Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11045 del 06/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 06/05/2010), n.11045
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere – –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
U.G.A.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Basilicata n. 25/03/06, depositata il 9 maggio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24 marzo 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
LA CORTE:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 25/03/06, depositata il 9 maggio 2006, con la quale e’ stato riconosciuto a U.G.A. il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2000.
Il contribuente non si e’ costituito.
2. Appare manifestamente fondato il primo motivo di ricorso (con assorbimento del secondo), con il quale si denuncia l’omessa pronuncia del giudice a quo sulla eccezione, formulata dall’Ufficio nell’atto di appello, di intervenuta presentazione da parte del contribuente di istanza di definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 7 con conseguente preclusione del diritto al rimborso.
Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata.
Cosi’ deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010