Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11045 del 05/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 11045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4924-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, in proprio e quale

procuratore speciale della Società di Cartolarizzazzione dei

Crediti INPS (S.C.C.I) S.p.A., rappresentati e difesi unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO ed ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

ASILO PLACIDO DI BELLA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1603/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGEETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1 che la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato la cartella esattoriale con la quale era stato intimato all’opponente Asilo Placido Di Bella s.r.l. il pagamento, in favore dell’INPS, della somma di Euro 45.446,10 a titolo di oneri contributivi afferenti al periodo settembre 1995-giugno 1999;

1.1 che la statuizione di riforma è stata fondata sul maturarsi del termine di prescrizione, in conformità dell’orientamento espresso dalla sentenza n. 15296 del 2014 resa a sezioni unite da questa Corte;

1.2. che, in particolare, la Corte di merito, premesso che la denunzia della lavoratrice risaliva al 15.9.2003, ha ritenuto: quanto ai contributi ricadenti nell’anno 1995 che gli stessi fossero integralmente prescritti per essere tale denunzia intervenuta oltre il quinquennio dalla loro scadenza, senza salvezza quindi del termine di prescrizione decennale; quanto ai contributi ricadenti nel periodo 1996/1999, assoggettati tout-court al termine quinquennale di prescrizione, che la notifica della cartella esattoriale in data 14.3.2006, era avvenuta decorso il detto termine di talchè anche il relativo obbligo risultava estinto per prescrizione;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS in proprio e quale procuratore speciale di S.C.C.I. s.p.a. sulla base di un unico motivo illustrato con memoria;

3. che la parte intimata non ha svolto attività difensiva; Considerato:

4. che è manifestamente infondato il motivo di ricorso dell’INPS con il quale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1955, art. 1, commi 9 e 10 in relazione all’art. 2953 c.c., censurandosi la decisione impugnata per non avere fatto corretta applicazione del principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza. n. 15296 del 2014;

4.1 che, invero, secondo parte ricorrente, alla data della denunzia della lavoratrice – il 15.9.2003 -, risultava maturato il termine di prescrizione per la contribuzione dovuta sino al 15 settembre 1998 e non l’intera contribuzione portata in cartella;

5. che il ricorso deve qualificarsi come manifestamente infondato alla luce della pronunzia a sezioni unite invocata dal ricorrente, secondo la quale occorre distinguere tra i contributi dovuti in relazione al periodo antecedente alla data di entrata in vigore – il 17 agosto 1995- della L. n. 335 del 1995 e quello successivo;

5.1 che per i primi, alla stregua della giurisprudenza richiamata, il recupero del termine decennale di prescrizione è condizionato alla denunzia del lavoratore intervenuta nel corso del quinquennio dalla data relativa scadenza, circostanza questa pacificamente non verificatasi in quanto la denunzia della lavoratrice risale all’anno 2003 ed è pertanto successiva al detto termine;

5.2 che per i contributi maturati nel quinquennio antecedente alla denunzia della lavoratrice, tutti assoggettati, per come pacifico, al termine quinquennale di prescrizione, la denunzia medesima alcun effetto può sortire nel senso di determinare la trasformazione dell’originario termine quinquennale di prescrizione in decennale, in quanto tale astratta possibilità è riferita esclusivamente ai crediti previdenziali maturati da epoca anteriore al 1.1.1996;

5.3 che è, infatti, da escludere, in contrasto con l’assunto adombrato dall’INPS, che a tale denunzia possa connettersi l’effetto interruttivo del decorso del temine prescrizionale avendo Cass. ss.uu. n. 15296 del 2014 cit. definitivamente chiarito che la denunzia del lavoratore non è configurabile quale atto interruttivo della prescrizione, sia in quanto non proveniente dal creditore, sia perchè il suo effetto non è quello di fare iniziare un nuovo periodo di prescrizione ex art. 2944 c.c., ma, in sostanza, di raddoppiare fin dall’inizio il termine da cinque a dieci anni;

6. che a tanto consegue il rigetto del ricorso;

7. che non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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