Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11045 del 10/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 10/06/2020), n.11045
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9032-2019 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato GAETANO MAIURI;
– ricorrente –
contro
TEKNOSERVICE SRL;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 4894/2018
del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 05/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA
MARIA LEONE;
lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del SOSTITUTO
PROCURATORE GENERALE DOTT. CARMELO CELENTANO che visto l’art. 380
ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di
consiglio, in accoglimento del ricorso, indichi quale tribunale
competente il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del
lavoro, con le conseguenze di legge.
Fatto
RILEVATO
Che:
Il Tribunale di Napoli Nord con ordinanza del 5.3.2019 resa nella controversia promossa P.G. nei confronti di Teknoservice srl aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale per essere competente il tribunale di Torino. Il giudice aveva ritenuto che(trattandosi di domanda diretta alla costituzione di rapporto di lavoro subordinato con la società cessionaria dell’appalto, ovvero la Teknoservice srl con sede in Torino, era operativo, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il criterio della sede legale del datore di lavoro, non risultando invece utile il criterio relativo al luogo della dipendenza aziendale e neppure quello della insorgenza del rapporto di lavoro (trattandosi di domanda di costituzione del rapporto).
Avverso tale statuizione il P. proponeva istanza di regolamento di competenza.
La Procura Generale concludeva per l’accoglimento del ricorso con indicazione del Tribunale di Napoli Nord quale giudice competente.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo il ricorrente ha rilevato la violazione e falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c. Premetteva di aver adito il tribunale perchè accertasse il proprio diritto all’assunzione presso il cantiere di Frattamaggione (Na) ai sensi dell’art. 6 del ccnl, avendo lavorato nel medesimo cantiere con la precedente ditta affidataria dell’appalto, alla quale era subentrata la Teknoservice ed alla quale ultima era stato trasmesso l’elenco dei lavoratori da assumere in ragione di norma pattizia.
A seguito di eccezione di incompetenza territoriale, il Tribunale aveva accolto l’eccezione e ritenuto competente il tribunale di Torino, ove ha sede legale la società convenuta.
Il ricorrente ha dedotto l’erronea statuizione del tribunale in quanto, in caso di domanda per costituzione del rapporto di lavoro o per risarcimento dei danni per la mancata assunzione, operano in modo alternativo e concorrente i tre fori indicati dall’art. 413 c.p.c..
Il ricorso risulta fondato.
Questa Corte ha chiarito che risulta essere principio generale quello in virtù del quale qualora un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale, previsti in modo alternativo e concorrente dall’art. 413 c.p.c., vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale sussistente tra questo e quello da costituire (Cass. 2152/2015; conf. Cass. n. 10697/2015; Cass. n. 21883/2010).
Nel caso di specie, la circostanza della costituzione del nuovo rapporto di lavoro in ragione del subentro nell’appalto di nuovo datore di lavoro, sostanzia proprio il collegamento funzionale tra il primo rapporto di lavoro esistente e quello successivo da costituire ed evidenzia come, al momento della domanda azionata dal lavoratore per ottenere la costituzione del nuovo rapporto, debba farsi riferimento, ai fini della individuazione del giudice competente, alla sede di lavoro alla quale da ultimo era addetto.
Il luogo della dipendenza aziendale può infatti rilevare, ai fini della determinazione della competenza per territorio, in base a quanto previsto dall’art. 413 c.p.c., comma 2, solo nel caso in cui il lavoratore sia addetto alla stessa al momento della proposizione del giudizio, oppure vi prestasse la sua opera all’epoca della cessazione del rapporto, e quindi il relativo foro, e analogamente il foro della costituzione del rapporto, non sono invocabili quando viene richiesto l’accertamento dell’obbligo a carico della società convenuta di assunzione al lavoro dei ricorrenti provenienti, quali dipendenti, da diverso datore di lavoro (Cass. n. 21883/2010).
Il ricorso deve essere accolto e dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli Nord, dinanzi al quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge, e che anche provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza e rimette la causa per la riassunzione nei termini di legge dinanzi al tribunale di Napoli nord che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020