Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11043 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 27/04/2021), n.11043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27278-2014 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

209, presso lo studio dell’avvocato CESARE CARDONI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4434/2014 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 03/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.D. propone, sulla base di tre motivi, ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 4434/14/14 depositata il 3 luglio 2014, deducendo, in particolare, oltre al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), che in tema di accertamento induttivo, i valori percentuali medi del settore rappresentano non già un fatto noto storicamente verificato, sul quale fondare una presunzione di reddito ex art. 2727 c.c., ma piuttosto il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, “che fissa una regola di esperienza”. Con la conseguenza che in mancanza di altri elementi di riscontro, “i dati di aziende analoghe risultanti dagli studi di settore”, sulla base dei quali si fonda la motivazione del decidente, non sono idonei ad integrare i presupposti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39.

L’Agenzia ha depositato nota per partecipare all’udienza di discussione.

Con nota del 7.11.2017, il ricorrente ha depositato domanda di definizione D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, per le annualità 2004-2006, rispetto alle quali risultavano pagate solo alcune delle rate.

Questa Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo per acquisire la necessaria documentazione relativa alla regolarità della procedura di definizione agevolata.

In data 4 novembre 2020, l’Agenzia depositava nota con la quale comunicava che il contribuente aveva provveduto al versamento integrale delle rate definendo la controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, e chiedendo l’estinzione del giudizio.

Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione ex lege del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate dalle parti.

PQM

visto il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, convertito con modificazioni della L. 21 giugno 2017, n. 96;

Dichiara estinto il giudizio ai sensi del medesimo art., comma 10;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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