Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1104 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. I, 20/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 20/01/2020), n.1104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35342-2018 r.g. proposto da:

O.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Anna

Moretti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in

Milano, Piazza Sant’Agostino n. 24;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato in data

6.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

3/12/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano – decidendo sulla domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata dalla signora O.M., cittadina nigeriana, dopo il diniego di tutela da parte della commissione territoriale – ha rigettato la domanda così presentata, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale della richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultima: ella ha infatti narrato di essere nata a (OMISSIS), di essersi sposata e di aver avuto tre figli e di aver svolto la professione di parrucchiera; di essere stata costretta a fuggire dalla Nigeria, perchè accusata ingiustamente dal datore di lavoro del marito (quest’ultimo di professione camionista) della sottrazione del camion, in accordo con il marito, e di essere stata rapita ed abusata sessualmente dai complici del datore di lavoro; di essere stata costretta a fuggire pertanto dalla Nigeria e di essere riuscita a raggiungere la Libia con l’aiuto di un amico del marito, luogo quest’ultimo ove era stata segregata in una casa di prostituzione e costretta al meretricio.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiata e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità di parte del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito alla regione nigeriana di provenienza della richiedente; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e perchè la ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano, non rilevando a tal fine neanche le violenze subite in Libia in quanto quest’ultimo non era il paese del possibile rimpatrio.

2. Il decreto, pubblicato il 6.11.2018, è stato impugnato da O.M. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione al rischio di retraffincking. Si sostiene che il provvedimento impugnato, pur evidenziando che la ricorrente era stata vittima di ripetuti episodi di sfruttamento sessuale nel suo lungo viaggio verso l’Italia, non ne aveva considerato adeguatamente il rischio di essere inserita nel circuito dello sfruttamento sessuale nel caso di un suo rimpatrio in Nigeria.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g, artt. 5 e 14. Si evidenzia un’erronea valutazione del rischio di danno collegato alla situazione di pericolosità interna della Nigeria.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria.

4. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

4.1 Il primo motivo è inammissibile.

La censura risulta formulata in modo contraddittorio e comunque risulta versata in fatto, posto che, per un verso, il denunciato rischio di reinserimento nella rete di prostituzione nigeriana è esclusa in fatto già dalla considerazione che la richiedente svolgeva in Nigeria una regolare attività di parrucchiere e che la stessa era sposata con figli (e dunque ben inserita socialmente) e che, per altro verso, gli abusi sessuali erano stati compiuti in Libia e non già in Nigeria (paese quest’ultimo in relazione al quale deve essere svolta la valutazione di rischio). Va aggiunto che sul punto qui in esame il tribunale ha argomentato in modo adeguato e coerente alle premesse sopra riportate, escludendo il rischio di retraffincking con valutazione in fatto, fondata su una serie di indici di giudizio non efficacemente censurati dalla parte ricorrente.

4.2 Il secondo motivo è anch’esso inammissibile in quanto versato in fatto e volto a sollecitare questa Corte ad una nuova valutazione in ordine alla pericolosità interna della Nigeria, profilo per il quale si assiste nella motivazione impugnata allo svolgimento di una corretta argomentazione che non è stata neanche censurata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4.3 Il terzo motivo è invece fondato.

4.3.1 Quanto alla questione dell’applicabilità retroattiva della normativa dettata dal D.L. n. 113 del 2018, occorre richiamare la recentissima sentenza resa a sezioni unite da questa Corte, secondo la quale, verbatim “In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per il rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile, ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tali ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge” (Cass., ss.uu., sent. 29459/2019).

Nessun dubbio ulteriore, pertanto, può ancora residuare, sotto qualsivoglia profilo, in ordine all’applicabilità alla odierna controversia della disciplina precedentemente in vigore, contrariamente a quanto (erroneamente) opinato dal provvedimento di rimessione della questione (ord. 3 maggio 2019 n. 11749) alle stesse sezioni unite.

4.3.2 Manca, nella motivazione impugnata la valutazione comparativa tra la odierna situazione della ricorrente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio in Nigeria, da condurre in ossequio ai principi che si andranno ad esporre.

