Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11042 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 27/04/2021), n.11042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14271-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO CAIA;

– ricorrente –

contro

E.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 295/2013 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 23/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha

chiesto che codesta S.C., in camera di consiglio, accolga il ricorso

nei termini di cui in motivazione, emettendo le pronunzie

conseguenti per legge.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. E.F. impugnava il sollecito di pagamento cui erano sottese quattro cartelle, deducendone l’omessa notifica ed i vizi delle cartelle esattoriali relativi alla carenza di motivazione, l’assenza di sottoscrizione del legale rappresentate dell’agente della riscossione, nonchè la carenza dei prodromici avvisi bonari.

La CTP di Napoli respingeva l’eccezione di inammissibilità del ricorso affermando che a fronte della indicazione da parte del contribuente della data di ricezione dell’atto impugnato, gravava sulla concessionaria l’onere di provare l’effettiva notificazione dell’atto impugnato, prova che non poteva inferirsi dalle copie fotostatiche delle relate di notificazione delle cartelle.

Proposto appello da parte della società concessionaria anche sul capo della sentenza che escludeva l’inammissibilità del ricorso originario, atteso che il sollecito di pagamento era stato impugnato dopo oltre un anno dalla notifica, la CTR della Campania si limitava a confermare la sentenza di primo grado sul rilievo che le copie fotostatiche non assumessero il rango di prove idonee a dimostrare l’avvenuta notificazione.

La società Equitalia Sud s.p.a. ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR della Campania n. 295/39/13, depositata il 23 ottobre 2013.

Il contribuente rimane intimato.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso per cassazione.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. Con la prima censura si lamenta la violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., nonchè dell’art. 2719 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il decidente escluso la rilevanza probatoria delle copie fotostatiche delle relate di notificazione delle cartelle prodotte in giudizio, nonostante l’assenza di specifico disconoscimento della conformità tra originale della scrittura e la copia fotostatica, il quale non può consistere in una generica negazione della genuinità della copia.

3. Con la seconda censura si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti nonchè violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e art. 22, comma 2, per avere i giudici regionali omesso di decidere sulla eccezione di inammissibilità del ricorso per intempestività riproposta in sede di appello, sia con riferimento all’impugnazione delle cartelle regolarmente notificate, sia con riguardo al sollecito di pagamento notificato – come da dichiarazione del medesimo ricorrente originario – in data 28 maggio 2008 ed impugnato solo il 27 maggio 2009. Deduce la società concessionaria che l’inammissibilità del ricorso è eccezione rilevabile di ufficio, la cui rilevazione era stata peraltro dalla stessa sollecitata sotto tutti i profili, rilevando altresì come l’onere di provare la tempestività del ricorso incombesse al ricorrente.

4. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 2735 e 1988 c.c., e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e art. 22, comma 2, per avere la CTR omesso di valutare l’istanza di rateizzazione presentata dal contribuente la quale presuppone la conoscenza legale dell’atto, dimostrando altresì la tardività del ricorso.

5. Con il quarto mezzo, si deduce la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, per omessa motivazione, avendo la CTR trascurato di esaminare i motivi di appello descritti nel ricorso per cassazione.

6. Appare preliminare esaminare la seconda censura relativa all’omesso esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 22.

Sotto il primo profilo, ribadito il principio secondo cui l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito (ex plurimis, Cass. n. 6174/2018; Cass. 12/01/2016, n. 321; Cass. 28/03/2014, n. 7406), si deve altresì escludere che l’omesso esame di un’eccezione processuale possa dare luogo a pronuncia implicita, idonea al giudicato, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. n. 3927/02; conformi, Cass. n. 11919/02, Cass. n. 18147/02, Cass. n. 10073/03, Cass. n. 12433/04, Cass. n. 22860/04, Cass. n. 3667/06 e Cass. n. 4191/06). Si è affermato da parte di questa Corte che “in tema di “errores in procedendo”, non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto. Nè il mancato esame, da parte di quel giudice, di una questione puramente processuale può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (Cass. ex multis, n. 22952 del 10/11/2015).

Ne consegue che soltanto l’effettiva esistenza della inammissibilità denunciata potrebbe determinare la decisione del giudice dell’impugnazione, non l’omessa pronuncia sulla relativa eccezione (cfr. Cass. n. 15843 del 2015).

Quando viene denunciata la violazione di una norma processuale che comporti invalidità, il giudizio di legittimità non ha per oggetto la giustificazione della decisione impugnata, come avviene nel caso di denuncia di un vizio della giustificazione in fatto della decisione di merito, bensì ha sempre per oggetto direttamente l’invalidità denunciata. Sicchè, se il giudice del merito ometta di pronunciarsi su un’eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile per l’omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma solo per l’invalidità già vanamente eccepita, perchè ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l’eventuale esistenza appunto di tale invalidità (Cass., sez. L, 21 novembre 2001, n. 14670, n.. 550444, Cass., sez. I civ, 25 giugno 2003, n. 10073, n. 564543).

Sennonchè, mentre la questione della intempestività del ricorso rispetto alla notifica delle cartelle è stata risolta dai giudici di secondo grado sul presupposto della inidoneità probatoria della documentazione prodotta dalla concessionaria a supporto della propria tesi, sulla questione relativa alla dedotta intempestività del ricorso rispetto alla notifica dell’atto impugnato(sollecito di pagamento), la CTR non si è pronunciata e l’eccezione è stata riproposta in questa sede sotto il profilo della violazione dei citati artt. 21 e 22.

Tuttavia, la censura non supera il vaglio di ammissibilità, per difetto di specificità del ricorso per cassazione che riporta solo la data della notifica del sollecito omettendo di riprodurre in quest’ultimo sia il testo integrale del ricorso introduttivo che gli atti che rivelano l’intempestività del ricorso, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo alle date o agli stralci del ricorso originario; e, giacchè detto principio non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito, il ricorrente ha l’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi, al fine di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi(v. Cass. 17310/2020; n. 1150 del 17/01/2019).

7. Il primo motivo è fondato, assorbiti gli altri.

Occorre premettere che nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso risulta sollevata dal contribuente l’eccezione di disconoscimento della copia delle relate agli originali, essendosi la CTR soffermata sulla insussistenza della valenza probatoria delle copie agli originali.

Secondo costante orientamento, nell’ipotesi in cui il destinatario della cartella di pagamento ne contesti la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l’onere di depositarne nè l’originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all’art. 215 c.p.c., comma 2, e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), nè la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (cfr. Cass. n. 25292, n. 4053 e n. 1974 del 2018; n. 4884/2020).

Anche in questa sede va ribadito che l’art. 2719 c.c., esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta nella sua conformità all’originale ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde (cfr. ex plurimis, Cass. n. 13425 del 2014).

Si è in particolare affermato (cfr. Cass. n. 7775 del 2014; conf. n. 7105 e n. 12730 del 2016; v. da ultimo Cass. n. 4053 del 2018) che “il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa” (Cass. n. 12737 del 2018).

Questa Corte ritiene, con orientamento al quale in questa sede si intende dare adesione, che (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017) in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso(Cass. n. 23426/2020).

8. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, respinto il secondo ed assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, per decidere sulla ritualità della notifica delle cartelle sulla tempestività del ricorso introduttivo, nonchè sulle altre eventuali questioni dedotte.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo ed assorbiti gli t altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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