Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11042 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – est. rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 7164/2007 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Taro n. 25,

presso lo studio dell’Avv. Debora Magaraggia, rappresentata e difesa

dall’Avv. PAPADIA Francesco del foro di Bari come da procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.LLI L’ABBATE S.r.l., in persona del rappresentante legale pro

tempore L.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Flaminia n. 441, presso lo studio dell’Avv. Donato Mazzilli,

rappresentata e difesa dall’Avv. MARANGELLI Giovanni per procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1767/07 della Corte di Appello di

Bari del 10 10.2006/3.11.2006 nella causa iscritta al n. 3595 RG

dell’anno 2005.

Udita la relazione del Cons. Dott. Alessandro De Renzis svolta nella

pubblica udienza del 28.04.2011;

sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Bari con sentenza n. 9162 del 2005 rigettava il ricorso proposto da R.A., guardia giurata in servizio presso la stazione di servizio “Q8” sulla Circonvallazione (OMISSIS), per ottenere la condanna del datore di lavoro F.LLI L’ABBATE S.r.l. al pagamento della somma di Euro 58.940,71 a titolo di TFR e lavoro straordinario, oltre accessori, nonchè alla regolarizzazione della posizione assicurativa.

Il Tribunale, escussi alcuni testi ammessi e valutata la documentazione prodotta, riteneva che il R. avesse effettuato 43 ore di lavoro straordinario la settimana e non 50 come richiesto nell’atto introduttivo; che avesse provveduto marginalmente a dare la sveglia agli autisti dei camion in sosta notturna nella stazione di servizio e sporadicamente avesse incassato il prezzo del parcheggio.

2. Tale decisione, appellata dal R., è stata confermata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1767 del 2006.

La Corte ha osservato che l’appellante non aveva censurato le statuizioni di primo grado riguardanti l’avvenuto pagamento del TFR e la regolarità d ei versamenti assicurativi, sicchè su tali profili si era formata la res iudicata.

Ciò precisato, la Corte ha rilevato che le conclusioni dell’appellante dovevano intendersi formulate soltanto con riguardo all’inadeguatezza del lavoro straordinario. Tale profilo è stato ritenuto dalla Corte territoriale infondato, giacchè il R. non aveva contestato di avere effettuato 43 ore settimanali, non superando la soglia delle 45 ore fissata dall’art. 40 del CCNL di categoria, richiamato dal primo giudice, e dall’art. 31 dello stesso CCNL invocato dal ricorrente, che al 2 e al 3 comma prevede lo stesso orario per i dipendenti da impianti di distributori di carburanti.

La stessa Corte ha poi valutato del tutto marginali e saltuari i compiti del R. relativi alla sveglia degli autisti in sosta e alla riscossione del prezzo del parcheggio.

3. Il R. ricorre per cassazione con un motivo. La S.r.l. F.LLI L’ABBATE resiste con controricorso.

Viene autorizzata da parte del Collegio motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., delle norme contrattuali (art. 40 e 31 CCNL), nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La censura investe la sentenza impugnata per avere ritenuto che al rapporto di lavoro in questione dovesse applicarsi la norma collettiva (art. 40), che prevede un orario di lavoro di 45 ore, laddove la norma collettiva di riferimento era un’altra (art. 31), la quale al primo comma prevede l’orario settimanale di 40 ore.

Ciò posto, il R. sostiene che sulla base delle prove testimoniali espletate, di cui assume non abbia fatto buongoverno il giudice di appello, era emerso che esso ricorrente aveva svolto, oltre le funzioni di guardia giurata, anche altre mansioni (sveglia degli autisti, rilascio della bolletta del parcheggio, incassi e custodia del denaro, consegna del bollettario e del danaro il giorno successivo all’addetto), erroneamente ritenute accessorie e marginali.

Da parte sua la società contoricorrente ha contestato tali doglianze chiedendo il rigetto del ricorso.

2. Le censure così formulate sono prive di pregio e vanno disattese.

La sentenza impugnata ha deciso la controversia in esame rilevando, come già detto, che il R. non aveva più contestato in sede di appello di avere effettuato 43 ore di lavoro settimanali e richiamandosi alla normativa contrattuale collettiva, in particolare all’art. 40, che fissa in 45 ore l’orario settimanale di lavoro, e all’art. 31, commi 2 e 3, che per i dipendenti da impianti di distribuzione di carburanti prevede lo stesso orario.

La stessa sentenza ha accertato – in base alle dichiarazioni dei testi escussi – che l’attività principale e prevalente del R. era quella di guardiano addetto alla custodia dell’area e degli impianti della stazione di sevizio, mentre era marginale ed accessoria l’attività di incasso delle somme e sveglia degli autisti.

A tale interpretazione della normativa collettiva e a tale valutazione dell’attività svolta dal R. e relativo orario settimanale di lavoro, fornite di adeguata e logica motivazione, il ricorrente si è limitato ad opporre una diversa interpretazione ed un diverso apprezzamento dell’attività svolta dal ricorrente nella sua componente principale ed accessoria, non consentiti in sede di legittimità.

2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrente alle spese, che liquida in Euro 16,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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