Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11041 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 10/06/2020), n.11041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34559-2018 proposto da:

A.N., M.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA EDOARDO SCARFOGLIO 34, presso lo studio dell’avvocato DANIELE

RUSSO, rappresentati e difesi dall’avvocato ALFREDO SCOLA;

– ricorrente –

contro

ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PASQUALE ALLOCCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8364/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 8364/18 aveva rigettato l’appello proposto da M.F. e A.N. avverso la decisione con la quale il locale tribunale aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il pagamento del lavoro straordinario prestato in favore dell’Ente Autonomo Volturno srl. La corte di appello aveva ritenuto che, in base agli accordi negoziali aziendali intervenuti tra le parti, fosse stata istituita una indennità c.d. di carica che forfettizzava il lavoro starordinario prestato ed escludeva ogni ulteriore compenso a tale titolo.

Avverso detta decisione i ricorrenti hanno proposto ricorso affidato a due motivi cui aveva resistito con controricorso l’Ente Autonomo Volturno srl.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) con il primo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, la Corte di appello, omesso di valutare le circostanze addotte dai ricorrenti e le dichiarazioni del legale rappresentante della ditta resistente.

Il motivo risulta inammissibile intanto per carenza di specificazione delle dichiarazioni e delle circostanze richiamate e inoltre perchè chiede, in sostanza, una nuova valutazione del materiale probatorio non ammessa in sede di legittimità.

Questa Corte ha chiarito che “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. n. 8758/2017 – Cass. n. 18721/2018).

2) Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per essere, la corte d’appello, incorsa nel vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo trascurato di esaminare le risultanze istruttorie quali i fogli presenza, attestativi del lavoro svolto, ed aver così, in via preventiva, escluso ogni violazione del limite di ragionevolezza del lavoro straordinario svolto. Il giudice d’appello, dopo aver ritenuto che l’indennità di carica assorbisse e fortettizzasse il lavoro straordinario, aveva anche soggiunto che tale pattuizione era da ritenersi legittima e lecita, non essendo risultata una durata della prestazione di lavoro eccedente il limite di ragionevolezza in rapporto alla tutela della salute e dell’integrità psico fisica del lavoratore.

L’attuale doglianza risulta inammissibile in primo luogo perchè carente di specificazione degli esatti elementi asseritamente inosservati dalla Corte territoriale ed altresì inammissibile in quanto non correttamente sussunta la doglianza proposta nel vizio richiamato. Secondo consolidati principi a cui si intende dare seguito, con riferimento alla motivazione della decisione impugnata, questa Corte ha precisato che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”(SU Cass. n. 8053/2014). Pertanto non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017).

Il ricorso è dunque inammissibile.

Le spese seguono il principio di soccombenza.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 6000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA