Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1104 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1104 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORD INANZA
sul ricorso 27704-2015 proposto da:
ROSATI STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
ANTONIO BAIAMONTI n.10, presso lo studio dell’avvocato
SELENIA PARENTE, rappresentata e difesa dagli avvocati
ROBERTO CATANI, MARIA ELENA SACCHI;

– ricorrente contro
CANDELARI ANNAMARIA;

– intimata avverso la sentenza n. 991/2015 del TRIBUNALE di ANCONA,
depositata il 08/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere DOR. MARCO
ROSSETTI.

Data pubblicazione: 18/01/2018

Rilevato che:
dall’esame della sentenza impugnata (ma non del ricorso), si apprende
che nel 2011 Stefania Rosati convenne dinanzi al Giudice di pace di
Ancona Annamaria Candelari, esponendo:
(-) di essere proprietaria di una cantina, nella quale erano riposti vari

(-) Annamaria Calendari aveva fatto abbattere la porta di quella
cantina, asportandone il contenuto;
chiese pertanto la condanna della convenuta al risarcimento del
relativo danno, stimato in curo 4.000;
Annamaria Calendari si costituì, non negando i fatti, ma deducendo di
avere acquistato jure haereditario una cantina attigua a quella dell’attrice,
e ritenendo erroneamente che fosse quest’ultima l’oggetto dell’eredità,
ne fece abbattere la porta non avendo altro mezzo di penetrarvi;
soggiunse che, emerso l’errore, fece riparare i danni e restituì gli oggetti
prelevati, costituiti da costumi carnevaleschi;
il Giudice di pace di Ancona con sentenza 13.12.2011 n. 945 accolse la
domanda;
il Tribunale di Ancona, con sentenza 8.6.2015 n. 991 accolse il
gravame della parte soccombente, e rigettò la domanda di Stefania
Rosati per difetto di prova circa l’effettiva esistenza dei beni che si
assumevano sottratti, e degli altri danni pretesi dall’attrice;
la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Stefania
Rosati, con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria;
la parte intimata non si è difesa;
Considerato che:
il ricorso per cassazione è stato redatto con la presente struttura:
(-) alla p. 2 è trascritto il dispositivo della sentenza impugnata;

Ric. 2015 n. 27704 sez. M3 – ud. 19-09-2017
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beni mobili;

(-) alla p. 3, sotto il titolo “Fatto”, sono trascritte

ad litteram le

conclusioni dell’atto di citazione introduttivo del primo grado di
giudizio;
(-) alla p. 4 si riferisce che la domanda venne accolta con la sentenza n.
945/11 del Giudice di pace,

appello e della comparsa di costituzione e risposta in appello;
(-) dalla p. 9 in poi, infine, vengono illustrati i tre motivi del ricorso, nei
quali la ricorrente entra in medias res indicando gli errori che assume
commessi dal Tribunale (principalmente nella valutazione delle prove),
ma comunque senza riferire i fatti di causa;
un ricorso così composto va dichiarato inammissibile;
l’art. 366, comma primo, n. 3, c.p.c., stabilisce infatti che il ricorso per
cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità,

“l’eip osi ione

sommaria dei fatti della causa”;
le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso di tale previsione,
hanno stabilito che il requisito della esposizione sommaria dei fatti,
prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art.
366, primo comma n. 3, c.p.c. è soddisfatto quando il contenuto del
ricorso “consenta al giudice di legittimità, in relardone ai motivi proposti, di avere

una chiara e completa cognkione dei fatti che hanno originato la controversia e
dell’oggetto dell’impugnnione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo
possesso, compresa la stessa sentenRa impugnata” (Sez. U, Sentenza n. 11653
del 18/05/2006);
in un caso, come il presente, avente ad oggetto il risarcimento del
danno da fatto illecito, l’esposizione dei fatti di causa dovrebbe
pertanto contenere, anche solo per riassunto: (a) la condotta illecita che
l’attrice ascrisse alla parte convenuta; (b) le difese di questa; (c) la ratio

Ric. 2015 n. 27704 sez. M3 – ud. 19-09-2017
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(-) alle pp. 5-8 si trascrivono le conclusioni dell’atto di citazione in

decidendi in base alla quale il giudice di merito accolse o rigettò la
domanda;
nel caso di specie, nessuna di queste indicazioni è contenuta nelle
pagine del ricorso dedicate alla esposizione dei fatti; e va da sé che
trascrivere le conclusioni dell’atto di citazione e poi quelle dell’atto

impossibile essendo risalire da un certo petitum a quelle che ne
costituisce la causa petendi;
né ovviamente l’inammissibilità appena rilevata può essere
sanata dall’integrazione contenuta nella memoria depositata dalla
ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dal momento che tale atto è
destinato unicamente ad illustrare gli argomenti svolti nel ricorso,
ovvero a replicare alle difese sollevate nel controricorso;
solo ad abundantiam, questa Corte ritiene tuttavia doveroso
rilevare che tutti e tre i motivi di ricorso sarebbero manifestamente
inammissibili, in quanto censurano l’erronea o mancata valutazione, da
parte del giudice di merito, di varie fonti di prova;
tuttavia le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che “l’omesso

esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un
fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fàtto storico rappresentato sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto
di tutte le risultane probatorie astrattamente rilevanti” (Sez. U, Sentenza n.
8053 del 07/04/2014);
non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte
intimata;
l’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà
atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte
ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,
Ric. 2015 n. 27704 sez. M3 – ud. 19-09-2017
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d’appello non costituisce una valida “esposizione dei fatti di causa”,

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1

Rosati di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Stefania

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