Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11039 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 27/04/2021), n.11039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17437/2014 R.G. proposto da:

Immobiliare Rea s.n.c. (già Ortofrutticola Santa Rosa s.n.c.)

rappresentata e difesa dall’Avv. Filippo Lattanzi con domicilio

eletto il suo studio in Roma, via G.P. da Palestrina 47, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

CAMPANIA, con sentenza n. 309/46/2014 depositata il 14.1.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.12.2020

dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 309/46/2014 depositata il 14.1.2014 la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto da Immobiliare Rea s.n.c. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2007 – emesso quando la società ricorrente aveva la denominazione di Ortofrutticola Santa Rosa s.n.c., – che aveva ricostruito induttivamente il reddito di impresa disconoscendo alcuni costi dichiarati.

Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Questa Corte osserva, in via del tutto preliminare rispetto all’esame del merito dei motivi di ricorso, che il contraddittorio non appare integro: ed infatti, se l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, ove autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci, cionondimeno, qualora l’Agenzia – come nella specie – abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni (Cass., Sez. 5, 30.12.2015, n. 26071, Rv. 638421-01; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 6303 del 14/03/2018 Rv. 647467 – 01; Cass. N. 26071 del 2015 Rv. 638421 -01). E’ infatti principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte – cui si ritiene di dare continuità in questa sede – quello per cui in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi (v., per tutte, Sezioni Unite n. 14815 del 2008; da ultimo, Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014 Rv. 633451 -01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7789 del 20/04/2016 Rv. 639568 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018 Rv. 649377 – 01). Ne consegue che l’accertato difetto del simultaneus processus nei gradi di merito, peraltro rilevabile d’ufficio da questo giudice, comporta la nullità della sentenza impugnata e dell’intero processo. Tale rilievo ben può essere svolto in via ufficiosa dalla Corte, essendo consolidato il principio per cui, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3 (Cass., Sez. 6-3, 16.3.2018, n. 6644, Rv. 648481-01; Cass., SU., 16.2.2009, n. 3678, Rv. 60744401). Pertanto, non essendo presenti in giudizio i soci della società ricorrente, in applicazione del predetto principio, l’impugnata sentenza va cassata, con dichiarazione di nullità delle sentenze di primo e secondo grado e rinvio alla C.T.P. di Napoli, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della stessa società che non hanno partecipato al giudizio, nonchè per la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

dichiara la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, cassa a sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in diversa composizione, che, previa integrazione del contraddittorio tra le parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo e sulla liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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