Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11041 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 05/05/2017, (ud. 21/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 11041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15291-2012 proposto da:

P.O., C.F. (OMISSIS), e C.C. elettivamente

domiciliati in ROMA, V.FRASCINETO 8, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO MARTINOLI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIGLIOLA

COATTI;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE S CORINNA SRL IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1393/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

P.O. e C.C. propongono ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 1393/11 pubblicata il 12 maggio 2011, che ha respinto l’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti avverso il lodo arbitrale pronunciato tra i medesimi e l’Immobiliare S. Corinna srl depositato il 22 ottobre 2007, disattendendo tutti i motivi di impugnazione del lodo.

La Corte d’appello ha anzitutto escluso la nullità del lodo, per violazione delle norme in materia di interpretazione e risoluzione del contratto, in relazione alla valutazione da parte del collegio arbitrale secondo cui il termine di consegna non poteva ritenersi essenziale, anche alla luce del comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto.

La Corte ha ritenuto di condividere la valutazione del collegio arbitrale secondo cui la rinuncia all’essenzialità del termine poteva ben essere successiva allo spatium deliberandi di tre giorni e risultare da atti univoci quali l’accettazione dell’adempimento tardivo del debitore.

Ha altresì rilevato che la delibazione di gravità dei vizi ai fini della pronuncia di risoluzione, costituiva valutazione di “merito” rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.

Del pari inammissibile, ad avviso della Corte territoriale, la censura sulla statuizione di non imputabilità all’appaltatrice dell’inadempimento ex art. 1218 c.c. per il ritardo nella consegna dell’opera, in quanto derivante dalla richiesta di opere extra-contratto.

Analoga valutazione di inammissibilità veniva riservata dal giudice di appello alla dedotta violazione dell’art. 1362 c.c. per aver il collegio arbitrale ritenuto, alla luce dei ripetuti ordini di opere extra-contratto, che fosse invalsa tra le parti le parti una prassi negoziale secondo cui tali opere venivano ordinate ed eseguite pur in assenza delle forme originariamente previste dall’art. 8, lett. b).

La Corte ha altresì escluso che il collegio arbitrale fosse incorso in erronea applicazione delle norme di interpretazione del contratto ed errata quantificazione delle opere eseguite dall’appaltatrice, nonchè nella errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ed omessa motivazione, in relazione al capo di condanna a loro carico, avente ad oggetto il pagamento delle spese di ctu.

La controricorrente non ha resistito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per mancata produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, attesa la mancata costituzione dell’intimata. Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa corte, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. Ss.uu. 627/2008).

Va quindi affermata l’inammissibilità del ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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