Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11044 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 05/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 11044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23743-2012 proposto da:

R.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato STUDIO PANINI

BUCCIARELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI RETUCCI,

LUCIO CAPRIOLI;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 19/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato RETUCCI Luigi, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Sig. R.E. ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce che, riformando in parte qua la sentenza di primo grado, ha rigettato, per quanto qui ancora interessa, la domanda, da lui proposta, di condanna del sig. P.S. alla rimozione di una manufatto da quest’ultimo realizzato al confine con l’immobile del R., sito in (OMISSIS), in violazione delle norme sulle distanze previste dallo strumento urbanistico locale. Detto manufatto consiste in una struttura, in atti denominata “stenditoio”, costituita da una copertura in lamiera appoggiata su pali (così pag. 8 della sentenza gravata, primo cpv).

Il ricorso si articola in due motivi.

P.S. non ha spiegato attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 15.3.17, per la quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa travisando le risultanze probatorie con l’attribuire carattere precario alla struttura realizzata dal convenuto.

Il motivo va disatteso perchè si risolve in una doglianza di puro merito, che chiede alla Corte di cassazione di sostituirsi al giudice territoriale nella valutazione delle risultanze peritali. La censura risulta dunque inammissibile, perchè, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Col secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 873 c.c. come integrato dall’art. 8 delle norme tecniche di attuazione del PDF del Comune di (OMISSIS). Qualificata come stabile costruzione l’opera realizzata dal convenuto, la violazione consisterebbe nel mancato rispetto delle distanze previste rispetto al confine della proprietà dell’attore.

La doglianza va disattesa perchè non risulta pertinente alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata. Essa, infatti, non attinge la ratio decidendi, la quale si fonda sull’accertamento di fatto, non adeguatamente censurato col primo mezzo di ricorso, del carattere precario del c.d. “stenditoio” e nella conseguente non riconducibilità del medesimo alla nozione di costruzione.

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato.

Non vi è luogo al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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