Sul punto, non è inutile ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4455/2018, per come confermata anche da Cass., ss.uu., sent. 29459/2019, cit. supra), in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

Ciò posto, occorre rimettere al giudice del rinvio la valutazione della predetta comparazione (invece assente nella motivazione impugnata) tra la odierna condizione della richiedente asilo e quella cui ella verserebbe in caso di suo rimpatrio in Nigeria, e ciò con particolare riferimento a quei profili di particolare vulnerabilità resi evidenti dalla vicenda personale della ricorrente, che è stata oggetto di ripetuti episodi di violenza sessuale sia in Nigeria che in Libia.

Osserva il collegio, in proposito, che, sulla premessa in fatto della ritenuta veridicità del racconto della richiedente asilo in ordine alla ripetute violenze sessuali patite nel Paese di transito, e del suo forzato avvio all’attività di prostituzione, è compito del giudice di merito procedere ad una accurata ed approfondita valutazione della situazione di vulnerabilità della signora O.M., senza che rilevi, in proposito, il luogo in cui tali violenze siano state consumate – contrariamente a quanto (non condivisibilmente) si legge nel decreto impugnato in ordine alla asserita “non rilevanza, a tal fine, neanche delle violenze subite in Libia in quanto quest’ultimo non era il paese del possibile rimpatrio”, volta che, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art.8 il giudice è invece tenuto ad esaminare la domanda anche alla luce delle informazioni sul Paese di transito.

Il giudizio comparativo tra la condizione personale della richiedente asilo e le conseguenze di un suo eventuale rimpatrio – giudizio alla luce del quale, secondo l’insegnamento di questa Corte (Cass. 4455/2018), andranno valutati funditus, operandone poi un bilanciamento di tipo ipotetico, la attuale condizione dell’istante nel Paese di accoglienza ed il suo futuro ricollocamento in quello di provenienza – non può prescindere dall’analisi e dal significato del sintagma “condizione di vulnerabilità” – vulnerabilità che, alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite, rappresenta soltanto una delle ipotesi per le quali può riconoscersi la protezione umanitaria.

Le sezioni unite, difatti, con la sentenza poc’anzi citata, hanno definitivamente chiarito, quanto ai presupposti necessari per ottenere la protezione umanitaria (in consonanza con la citata pronuncia 4455/2018 di questa Corte, ed in aperta difformità da quanto ancora erroneamente opinato dalla già ricordata ordinanza di rimessione 11749/2019):

1) Che non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano.

2) Che gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali, sicchè l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (ex multis, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096).

3) Che le relative basi normative non sono, allora, “affatto fragili” (come opinato, ancora una volta infondatamente, nell’ordinanza di rimessione), ma “a compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione.

4) Che andava pertanto condiviso l’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, cit., nonchè dalla prevalente giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.

5) Che, con riferimento all’ipotesi che precede, non poteva, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, “nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”.

Il collegio esprime convinta adesione (al di là del vincolo ex lege che lo impone) a tale insegnamento, con le precisazioni che seguono.

Chiariti i principi posti a presidio dell’istituto della protezione umanitaria, caratterizzata dalla morfologica esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, condotte caso per caso (onde impedire che il giudice di merito si risolva a declinare valutazioni di tipo “seriale”, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri altrettanto seriali, a mò di precipitato di una chimica incompatibile con valori tutelati dalla Carta costituzionale e dal diritto dell’Unione), va nuovamente riaffermato il principio secondo il quale, in subiecta materia, oggetto del giudizio è pur sempre la persona, i suoi diritti fondamentali, la sua dignità di essere umano.

Il giudizio di bilanciamento evocato dalle sezioni unite di questa Corte, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha, testualmente, ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare, si ripete, la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.

Grado di integrazione effettiva che, peraltro, è sintagma del tutto diverso da quello rappresentato dalla condizione di vulnerabilità del richiedente asilo.

