Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11046 del 06/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 06/05/2010), n.11046
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in Roma, via dei Monti
Parioli n. 48, presso l’avv. Marini Giuseppe, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 67/28/06, depositata l’8 giugno 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24 marzo dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;
udito l’avv. Corea Ulisse (per delega), per il controricorrente e
ricorrente incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, il quale ha dichiarato di aderire alla relazione
ex art. 380 bis c.p.c..
LA CORTE:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 67/28/06, depositata l’8 giugno 2006, con la quale, in controversia concernente cartelle di pagamento notificate a M.A. per IRPEF relativa agli anni 1995 e 1996, e’ stato rigettato l’appello dell’Ufficio, in quanto, come afferma il giudice a quo, “nel fascicolo e’ presente copia del processo verbale nel quale l’Ufficio dichiara di acconsentire all’abbattimento di un terzo dei redditi per l’anno di imposta 1995 e l’Ufficio doveva solo invitare i contribuenti a definire con la firma il processo verbale redatto, invito mai giunto ai contribuenti”.
Il M. resiste con controricorso e propone altresi’ ricorso incidentale condizionato.
2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 e si formula il quesito se “sussiste un obbligo per l’Ufficio di concludere l’accordo con il contribuente in presenza di regolare istanza di accertamento con adesione”.
Il motivo appare inammissibile, poiche’ il riportato quesito di diritto e’ carente dei requisiti prescritti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dall’art. 366 bis c.p.c., rivelandosi generico, privo di riferimento alla fattispecie ed anche inconferente rispetto alla sopra riportata ratio decidendi della sentenza impugnata.
3. Anche il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., appare inammissibile, perche’ il quesito (“incorre nel vizio di omessa pronuncia la sentenza che non esamini tutti i motivi dell’appello?”) non risponde, per la sua assoluta genericita’, ai requisiti stabiliti, anche per tale tipo di vizio, dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 4329 del 2009).
4. L’inammissibilita’ del ricorso principale per difetto dei requisiti previsti dal citato art. 366 bis c.p.c. (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, ultima parte) comporta la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo (qual’e’ quello del M.).
5. In conclusione, si ritiene che i ricorsi, riuniti, possano essere decisi in camera di consiglio, per inammissibilita’ del principale ed inefficacia dell’incidentale”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale;
che la ricorrente principale va conseguentemente condannata alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
PQM
LA CORTE Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale.
Condanna la ricorrente principale alle spese, che liquida in Euro 1100,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre c.u. ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010