Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11046 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 10/06/2020), n.11046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su(ricorso 3786-2019 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,

presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STELLARIO VENUTI;

– ricorrente –

contro

P.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 412/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda avanzata da P.E. nei confronti di Poste italiane s.p.a., diretta all’accertamento dell’illegittimità del trasferimento disposto nei confronti del predetto dipendente al CPD di Santhià, e, rigettando l’appello incidentale di Poste sul punto, confermava la statuizione di condanna della convenuta a pagare lo stipendio al dipendente versandolo sul conto corrente, piuttosto che corrisponderlo in contanti;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Poste sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

il lavoratore è rimasto intimato;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 8 delle disp. gen., degli arrt. 1374 e 2078 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, osservando che la modalità di pagamento della retribuzione in contanti presso l’ufficio postale o bancario del luogo in cui il dipendente svolge attività lavorativa risponde ad un uso normativo di tipo aziendale, caratterizzato dalla generalità, dalla spontaneità e dalla specificità, elementi tutti obliterati dalla Corte territoriale, talchè la L. n. 205 del 2017, che introduce la modalità di pagamento descritta dal 1 luglio 2018, interviene ad attribuire all’uso una superiore fonte normativa;

con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1340 c.c., dell’art. 1277 c.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, osservando che, anche a escluderne il carattere normativo, l’uso deve essere comunque considerato negoziale in quanto strumento di integrazione del contratto;

i motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro intima connessione, sono inammissibili;

gli stessi, infatti, pur implicando accertamenti in fatto, sono carenti non essendo stati trascritti (e non essendone indicata specificamente l’ubicazione) gli esiti istruttori, le allegazioni e le richieste di prova della fase di merito a sostegno delle tesi esposte, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto affermato trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24340 del 04/10/2018);

il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della parte intimate;

in considerazione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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