Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11040 del 05/05/2017
Cassazione civile, sez. II, 05/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.05/05/2017), n. 11040
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1785-2013 proposto da:
C.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
JACOPONE DA TODI 25, presso lo studio dell’avvocato VINCIA ONDATO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GRAZIANTONIO PETRARA;
– ricorrente –
contro
S.A.E., D.T.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 364/2012 della CORTE D’APPELLO DI LECCE
SEZ.DIST. DI di TARANTO, depositata il 04/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/02/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito l’Avvocato Petrara Antonio difensore del ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che ha concluso per l’improcedibilità, in via
principale, in subordine, per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, con sentenza depositata il 4 giugno 2012 e notificata il 7 novembre 2012, ha accolto parzialmente l’appello proposto da C.F. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto – sezione distaccata di Ginosa n. 5 del 2005, pronunciata nel giudizio introdotto da S.A.E. nei confronti di C.F., con la chiamata in causa di D.T.A..
1.1. Il Tribunale aveva accertato l’avvenuto trasferimento della proprietà della costruzione allo stato rustico sita in (OMISSIS), a mezzo di scrittura privata del (OMISSIS), e aveva condannato l’acquirente C. al pagamento di Euro 723.039,00, oltre interessi dalla domanda. Erano state rigettate sia le eccezioni e domande riconvenzionali di C., finalizzate all’accertamento della nullità del contratto o, in subordine, alla risoluzione dello stesso per vizi della cosa venduta, sia la domanda di manleva proposta da C. nei confronti del D.T., sia la domanda proposta dal predetto D.T. di pagamento della provvigione sulla vendita, con integrale compensazione delle spese di lite.
2. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte d’appello ha confermato l’efficacia reale della scrittura privata e la validità della stessa, ed ha rigettato l’eccezione di nullità del contratto per violazione della L. n. 10 del 1977, art. 15, comma 7, e della L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 formulata da C..
3. Per la cassazione della sentenza C.F. ricorre sulla base di quattro motivi.
Non hanno svolto difese in questa sede gli intimati S.A.E. e D.T.A..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata e della relativa relata di notificazione entro il termine fissato dal medesimo art. 369 c.p.c., comma 1.
1.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex plurimis, Cass. Sez. U 16/04/2009, n. 9005), la previsione contenuta nell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.
Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente.
2. Alla declaratoria di improcedibilità non fa seguito statuizione sulle spese del presente giudizio, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017