Giova, in proposito, richiamare un fondamentale passaggio della sentenza de qua, ove si legge – sia pur con riferimento al diverso istituto della protezione sussidiaria – che questa ha per presupposto e condizione gli scontri che rappresentino una minaccia personale grave alla vita o all’integrità fisica del ricorrente: quanto più il ricorrente è in grado di dimostrare di essere esposto a rischi, tanto minore è il livello di violenza indiscriminata richiesto per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Da tale – del tutto condivisibile – affermazione scaturisce, sul piano logico, un più generale principio che può essere sinteticamente definito “di comparazione attenuata”, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra condizione soggettiva del richiedente asilo e situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio.

Mutatis mutandis rispetto al principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte ora ricordato, si deve conseguentemente affermare che, quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri predicati, si ripete, con esclusivo riferimento alla comparazione del livello di integrazione raggiunto in Italia – rappresentati “dalla privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”.

Nel caso di specie, il giudice di merito mostra di non dubitare delle ripetute violenza sessuali subite dall’odierna ricorrente e dal suo avvio forzato alla prostituzione.

Osserva il collegio come possa legittimamente ricondursi alle massime di comune esperienza (che, giusta l’insegnamento di cui a Cass. ss.uu. 26792/2008, costituiscono un mezzo di prova di pari dignità rappresentativa rispetto alla prova storica o documentale), il convincimento per il quale la condizione emotiva, ancor prima che fisica, di una giovane donna ripetutamente sottoposta a violenze sessuali ed avviato al meretricio, indipendentemente dal luogo in cui tale drammatica vicenda si sia consumata, integra gli estremi di una vulnerabilità che si sostanzia e viene vissuta nella più elevata e dolorosa di tutte le sue possibili forme (quando, addirittura, non oltrepassi quel limite).

Sulla base di tali, non dubitabili premesse, è compito del giudice, una volta accertata la credibilità del narrato e del vissuto con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, interrogarsi – oltre che sul profilo topico-comparativo delle possibili situazioni di vita futura – sulla residua capacità di una donna assoggettata a tali esperienze di essere sottoposta, e di poter ancora accettare, sopportare e subire una qualsiasi ulteriore forma di violenza – benchè di tipo e di intensità sicuramente diversa – quale, indubitabilmente, quella che la costringa, ancora una volta contro la sua volontà, ad abbandonare il paese di accoglienza (per il cui approdo è stato pagato il prezzo più alto che possa mai pagare una donna, ad eccezione della perdita di un figlio) ed essere obbligata a far ritorno a quello di origine. Una particolare situazione di vulnerabilità (nella specie, addirittura eccezionale quanto irreparabile, come insegna la comune scienza psicologica) impone, conseguentemente, una valutazione comparativa “attenuata” dell’elemento oggettivo costituito dalla presumibili condizioni di vita che attendono la richiedente asilo di ritorno nel Paese di origine.

Nella specie, con riferimento tanto alla condizione della donna in Nigeria (valutate comparativamente su di un piano oggettivo) quanto a quella della ricorrente sul piano soggettivo, il giudice del rinvio valuterà ancora le seguenti, ulteriori circostanze, rappresentate:

1) Dal rapporto EASO del mese di giugno 2017, da cui emerge che la violenza domestica in Nigeria, “molto diffusa ed endemica” può consistere in abusi fisici, morali, psicologici, sessuali, economici, ovvero in costrizioni e minacce, intimidazioni, isolamento;

2) Dalla documentazione allegata, da cui emerge altresì il buon livello di integrazione raggiunto dalla ricorrente, che, nel corso del giudizio di merito, ha depositato buste-paga relative al periodo giugno-agosto 2018 erogate dalla D.G. s.r.l. ed un contratto di borsa-lavoro della durata di tre mesi (settembre-novembre 2018) stipulato tra il comune di Milano, la predetta società e la ricorrente (allegati come documenti 10/11 in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso);

3) Dalla comunicazione, in data 26.11.2018, con cui la D.G. manifestava la volontà di trasformare il predetto contratto in contratto di apprendistato part-time di 36 mesi, con scadenza 30.11.2012 e retribuzione mensile di 646 Euro (doc. 12).

Alla luce dei principi sinora esposti, si impone la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Milano, che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta i restanti motivi, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al tribunale di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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