Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11045 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 27/04/2021), n.11045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19273-2015 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI

GIOIA, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO MARIA CAPE’;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS), MINISTERO

DELLA GIUSTIZIA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE

(OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 270/2015 della COMM. TRIB. REG. VENETO,

depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto veniva adita dalla società Unipol assicurazioni con ricorso per giudizio di ottemperanza della sentenza n. 183/19/14 emessa dalla C.T.R. del (OMISSIS), con la quale aveva disposto l’annullamento della cartella esattoriale e del ruolo pregresso e demandato all’ufficio la rideterminazione di un nuovo ruolo in base ai motivi espressi in motivazione.

L’Agenzia delle Entrate aveva invece provveduto allo sgravio parziale della cartella di pagamento, rimborsando la somma di Euro 9.13,21,00, di talchè la contribuente ricorreva per ottemperanza della sentenza passata in giudicato, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per fissare un termine congruo al fine di disporre il rimborso dell’intera somma recata dalla cartella annullata.

La C.T.R. respingeva il ricorso asserendo che la sentenza oggetto di ricorso per ottemperanza demandava all’ufficio di determinare un nuovo ruolo in base ai principi espressi in motivazione; – che, tuttavia, nel caso di specie non si era provveduto alla rideterminazione di un nuovo ruolo ma l’Agenzia aveva provveduto al rimborso parziale con la conseguenza che non si poteva ritenere sussistente una ipotesi di inottemperanza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 7; che, non sussistevano elementi sufficienti per consentire di sindacare l’operato dell’ufficio in relazione alla correttezza dell’importo calcolato e corrisposto dall’amministrazione; – che la società Unipol avrebbe dovuto impugnare il ricalcolo con nuovo ricorso, avendo la CTR già disposto l’annullamento della cartella senza necessità di ulteriori attività da parte dell’Agenzia.

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, la società di assicurazione propone ricorso affidato a due motivi, illustrati nelle memorie difensive. L’Agenzia delle entrate si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, laddove la C.T.R. ha respinto il ricorso malgrado l’annullamento della cartella imponesse necessariamente l’obbligo dell’Amministrazione alla restituzione integrale delle somme versate, in quanto “il ricalcolo” delle somme da restituire avrebbe dovuto essere oggetto di apposita impugnazione da parte della contribuente.

Precisando, inoltre, – con quello che viene indicato secondo motivo – la differente natura fra annullamento del ruolo e semplice rideterminazione del dovuto tramite sgravio parziale, in quanto l’annullamento del ruolo dà diritto al rimborso delle somme indebitamente versate e l’emissione del nuovo ruolo consente al destinatario di verificare la correttezza dei calcoli; mentre lo sgravio parziale non consente alcuna possibilità di difesa.

3. Con il secondo (definito terzo) motivo di ricorso, la società censura il calcolo effettuato dall’Agenzia delle Entrate.

4. I motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, involgendo questioni strettamente correlate – sono destituiti di fondamento.

Giova premettere che il sistema di esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 68 e ss., prende in considerazione la possibilità che il contribuente, nel corso del processo, abbia corrisposto talune somme relative alla pretesa fiscale secondo le scansioni indicate nel citato D.Lgs., art. 68.

E’ poi l’art. 69, ad aggiungere che “…se la commissione condanna l’Ufficio del Ministero delle finanze o l’ente locale al pagamento di somme dovute e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell’art. 475 c.p.c., applicando per le spese l’art. 25, comma 2”. Aggiunge poi il D.Lgs. ult. cit., art. 70, che “… Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l’esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.”

Aggiunge il comma 2, che “Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento dall’ufficio del Ministero delle finanze o dall’ente locale dell’obbligo posto a carico della sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l’obbligo non sia estinto.”

La giurisprudenza consolidata di questa Corte è ferma nel ritenere che il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle Commissioni Tributarie, regolato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, è ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l’inerzia della pubblica amministrazione rispetto al giudicato, ovvero la difformità dell’atto posto in essere dalla medesima, in ottemperanza al giudicato, rispetto al contenuto della sentenza da eseguire. Esso presenta connotati diversi rispetto al corrispondente e, per alcuni versi, concorrente giudizio esecutivo civile dal quale si differenzia, perchè il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando anche, e specificamente, se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo (Cass. n. 646/2012; id. n. 20202/2010); ne discende che se, per un verso non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi e ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (c.d. carattere chiuso del giudizio di ottemperanza); per altro verso, può – e deve – essere enucleato e precisato dal quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (v. Cass. n. 15827/2016).

