Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11044 del 27/05/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 11044 Anno 2016
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 18812-2011 proposto da:
BAMBARA DOMENICA BMBDNC76T59F158Z, NELLA QUALITA’ DI
COEREDE

LEGITTIMA

DEL

SIG.

BA ARA

GIORGIO,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’Avv. GIUSEPPE ZANGHI’;
– ricorrente –

2016
contro

495

INGALIS ANNA C.F.INGLNN732,60F159P, EREDE DI INGALIS

SEBASTIANO,
BALDO

elettivamente

DEGLI

UBALDI

domiciliata in ROMA, VIA
226,

presso

lo

studio

Data pubblicazione: 27/05/2016

dell’avvocato MAURILIO D’ANGELO, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente
nonchè contro

DULINSKI ELKE MARIANNE EREDE DI INGALIS SEBASTIANO,

– intimate –

avverso la sentenza n. 314/2010 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 19/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02103/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
raccoglimento del secondo motivo e per il rigetto
del restante motivo del ricorso.

BAMBARA MARTA;

Svolgimento del processo
Gugliandolo Gaetano con atto di citazione del 5 giugno 1978 riassumendo il
procedimento di esecuzione forzata presso terzi promosso innanzi al Pretore
di Messina in danno di Bambara Giorgio conveniva in giudizio

davanti al

pignorato Ingalis Sebastiano chiedendo che venisse accertato il contratto di
appalto

e venisse determinato il credito

intercorso tra gli stessi

quale

corrispettivo del Bambara nei confronti dello Ingalis
Si costituiva in giudizio Ingalis Sebastiano

contestava la domanda attrice

assumendo di non essere debitore del Bambara bensì creditore nei confronti
dello

stesso

a

titolo

di

risarcimento

dei

danni

patiti

a causa

dell’inadempimento da parte di Bambara del contratto di appalto.
A sua volta, Bambara Giorgio con citazione dell’ li

novembre 1978

conveniva davanti al Tribunale di Messina Ingalis Sebastiano, chiedendo che
venisse dichiarato risolto il contratto di appalto
dell’Ingalis e la condanna dello stesso

per inadempimento

al risarcimento del danno nonché al

pagamento a favore di esso Bambara delle somme per l’esecuzione di opere
non previste in contratto e per revisione dei prezzi.
Si costituiva in questo giudizio Ingalis, contestava la domanda assumendo
l’inadempimento del Bambara

ed, in via riconvenzionale, chiedeva la

condanna del Bambara al risarcimento dei danni per vizi costruttivi e per il
ritardo nella consegna del fabbricato.
I due procedimenti venivano riuniti, veniva espletata CUI e veniva escussa
prova per testi. Interrotta a seguito della morte del difensore di Ingalis, la
causa veniva riassunta a cura del Bambara.

Tribunale di Messina il debitore esecutato Bambara Giorgio ed il terzo

11 GOA dell’adito Tribunale con sentenza del 12 ottobre 2002 rigettava la
domanda di Gugliandolo dichiarando la insussistenza del credito di Bambara
da sottoporre a pignoramento; in ordine al rapporto tra Bambara e Ingalis
per inadempimento del

Bambara e, in accoglimento delle domande riconvenzionali

dell’Ingalis,

condannava Bambara a pagare a favore di Ingalis, detratto il saldo del
corrispettivo spettante al Bambara, la somma di C. 130,84 oltre interessi,
compensava tra le parti le spese del giudizio.
Avverso questa sentenza proponeva appello il Bambara. Resisteva Ingalis,
proponendo appello incidentale.
La causa interrotta a seguito della morte di Ingalis

veniva riassunta nei

confronti di Dulinski Elke Marianne ed Ingalis Anna, quali eredi di Ingalis
Sebastiano.
La Corte di appello di Messina con sentenza n. 314 del 2010 accoglieva
parzialmente l’appello proposta da Bambara e per l’effetto condannava
Dulinsk Eike Matianne ed Ingalis Anna a pagare a favore di Bambara la
somma di E. 2_842,55 con interesse di legge dall’ l l novembre 1978 al
soddisfo, e a rimborsare al Barnbara la metà delle spese deígiudizi di primo e
secondo grado. Secondo la Corte di Messina per ammissione del Bambara,
che ha esonerato Ingalis darfomire la prova della corresponsione, Ingalis
aveva corrisposto a Bambara un acconto sul p tezzo dell’appalto di £.
10.000.000, risultava dagli atti che il Bambara aveva eseguito lavori
extracapitolato;

