Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1104 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22113-2018 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI

53, presso lo studio dell’avvocato CARMELA GIUFFRIDA, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MORMINO;

– ricorrente –

contro

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, R.L.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 10/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 12/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/ 11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

GORGONI MARILENA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.G. ricorre per la cassazione della sentenza n. 10/2018 della Corte d’Appello di Messina dell’11 gennaio 2018, pubblicata il 12 gennaio 2018, formulando due motivi.

Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dalle intimate.

La ricorrente rappresenta di avere convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Patti, Italiana Assicurazioni Spa e R.L., chiedendone ia condanna ai risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il 20 luglio 2009 nel Comune di Brolo. L’auto di proprietà di R.L., condotta da A.G. e assicurata con la Italiana Assicurazioni SPA, la investiva mentre percorreva la SS 113 alla guida del ciclomotore della madre, cagionando danni al mezzo e danni fisici, risarciti solo in parte.

Le convenute restavano contumaci.

Il Tribune adito, con sentenza n. 794/2011, accoglieva parzialmente la domanda attorea, compensava le spese di lite, poneva quelle di CTU a carico delle convenute.

B.G. proponeva appello, domandando alla Corte d’Appello di Messina di rideterminare nella misura del 35% la personalizzazione del danno biologico, sì da portarlo ad Euro 45.374,85, in luogo degli Euro 11.763,85 riconosciuti, di rideterminare la somma dovutale per inabilità temporanea, fissandola in Euro 5.147,50, di liquidare le spese mediche documentate in Euro 687,41, di rideterminare il quantum delle spese mediche future in Euro 4.500,00, di riconoscerle il danno da cenestesi lavorativa nella misura del 15% del danno biologico, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, di riconoscerle il diritto alla rifusione delle spese del giudizio di primo e secondo grado.

Italiana Assicurazioni, costituitasi in giudizio, chiedeva, in via preliminare, che l’appello fosse dichiarato inammissibile per tardività, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., eccepiva l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., si dichiarava disponibile a pagare le somme di Euro 200,00 e di Euro 449,00 per gli errori di calcolo in cui era incorso il giudice di prime cure, chiedeva la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di giudizio.1

La Corte d’Appello di Messina, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, dichiarava l’appello inammissibile per tardività e condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 327,155 e 149 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e/o 4, avendo la Corte territoriale- dopo aver dato atto che la sentenza era stata depositata il 15 dicembre 2015, che non era stata notificata, che il termine utile per la sua impugnazione era quello semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dal giorno della pubblicazione della sentenza, che detto termine giungeva a scadenza il 15 giugno 2016 – ritenuto l’atto di appello, in quanto notificato il 16 giugno 2016, tardivo.

La ricorrente lamenta che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto che l’atto era stato notificato alle parti il 16 giugno 2016 piuttosto che il 15 giugno, quando esso era stato depositato presso I’UNEP, omettendo d considerare che la certezza della data può aversi solo con l’attestazione del Pubblico Ufficiale che riceve l’atto. Perciò; posto che per il notificante, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., la notifica si perfeziona al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e per il destinatario al momento in cui ha conoscenza legale dell’atto, l’atto di appello di B.G. avrebbe dovuto ritenersi tempestivo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata di aver violato l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un punto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo preso in considerazione la produzione documentale versata in atti al fine di dimostrare la tempestività dell’appello.

3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e meritano accoglimento.

B.G. ha dimostrato di aver effettivamente consegnato il 15 giugno 2016, quindi, tempestivamente all’UNEP il plico da notificare, ha assolto l’onere di indicare, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, l’omesso esame storico” dedotto nonchè il “dato “quando” tale processuale tra intendere come da parte della sentenza gravata del “fatto in funzione di prova di un fatto principale da cui esso risultava esistente; il “come” e il fatto era stato oggetto di discussione le parti e, infine, la sua “decisività”, da elevato grado logico di pregnanza che, se considerato, potrebbe sovvertire l’esito della pronuncia impugnata, sicchè si impone la rivisitazione del giudizio, da svolgere tenendo conto anche della circostanza pretermessa, rappresentata, nel caso di specie, dal giorno della avvenuta consegna all’UNEP del plico contenente l’atto di appello ai fini della sua notificazione.

4. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata viene cassata e la controversia rinviata alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione che provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia la controversia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

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