E’ stato, altresì, chiarito che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28286 del 18/12/2013) “in tema di contenzioso tributario, il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie, disciplinato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, è consentito unicamente in presenza di una sentenza esecutiva, che, decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed erario, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire”. Ne consegue che è inammissibile il ricorso alla suddetta procedura per ottenere un rimborso d’imposta, ove il giudice tributario non abbia deciso in ordine ad un’istanza di rimborso, ma si sia limitato ad accertare l’illegittimità di un atto impositivo in base al quale era stata richiesta dal contribuente la restituzione del rimborso stesso. Ora, deve escludersi che l’ottemperanza di cui si è detto possa intendersi come meccanismo di esecuzione della sentenza (che ancora il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, chiama “decisione”) resa dalla commissione tributaria che non contenga una statuizione di condanna proprio perchè oggetto del giudizio non era il diritto al rimborso del contribuente nè la richiesta di condanna dell’Amministrazione al rimborso, se appunto si accede ad una lettura sistematica dell’art. 70 con il precedente art. 69, nel quale è chiaro il riferimento alla “condanna” dell’ufficio.

In altri termini, in caso di accoglimento del ricorso proposto avverso un atto reso dall’amministrazione fiscale e ritenuto dallo stesso illegittimo, il contribuente non può attivare il giudizio di ottemperanza anche in caso di mancata statuizione di condanna per le somme medio tempore versate; invece, ottenuta la sentenza che ha riconosciuto l’illegittimità parziale o totale di una pretesa fiscale adempiuta per effetto delle disposizioni che prevedono il pagamento in corso di causa di parte dei carichi tributari richiesti D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, il contribuente deve avanzare istanza di rimborso e, all’esito dell’ulteriore inottemperanza, promuovere un’azione innanzi “al giudice tributario per far dichiarare l’illegittimità del silenzio rifiuto”. Detto contegno non può che trovare giustificazione nella circostanza che il giudizio precedente aveva ad oggetto un’azione di annullamento sulla quale il giudice era chiamato a pronunziarsi limitatamente alla validità o meno dell’atto, a differenza del giudizio nel quale il contribuente, faccia valere il diritto al rimborso delle somme corrisposte e sollecita, per l’effetto, la condanna dell’amministrazione al pagamento dei relativi importi dopo avere sperimentato inutilmente il meccanismo dell’istanza di rimborso. In definitiva, sembra doversi ritenere che la disciplina prevista dal citato art. 70, si rivolge esclusivamente alle ipotesi in cui la sentenza del giudice tributario abbia accolto, in via definitiva, il ricorso inteso ad ottenere il rimborso di un tributo corrisposto mediante versamento; tale ipotesi nettamente differenziandosi da quelle in cui si è in presenza dell’impugnazione di un atto impositivo, rispetto al quale il contenuto della sentenza è costituito dall’accoglimento dell’impugnazione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso alla suddetta procedura per ottenere un rimborso di somme versate, ove il giudice tributario non abbia deciso in ordine ad un’istanza di rimborso, ma si sia limitato ad accertare l’illegittimità di un atto impositivo (Cass. n. 28286 del 18/12/201326433 del 19/10/2018; n. 31601 del 06/12/2018; n. 10299 del 12/04/2019). In questa direzione, del resto, sembra orientare la lettura di Corte Cost. n. 316/2008.

Senza dire che detta soluzione si pone in armonia con le vicende che possono presentarsi nell’ambito del processo civile, le quante volte la sentenza d’appello non contiene una pronuncia restitutoria di cui all’art. 336 c.p.c., richiedendosi la proposizione di un autonomo giudizio (cfr. Cass. n. 9287/2012; Cass. n. 15461/2008).

Questa Corte, con indirizzo condiviso, infatti, ha affermato che: “Nel processo tributario il giudizio di ottemperanza non è esperibile per dare attuazione alle sentenza di annullamento di un atto che, avendo effetti caducatori, sono “autoesecutive” (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia impugnata che in sede di ottemperanza alla sentenza di annullamento di una cartella esattoriale aveva ordinato alla concessionaria della riscossione di pagare l’ammontare indicato nella cartella all’Amministrazione finanziaria ed a questa di emettere un provvedimento di sgravio in favore del contribuente, nominando altresì un “commissario ad acta”) (Cass. n. 31601 del 2018; v. anche Cass. n. 26433 del 2018; Cass. n. 28286 del 2013).

Nel caso in esame, nel dispositivo – unica parte sottoposta al vaglio di questa Corte (non risultando neppure prodotta la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza) – si dispone l’annullamento della cartella opposta e si demanda all’ufficio la rideterminazione di un nuovo ruolo in base ai principi espressi in motivazione.

Tuttavia, in disparte l’omessa trascrizione dei principi espressi dalla CTR per riemettere il ruolo, l’Agenzia delle Entrate non ha provveduto ad emettere un nuovo ruolo, ma ha proceduto all’annullamento parziale della cartella (con lo sgravio).

5. Da siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso.

In mancanza di costituzione dell’intimata, non vi è luogo per provvedere alle spese del giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Cassazione, tenuta da remoto, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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