Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11044 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 06/05/2010), n.11044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.B.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 194/10/06, depositata il 2

novembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 marzo 2010 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.

LA CORTE:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 194/10/06, depositata il 2 novembre 2006, con la quale e’ stato riconosciuto il diritto di P.B., agente di commercio, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001.

Il contribuente non si e’ costituito.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia, fra l’altro, l’insufficienza della motivazione con cui il giudice a quo ha rigettato l’eccezione di parziale decadenza del contribuente dal diritto al rimborso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 appare manifestamente fondato, poiche’ l’affermazione secondo cui “non ha (…) pregio l’invocata prescrizione da parte dell’ufficio per gli anni 1998-1999 poiche’ i termini erano pendenti” e’ del tutto generica ed apodittica.

2. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, appare invece manifestamente infondato, in quanto la sentenza e’ conforme al principio recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 e’ escluso dall’applicazione dell’IRAP soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009);

la sentenza contiene l’accertamento del difetto di tale requisito, non oggetto di censura.

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo e manifesta infondatezza del secondo”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo e rigettato il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, la quale provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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