Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11041 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 27/04/2021), n.11041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23677/2014 R.G. proposto da:

Ferramenta Venerota srl, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra Clerici, con

domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 19, presso lo studio

dell’avv. Lucilla Lenti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 881/50/14, depositata il 18 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio

2021 dal Consigliere Enrico Manzon.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 881/50/14, depositata il 18 febbraio 2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecco che aveva accolto i ricorsi della Ferramenta Venerota srl contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2006/2008.

La CTR osservava in particolare che le pretese creditorie erariali si fondavano non sull’inesistenza delle fatture (operazioni) in contestazione, bensì e dunque diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, sulla simulazione dei contratti di leasing ai quali dette fatture erano riferite, con particolare riguardo ai canoni, trattandosi di un’operazione “infragruppo” sostanzialmente elusiva (aumento fittizio dei costi e dell’IVA a credito per la società contribuente).

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., poichè la CTR, decidendo oltre la delimitazione dell’oggetto processuale, quale in particolare fissato dagli atti impositivi impugnati, aveva diversamente considerato le fattispecie contrattuali in esame, affermandone non la inesistenza, bensì la simulazione.

La censura è infondata.

Emerge dal ricorso e dalla stessa sentenza impugnata che le pretese fiscali de quibus si fondano sulla contestazione di un’operazione tra la società contribuente e la Venerota srl, essendo entrambe partecipate dalle medesime persone fisiche, consistita nella cessione di un leasing immobiliare dalla prima alla seconda e successiva sublocazione dell’immobile oggetto di tale contratto ad un canone maggiorato.

Negli atti impositivi impugnati si è contestata la fittizietà di tale operazione e quindi recuperati a tassazione l’costi per i canoni di sub-locazione e l’IVA detratta.

Questo è l’oggetto fattuale della controversia, essendo evidente che il “fatto costitutivo” delle pretese erariali è l’inesistenza giuridica sostanziale delle operazioni fatturate.

Orbene, la CTR ha qualificato tale fattispecie come un’ipotesi di contratto simulato, derivandone l’inefficacia nei confronti dell’Ente impositore e quindi affermando la fondatezza delle sue pretese creditorie.

Nessuna modifica al petitum ed alla causa petendi è dunque ravvisabile nel giudizio di merito del giudice tributario d’appello e quindi il denunziato vizio risulta del tutto insussistente (cfr. Cass., n. 9002 del 11/04/2018, Rv. 648147 – 01).

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la ricorrente lamenta la sussistenza del vizio motivazionale, poichè la CTR non ha puntualmente riscontrato le sue allegazioni difensive sulle contestazioni dell’agenzia fiscale, limitandosi a riprendere le argomentazioni di quest’ultima.

La censura è inammissibile e comunque infondata.

L’articolazione del mezzo stesso risulta inammissibile, collidendo all’evidenza con il principio di diritto che “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti” (Cass., n. 6519 del 06/03/2019, Rv. 653222 – 01).

Peraltro non sussiste affatto alcun “omesso esame di fatto decisivo controverso”, posto che il giudice tributario d’appello ha direttamente e chiaramente affrontato il thema decidendum (inesistenza giuridica, a causa della simulazione, della sublocazione generatrice di costi indeducibili/IVA indetraibile), con una motivazione che va senz’altro considerata al di sopra del “minimo costituzionale” (cfr. Cass., Sez. U, 8053/2014).

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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