Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11039 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 06/05/2010), n.11039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27549-2008 proposto da:

AGENZIA ENTRATE in persona del Direttore pro tempore e MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrenti –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 92/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di CAMPOBASSO del 18.9.07, depositata il 11/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di M. F. (che è rimasto intimato), ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento Irpef , Iva e Ilor per il 1995, la C.T.R. Molise, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso del contribuente), annullava gli avvisi opposti rilevando che l’accertamento non era fondato su alcun dato certo ma su presunzioni che erano prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e senza considerare che; il contribuente era stato sottoposto a numerose procedure esecutive e quindi non poteva presumersi che i beni residui al momento della cessione dell’attività fossero stati oggetto di vendita.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce vizio di motivazione), è inammissibile perchè carente in relazione alla previsione dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2 a norma del quale, in ipotesi di denuncia di vizio di motivazione, è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità), l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. cass. n. 8897 del 2008).

E’ inoltre da aggiungere che non risultano espressamente e specificamente indicati in ricorso (come previsto a pena di inammissibilità dall’art. 360 c.p.c., n. 6) gli atti e documenti sui quali il motivo è fondato (ossia gli atti e documenti dai quali emergerebbero i fatti -anche, eventualmente, processuali- affermati nel suddetto motivo e posti a base delle censure), nè tali atti e documenti risultano depositati unitamente al ricorso (come previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., n. 4), senza che in contrario rilevi la richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, nè, eventualmente, il deposito di tale fascicolo o del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga) , se esso non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c. e se all’atto del deposito viene indicato in modo generico il suddetto fascicolo senza specificare gli atti e documenti in esso contenuti sui quali il ricorso è fondato (v. tra le altre S.U. n. 28547 del 2008 e Cass. n. 24940 del 2009 nonchè n. 303 del 2010).

Il secondo motivo (col quale si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e art. 2697 c.c. affermando che i giudici d’appello non avrebbero considerato che nella specie l’accertamento era stato effettuato ai sensi degli artt. 39 e 41, D.P.R. cit., vertendosi perciò in ipotesi di presunzione legale, con conseguente inversione dell’onere della prova) è inammissibile perchè la decisione impugnata è fondata su due rationes decidendi concorrenti (l’inidoneità delle presunzioni poste a base dell’accertamento – per carenza dei requisiti di gravità precisione e concordanza – e il fatto che il contribuente era stato sottoposto a numerose procedure esecutive “come dalle prove eseguite in prima istanza”), mentre una sola (la prima) delle suddette rationes decidendi risulta adeguatamente censurata in questa sede, con conseguente mancanza di interesse alla censura, posto che anche l’eventuale accoglimento della stessa non potrebbe condurre alla cassazione della decisione, che resterebbe pur sempre sorretta dalla ratio decidendi (circa la sussistenza di prova – contraria alla presunzione di vendita dei beni in rimanenza – riguardante le procedure esecutive subite dal contribuente) non risultata oggetto di valida censura in questa sede.

A fortiori, deve ritenersi l’inidoneità del quesito di diritto esposto a conclusione del motivo in esame, posto che in esso si da per scontata una circostanza (la mancanza di prova contraria fornita dal contribuente) che non risulta dalla sentenza impugnata.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

 

 

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