Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11045 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. I, 19/05/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 19/05/2011), n.11045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28359/2005 proposto da:

FERDOFIN SIDERURGICA S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (C.F.

(OMISSIS)), in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso l’avvocato

ROMANELLI Guido, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati MACCAGNO BENESSIA CRISTIANA, BARBIERI FABRIZIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BRITISK STEEL PLC, ora CORUS UK Ltd., in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DEL POPOLO 18, presso l’avvocato LENER Raffaele, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale per Notaio DAVID NOEL LLOYD FAWCETT

di LONDRA – N. G874648 del 6.12.05;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1513/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ROMANELLI che ha chiesto la

rinuncia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letti gli atti.

Rilevato che la società la società Fedorfin Siderurgica s.r.l. in amministrazione straordinaria ha depositato rituale rinuncia al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Corte d’appello di Torino n. 1513 depositata il 28 settembre 2004, alla quale ha aderito l’intimata società British Steel, plc. Letti gli artt. 375, 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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