendita, è configurabile la consegna di
aliud pro alio non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella
contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente
priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, o abbia
difetti che la rendano inservibile; e secondo cui, in tale ultimo caso, è necessario che la
particolare utilizzazione della cosa sia stata espressamente contemplata, da entrambe le parti,
nella negoziazione (cfr. Cass. 18.1.2007, n. 1092; Cass. 17.9.2004, n. 18757).
In questi termini si evidenzia specificamente quanto segue.
Innanzitutto, che è da disconoscere senz’altro che si versi nella prima — appartenenza della
res consegnata ad un genere del tutto diverso – delle ipotesi prefigurate.

11

//(A–

n. 5), c.p.c. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della

Invero, la corte di merito ha debitamente ed esaustivamente dato atto che, alla stregua
delle risultanze dell’a.t.p., doveva considerarsi incontestabile che l’appellante “aveva ordinato
dei sacchetti filtranti per liquidi e che la merce consegnata da Intertessile era appunto
costituita da sacchetti di poliestere destinati a filtrare liquidi i quali presentavano le
caratteristiche richieste dalla compratrice quanto al materiale, alle misure e ampiezza delle

Altresì, che è da disconoscere senza dubbio che si versi nella seconda — assoluta mancanza
delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente; presenza di
difetti tali che rendano inservibile la res consegnata – delle ipotesi prefigurate.
Invero, in relazione a tal ultima evenienza (presenza di difetti tali che rendano inservibile
la res consegnata), la corte distrettuale ha debitamente ed esaustivamente dato atto che in
sede di a.t.p. il consulente tecnico per nulla aveva “messo in discussione che non si fosse in
presenza di sacchetti filtranti” (così sentenza d’appello, pag. 27), che aveva “verificato che il
tessuto utilizzato era poliestere” (così sentenza d’appello, pag. 27), che di tali sacchetti in
poliestere per nulla aveva “rilevato la non idoneità a filtrare” (così sentenza d’appello, pag.
27). Del resto è significativo porre in risalto che la stessa ricorrente principale ha
“circoscritto”, ha “delimitato” la dedotta inettitudine funzionale dei filtri de quibus, giacché
ha prospettato specificamente che “rilasciavano particelle siliconiche di diametro inferiore
alle maglie dei filtri stessi — pochi micron — e, dunque, contaminavano” (così ricorso
principale, pag. 24).
Invero, in relazione alla prima evenienza (assoluta mancanza delle caratteristiche
funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente), la corte milanese ha debitamente
ed esaustivamente dato atto “i sacchetti presentavano le caratteristiche indicate negli ordini”
(così sentenza d’appello, pag. 27). D’altronde, la controricorrente ha puntualmente rimarcato
che “gli ordini scritti, dalla Becker prodotti, non recano alcuna menzione di quale fosse la

Ai

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luci” (così sentenza d’appello, pag. 26).

destinazione dei filtri venduti da Intertessile, né è stato dedotto sul punto alcun capitolo di
prova” (così controricorso, pag. 29).

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale sono strettamente connessi, poiché

entrambi afferiscono al profilo della tempestività della denuncia dei vizi.

Ambedue i motivi comunque sono fondati e meritevoli di accoglimento nei limiti che
seguono.
Si premette che analogamente i motivi de quibus si qualificano esclusivamente in
relazione alla previsione del n. 5) del 1° co. dell’art. 360 c.p.c.: entrambe le ragioni di censura
attengono all’esaustività e congruenza dell’affermata decadenza dalla garanzia in dipendenza
del riscontro, quale operato dalla corte territoriale, della tardività della denunzia ex art. 1495,
l° co., c.c..
Su tale scorta si rappresenta che l’insegnamento di questo Giudice del diritto è nel senso
che il termine di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto (contrariamente all’assunto della
controricorrente — cfr. controricorso, pagg. 47/48 – non rileva nella fattispecie il disposto
dell ‘art. 1511 c. c., perché quivi è contemplato il “termine per la denunzia dei vizi e dei difetti
di qualità apparenti’) decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza
obiettiva e completa (cfr. Cass. 16.3.2011, n. 6169; Cass. 10.3.2011, n. 5732). Ed, ancora, è
nel senso che, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi,
in modo da riverberarsi sulla consapevolezza dell’entità del vizio stesso, occorre fare
riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (cfr. Cass. 6.5.2005, n.
9515), tant’è che, qualora ai fini del riscontro oggettivo e pieno della reale entità del vizio si
proceda ad accertamento tecnico preventivo, il dies a quo del termine per la denunzia si

