Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11040 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 06/05/2010), n.11040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27887-2008 proposto da:

R.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE FURIO

CAMILLO 99, presso lo studio dell’avvocato PINNA ELENA, rappresentato

e difeso da se stesso e dall’Avvocato LUIGI SEGHI, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 190/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 19/10/07, depositata il 26/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. R.T. propone, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (che sono rimasti intimati), ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento Irpef e Irap per gli anni 2001 e 2002, la C.T.R. Campania confermava la sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso del contribuente).

2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce vizio di motivazione in relazione a punti decisivi della controversia) presenta diversi profili di inammissibilità, posto che esso si conclude con una incongrua formulazione di quesito (non richiesto per il vizio denunciato), mentre risulta carente in relazione all’art. 366 bis c.p.c., comma 2 a norma del quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità), l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008).

Il motivo è inoltre privo di autosufficienza, in quanto non vengono riportati testualmente in ricorso i documenti (assegni bancari e in ogni caso prove documentali dell’esistenza e inerenza dei costi asseritamente trascurate dai giudici d’appello) dai quali risulterebbero le affermazioni contenute nel motivo, impedendo così a questo giudice di valutare la fondatezza della censura senza ricorrere ad atti esterni al ricorso, essendo infine appena il caso di evidenziare che non risultano neppure espressamente indicati, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., gli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda nè tali atti e documenti risultano prodotti unitamente al ricorso come richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c..

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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