non era dato ritenere a carico di alcuna parte un

inadempimento di rilevanza tale da determinare la risoluzione del contratto.
_

Pertanto, secondo la Corte di Messina, bisognava procedere solo alla

dichiarava la risoluzione del contratto di appalto

_

contabilizzazione delle spettanze rispettive delle parti.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Bambara Domenica
coerede di Bambara Sebastiano nelle more deceduto, relativamente alla
propria quota del 50% con ricorso affidato a due motivi. Dulinski Elke

dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cpc.
Motivi della decisione
In via preliminare, va osservato che, in caso di morte di una parte, nel corso
del giudizio, la sua legittimazione si trasmette agli eredi che sono litisconsorti
necessari, ai sensi dell’ art. 110 cpc., per ragioni processuali, per tutta la durata
del processo. Pertanto, nel caso in esame, alla morte di Bambara Giorgio,
sono divenuti, parte del giudizio, gli eredi di questi (che, come risulta dagli
atti, sono Bambara Domenica e Barnbara Maria, essendo anche morta Arena
Provvidenza, moglie del Bambara). 11 ricorso è stato presentato solo da
Bambara Domenica, tuttavia, essendo, lo stesso riscorso, notificato anche a
Bambara Maria, litisconsorte necessaria, anche se questit non ha svolto, in
questa fase, alcuna attività giudiziale, il contraddittorio è perfettamente
integro e non è stato necessario disporre un’integrazione dello stesso.
A sua volta, ininfluente è la dichiarazione di Bambara Domenica di agire per
la quota del 50% di sua spettanza, perché, trattandosi di successione nel
processo, nonché di un giudizio di accertamento dell’esistenza di un credito, il
giudizio di che trattasi non può che restare integro, nell’interezza del suo
oggetto. Il caso in esame, per altro, non integra, neppure, gli estremi di un
frazionamento di un credito ma di un frazionamento di una posizione
giudiziale, che i principi del processo non consentono.
3

Marianne e Ingalis Anna hanno resistito con controricorso. In prossimità

1.= Con il primo motivo del ricorso Bambara Domenica lamenta la falsa
applicazione dell’art. 1988 cc.

nonché la violazione degli artt. 115 cpc.,

2697, 2726 e 2730 cpc. Secondo la ricorrente la Corte distrettuale

avrebbe

errato: a) nel ritenere il debitore dispensato dall’onere della prova in forza

conseguenza del riconoscimento del debito cidila promessa di pagamento,
ma nel caso in esame Ingalis rivestiva la qualità di debitore; b) nei non aver
tenuto conto che ai sensi dell’art. 2697 cc.

l’onere di dimostrare il fatto

estintivo grava a carico di chi lo eccepisce mentre la Corte ha ritenuto Ingalis
dispensato da tale onere nonostante avesse eccepito l’estinzione del debito; e)
nel non aver tenuto conto che ai sensi dell’art. 2730 cc., solo la dichiarazione
della parte può costituire prova

quale confessione e non anche le

dichiarazioni processuali rese dal difensore in comparsa conclusionale; d) nel
non aver tenuto conto che ai sensi dell’art. 2726 cc. la prova del pagamento
deve essere data per iscritto non essendo ammissibile al prova orale. E) nel
non aver considerato in violazione all’art. 115 cpc., che avrebbe dovuto porre
a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e non la semplice
dichiarazione del difensore.
1.1.= Il motivo è infondato
Come è stato già affermato da questa Corte in altra occasione (sent. n. 11946
del 08/08/2002), che qui si intende richiamare per darne continuità: le missive
preprocessuali e le affermazioni contenute negli atti processuali provenienti
dal legale della parte non hanno valore confessori°, ma hanno carattere
indiziario, e come tali possono essere legittimamente utilizzate e liberamente
valutate dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento; di
4

della norma di cui all’art. 1988 cc. perché detta norma dispensa il creditore in

esse non può essere aprioristicamente omesso l’esame in quanto il giudice ha,
comunque, l’obbligo di valutare in concreto la rilevanza degli elementi
indiziari acquisiti al giudizio ed è tenuto a dame conto in motivazione sia
quando li ritenga sufficienti per fondarvi la propria decisione, sia, all’opposto,