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Il che ne suggerisce la disamina contestuale.

identifica con il momento in cui la competente cancelleria ha comunicato l’esito dell’a.t.p.
(cfr. Cass. 23.5.2000, n. 6735; Cass. 8.7.1995, n. 7541).
Nel segno dei summenzionati insegnamenti si rappresenta quanto segue.
In primo luogo, che nella mail in data 10.5.2002 si legge testualmente, certo, che “le tele
filtranti prelevate in vari momenti e da diverse confezioni hanno dato il problema delle

aggiunge che “lavando i sacchetti con eptano ed acetone si eliminava in gran parte il
problema” (cfr. al riguardo controricorso, pag. 36).
In questi termini l’affermazione della corte d’appello, secondo cui “da tale documento si
evince che sicuramente il 10 maggio la appellante aveva appreso che i problemi di
erano imputabili ai vizi dei sacchetti filtranti” (così sentenza d’appello, pag. 30),
non può esser recepita.
Difatti la mail in data 10.5.2002, in considerazione del suo letterale tenore, meglio
testimonia che, “in realtà, (…) semplicemente (…) vi erano delle ricerche sperimentali in
corso e non fornisce alcuna indicazione tale da far ritenere che già si fosse arrivati ad avere
cognizione piena delle problematiche dei filtri” (così ricorso principale, pag. 32), meglio si
presta, ossia, ad esprimere un significativo sospetto, sospetto al contempo riflesso nelle
dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dal legale rappresentante di “Becker
Acroma” e tuttavia non ancora assurto al grado di una obiettiva e completa consapevolezza e
del vizio e della sua entità.
In secondo luogo, che neppure depone nel senso di una oggettiva e piena coscienza del
vizio e della sua entità la denuncia in data 20.5.2002.
Vero è che quivi si afferma testualmente che “il problema si evidenzia solo dopo la fase di
filtraggio attraverso i vostri sacchi filtranti” (cfr. al riguardo sentenza d’appello, pag. 29); e
nondimeno siffatta affermazione è idonea ad esprimere, al più, un grado di maggior rilievo di

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schivature una volta usate per filtrare i prodotti all’acqua”; nondimeno nella stessa mail si

”soggettivo” (“a suo parere” dice efficacemente e condivisibilmente la ricorrente principale
a pag. 33 del ricorso) sospetto.

In questo quadro, quadro in cui l’argomentazione della controricorrente, secondo cui
controparte non ha “mai precisato la data dell’avvenuta scoperta del vizio”

(così

controricorso, pag. 41), ben si presta, di contro, ad esser assunta quale indice della

e successivi”, la motivazione che, in parte qua agitur, sorregge il dictum della corte di merito
risulta significativamente deficitaria.
Al cospetto della deduzione della appellante — principale ricorrente in questa sede —
secondo cui “la piena conoscenza del vizio era intervenuta addirittura in un momento
successivo a detta denuncia, e cioè il 3 giugno 2002, dopo che il laboratorio incaricato di
analizzare i filtri aveva comunicato di aver rinvenuto particelle di silicone” (così sentenza
d’appello, pag. 28) ovvero solo a seguito della “prova del solvente”, ben avrebbe dovuto la
corte distrettuale, onde, in parte qua, dar ragione in guisa esaustiva del suo dictum, attendere
al vaglio — al quale per nulla ha atteso – e dell’ammissibilità e della rilevanza della prova
testimoniale dall’originaria attrice articolata in prime cure e riproposta in grado d’appello.
Segnatamente ben avrebbe dovuto attendere al vaglio dei capitoli 22), 23) e 24) (riprodotti sia
a pagina 40 sia, unitamente a tutti gli altri capitoli di prova, alle pagine 10 – 15 del ricorso
principale) precipuamente tesi a dimostrare che la certezza oggettiva e compiuta dei vizi era
stata acquisita “solo a seguito della prova del solvente del 3/6/02” (così ricorso principale,
pag. 34), vaglio — di ammissibilità e rilevanza — cui, invece, ha cura di attendere la
controricorrente (cfr. controricorso, pagg. 48 — 50) ad integrazione, evidentemente, di un
apparato motivazionale della cui lacunosità implicitamente dà conto (cfr. Cass. sez. lav.
4.3.2000, n. 2446, secondo cui la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un
vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione ai sensi dell ‘art. 360, n. 5,

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consapevolezza acquisita al riguardo da “Becker Acroma Italia” “per gradi ed in tempi diversi

c.p.c., quando il vizio stesso emerga dal ragionamento posto a base della decisione (che si
riveli incompleto, incoerente e illogico) e il ricorrente indichi specificamente le circostanze di
fatto oggetto della prova ed il nesso di causalità tra l ‘asserita omissione e la decisione, al
fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova non
ammessa, controllo che deve peraltro essere compiuto esclusivamente sulla base delle

integrative; cfr. Cass. sez. lav. 22.7.2004, n. 13730).
AI cospetto inoltre dei capitoli di prova per testimoni articolati dall’originaria attrice la
motivazione che, in parte qua agitur, supporta la statuizione di seconde cure risulta in pari
tempo significativamente incongrua, esattamente nella parte in cui, siccome ben ha
sottolineato la ricorrente principale (cfr. ricorso principale, pag. 41), si asserisce che “non è
stata provata dall’appellante (…) la tempestività della denuncia” (così sentenza d’appello,
pag. 29).
La deficienza ed incongruenza motivazionale che inficiano, in parte qua agitur, la
sentenza n. 2221 dei 14/23.7.2010 della corte d’appello di Milano, ne impongano, dunque, in
accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, la cassazione con rinvio
ad altra sezione della medesima corte.

Il quarto motivo del ricorso principale è privo di fondamento.
E’ sufficiente ribadire il radicato insegnamento giurisprudenziale di questa Corte di
legittimità, in virtù del quale, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal
venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe
sull’acquirente — nel caso di specie, sulla “Sherwin — Williams Italy Coatings” s.r.l. trattandosi di condizione necessaria per l’esercizio dell’azione, l’onere della prova di aver
denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. (cfr. Cass. 14.5.2008, n. 12130; cfr.
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deduzioni contenute nel ricorso, senza possibilità di colmare le eventuali lacune con indagini

Cass. 12.6.2007, n. 13695, secondo cui in tema di garanzia per vizi della cosa venduta,
mentre sull’acquirente incombe l’onere della prova, oltreché della tempestività della
denuncia, anche dell’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, il venditore
deve offrire la prova liberatoria; Cass. 28J. n. 844, secondo cui l’onere della prova di
aver denunziato al venditore i vizi della cosa venduta entro otto giorni dalla scoperta

della azione redibitoria o quanti minoris).

E’ inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale.
La ricorrente incidentale ha espressamente riferito che il giudice di prime cure non si
pronunciato sull’eccezione di prescrizione “ritenendo assorbente e preliminare la decadenza
di controparte dalla garanzia per i supposti vizi della merce” (così ricorso incidentale, pag.
58); ed ha espressamente soggiunto che la corte di Milano, “pur disaminando e valutando
compiutamente le eccezioni proposte (…), non ha statuito alcunché al riguardo” (così ricorso
incidentale, pag. 58).
In questi termini anche in seconde cure, sostanzialmente, la disamina dell’eccezione di
prescrizione è rimasta assorbita dal riscontro del buon fondamento, quale operato dalla corte
territoriale, della eccepita decadenza.
Ne discende che riveste valenza in proposito l’insegnamento di questo Giudice del diritto
a tenor del quale la declaratoria di assorbimento di una questione, a causa della decisione di
un’altra che rende superflua una pronuncia di merito sulla prima, esclude l’interesse della
parte vittoriosa, che l’aveva dedotta, a proporre ricorso per cassazione, in quanto difetta sul
punto una specifica soccombenza che legittimi l’impugnazione, non essendovi in realtà alcuna
decisione sul merito della questione assorbita, e non configurandosi un’omissione di
pronuncia (Cass. 23.4.2008, n. 10545).

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incombe sul compratore, in quanto tale denunzia costituisce una condizione per 1 ‘esercizio

L’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale assorbe e rende
vana la disamina del secondo motivo del ricorso incidentale (d’altronde questa Corte

spiega, con riguardo alla riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, dopo la
cassazione della sentenza, che costituiscono elementi essenziali dell’atto di riassunzione il

giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo, per cui non
devono essere riproposte tutte le pretese in precedenza avanzate dalla parte, dovendosi
presumere, in difetto di elementi contrari, che le stesse siano mantenute ferme, ancorché non
trascritte: cfr. Cass. 24.3.2006, n. 6679).

Si provvederà in sede di rinvio alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il primo ed il quarto motivo del ricorso principale, accoglie il secondo ed
il terzo motivo del medesimo ricorso principale; dichiara inammissibile il primo motivo del
ricorso incidentale ed assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale; cassa, in
relazione e nei limiti dei motivi accolti, la sentenza n. 2221 dei 14/23.7.2010 della corte
d’appello di Milano e rinvia ad altra sezione della medesima corte anche per la
regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di

riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volontà di riattivare il

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