Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11043 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 05/05/2017, (ud. 14/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 11043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27683-2012 proposto da:

ALPENBAU GMBH, (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato OSKAR GSCHNITZER;

– ricorrente –

contro

MARINELLI COSTRUZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE, P.I. (OMISSIS) IN PERSONA

DEL LIQUIDATORE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

BERTOLONI 26-B, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

BRUGNOLETTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2012 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO

SEZ.DIST. DI BOLZANO, depositata il 10/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato Calderara Gianluca con delega depositata in udienza

dall’avv. LUIGI MANZI, difensore della ricorrente che hja chiesto

l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso e condanna aggravata alle spese, e in subordine si rimette

alle Sez. Unite.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Alpenbau GmbH (già Alpenbau s.n.c. di Niederkofler e Co), subappaltatrice di lavori a lei affidati dalla Marinelli Costruzioni s.p.a., ricorre contro quest’ultima per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Trento, riformando la sentenza del tribunale di Bolzano che aveva accolto la domanda della stessa Alpenbau avente ad oggetto la condanna della Marinelli al pagamento del corrispettivo di lavori eseguiti dalla subappaltatrice ed al risarcimento di danni da inadempimento contrattuale, ha dichiarato tale domanda improponibile, per essere la controversia compromessa in arbitri, conseguentemente condannando l’odierna ricorrente al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Il ricorso della Alpenbau GmbH si articola in due motivi.

Con il primo motivo di ricorso – riferito alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., nonchè al vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn 3 e 5) – si assume che la corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la clausola compromissoria contenuta nel contratto di subappalto – testualmente riferita alle sole controversie concernenti “l’interpretazione” e “l’applicazione” del contratto con il ritenere tale clausola applicabile anche alla presente controversia, avente ad oggetto domande di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno da inadempimento (e quindi, secondo la ricorrente, concernente l’esecuzione, e non l’interpretazione o l’applicazione, del contratto). Al riguardo, nel motivo di gravame si sottolinea come la stessa clausola contrattuale indicasse il foro convenzionale di Bolzano, con una previsione che non avrebbe potuto avere altra spiegazione se non quella di riservare alla competenza del tribunale di Bolzano le controversie diverse da quelle sull’interpretazione e l’applicazione del contratto. Sotto altro aspetto, la ricorrente argomenta come la scelta di deferire l’arbitrato al direttore dei lavori – dott. W.M. – dimostrerebbe la volontà delle parti di considerare quali questioni applicative unicamente quelle di natura squisitamente tecnica.

Con il secondo motivo del ricorso si censura la statuizione con cui la corte territoriale ha condannato l’odierna ricorrente a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, nonostante che il primo giudice avesse riconosciuto la fondatezza delle sue ragioni.

La Marinelli Costruzioni s.p.a. ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 14.3.17, per la quale solo la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso va giudicato inammissibile.

Va preliminarmente evidenziato che la corte territoriale ha implicitamente qualificato l’arbitrato de quo come rituale, giacchè a pag. 12 della sentenza impugnata, riportando il contenuto dell’appello della società Marinelli, ha usato l’espressione “eccezione di incompetenza”, palesemente riferibile all’arbitrato rituale; nè, peraltro, nel testo della sentenza si fa mai riferimento all’arbitrato irrituale (istituto, quest’ultimo, mai menzionato nemmeno nel ricorso della Alpenbau e nel contro ricorso della Marinelli; del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel dubbio sulla volontà delle parti, l’arbitrato va inteso come rituale, cfr. Cass. 6909/15).

Tanto premesso, il Collegio osserva che, come di recente condivisibilmente affermato dalla Prima Sezione di questa Corte, anche nei giudizi introdotti prima del 2.3.06 le sentenze depositate dopo tale data che abbiano dichiarato improponibile la domanda per l’esistenza di una clausola compromissoria vanno intese come dichiarative di incompetenza e, per il principio “tempus regit actum”, possono essere impugnate solo con regolamento di competenza (cfr. sent. n. 21523/16: “In tema di arbitrato rituale, l’art. 819-ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 22 il quale prevede l’impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo. La soluzione interpretativa si impone in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale ed in applicazione del principio “tempus regit actum”, per il quale, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza.”).

Nè il ricorso per cassazione della Alpenbau risulta suscettibile di conversione in istanza di regolamento di competenza, perchè il termine fissato dall’art. 47 c.p.c., comma 2 per la proposizione di tale istanza era scaduto, nella specie, al più tardi il 13.5.12 (30 gg. dopo il 13.4.12, data di rilascio della copia della sentenza al procuratore della Alpenbau, avv. Gschnitzer, come annotato sull’ultima pagina della sentenza stessa) mentre il ricorso per cassazione è stato notificato nel novembre 2012.

Da ultimo conviene sottolineare come la declaratoria di inammissibilità del ricorso non sia impedita dal divieto di decidere sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti; tale divieto, infatti, non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il quale nell’interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. Cass. 15019/16).

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere alla società contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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