Ora, la Corte di appello di Messina, ha conformato la sua decisione a questi
principi. Infatti, come ha avuto modo di chiarire: nella comparsa di
costituzione di primo grado Ingalis dichiarava di aver corrisposto a Bambara
acconti per lire 11.000.000, nel corso del giudizio il Bambara

dichiarava

(implicitamente nel verbale ud. 7 marzo 1980 ed espressamente in comparsa
conclusionale) di aver ricevuto acconti per complessive lire 10.000.000. (…)
Il riconoscimento operato dal Bambara doveva ritenersi ai sensi dell’art. 1988
cc avere esonerato lngalis nei limiti del riconoscimento dal fornire la prova
della corresponsione. E, soprattutto, specifica la Corte distrettuale,

in

mancanza di elementi contrari doveva ritenersi la corresponsione da parte
dell’Ingalis di acconti per complessive lire 10.000.000.
Si tratta, comunque, di una valutazione di fatti processuali compiuta dalla
corte peloritana che in quanto priva di vizi logici non è, neppure, suscettibile
di essere riconsiderata nel giudizio di cassazione.
1.2.= Anche in questo caso, torna utile, altresì, quanto già affermato da questa
Corte (sent. n. 8389 del 07/04/2009; n. 19896 del 2015) e, cioè, che qualora
l’effettiva titolarità del rapporto controverso abbia costituito, nel primo grado
di giudizio, fatto pacifico per mancata contestazione ad opera di tutte le parti
in causa, quella di esse che in appello la contesti ha l’onere di fornire la prova
del suo contrario assunto, rimettendo in discussione un fatto del quale si è già
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quando non li ritenga determinanti.

,
considerata acquisita la prova come fatto non contestato. Pertanto, il Bambara
nella fase di appello avrebbe dovuto fornire la prova che gli acconti percepiti
da Ingalis non fossero corrispondenti a lire 10.000.000, cioè, a quella somma
che, in primo grado, non solo non aveva contestato ma, al contrario, aveva

2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1224 e 2697 cc. Secondo la ricorrente la Corte
distrettuale avrebbe errato nel rigettare la domanda del maggior danno da
svalutazione monetaria

ritenendo che ai sensi dell’art. 1224 cc.,

per

l’accoglimento della domanda di liquidazione del maggior danno rispetto agli
interessi legali

l’imprenditore dovrebbe

dare dimostrazione specifica del

danno sofferto e che in mancanza di tale specifica dimostrazione il danno non
andrebbe riconosciuto.
2.1.= Il motivo è fondato e va accolto.
Come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 19499 del 2008), nel
caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno
di cui all’art. 1224, secondo comrna, cod. civ. può ritenersi esistente in via
presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento
netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato
superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, l
risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia
la qualità soggettiva o l’attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore,
quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il
creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma
superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di
6

affermato di aver percepito.

,

Stato, avrà l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio,
anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di
imprenditore, avrà l’onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito
bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero – attraverso la

le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l’onere di
dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di
tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in
forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al
saggio legale.
Ora, la Corte distrettuale non ha osservato questi principi ed ha errato
nell’aver disatteso la richiesta di rivalutazione per la semplice ragione che il
Bambara non aveva allegato elementi confermativi in concreto di patimento
di maggior danno ai sensi dell’art. 1224 secondo comma cc. trascurando di
accertare se nel caso concreto il saggio medio di rendimento netto dei titoli di
Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio
degli interessi legali che ha riconosciuto.
In definitiva, va accolto il secondo motivo e rigettato il primo la sentenza
impugnata va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto la Corte
decide nel merito condannando gli eredi di Ingalis ( Dulinski Elke Marianne e
Ingalis Anna) al pagamento

a favore degli eredi di Bambara Giorgio

(Bambara Domenica e Bambara Maria) della somma di E. 2.842,55, oltre gli
interessi legali e all’eventuale differenza tra il rendimento dei titoli di Stato,
con scadenza a 12 mesi, e l’importo dei suddetti interessi con decorrenza
_

dall’ Il novembre 1978. La pressoché reciproca soccornbenza è ragione
7

produzione dei bilanci – quale fosse la produttività della propria impresa, per

sufficiente per compensare le spese dell’intero giudizio, comprese le spese del
presente giudizio di cassazione.
Per Questi Motivi
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e accoglie il secondo, decidendo

pagamento a favore degli eredi di Bambara Giorgio, della somma di E.
2.842,55, oltre gli interessi legali e all’eventuale differenza tra il rendimento
dei titoli di Stato, con scadenza a 12 mesi, e l’importo dei suddetti interessi,
con decorrenza dall’Il novembre 1978. Compensa le speseAptat 1A;wria• tr’•’`•-.4.1g3 •
Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile
il 2 Marzo 2016.
Il Consigliere relatore

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nel merito, condanna Dulinski Eike Marianne e Ingalis Anna, in solido, al

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