Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11039 del 05/05/2017

Cassazione civile, sez. II, 05/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 11039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2184-2013 proposto da:

B.M.C., (OMISSIS), SIA IN PROPRIO E QUALE EREDE DI

T.A., B.L.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliate in ROMA, V.LE G. CESARE 151, presso lo studio

dell’avvocato ANASTASIA FORMICHETTI, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO NICOLOSI;

– ricorrenti –

Nonchè da:

F.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PANAMA 12, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA MOLINO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE e ANTONIO

STANCANELLI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1211/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Trupiano Silvia Anna con delega depositata in

udienza dell’avv. Nicolosi Francesco difensore delle ricorrenti che

ha chiesto l’accoglimento delle difese in atti;

udito l’avv. Molino Claudia difensore di F.S. che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del sesto motivo e

per il rigetto dei restanti motivi del ricorso principale, e per il

rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 25 settembre 20102 e notificata il 13 novembre 2012 ha accolto l’appello principale proposto da F.S. avverso la sentenza del Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Portoferraio n. 97 del 2005, e nei confronti di B.L.G. e di B.M.C., quest’ultima anche in qualità di erede di T.A..

1.1. Il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande proposte dai sigg. B.- T., aveva accertato la proprietà esclusiva in capo agli attori della terrazza di copertura dell’appartamento di loro proprietà, e la costituzione di servitù negoziale di posizionamento di un serbatoio d’acqua con capienza minima di 2.500 litri sul terreno di proprietà F., con riferimento a porzione di terreno di mq. 15,75. Erano state respinte le ulteriori pretese attoree e quelle avanzate in via riconvenzionale.

2. La Corte d’appello, adita in via principale da F.S. e in via incidentale dalle sigg.re B., ha accolto l’appello principale e rigettato l’incidentale.

2.1. Sulla base dell’esame dei titoli di acquisto e delle allegate planimetrie, unitamente agli elementi emersi dalla CTU, la Corte territoriale ha affermato che la terrazza che funge da copertura della proprietà immobiliare B. non era stata oggetto di trasferimento ai sigg. B.- T., ed era rimasta assegnata al subalterno (OMISSIS), di proprietà esclusiva F..

2.2. La Corte d’appello ha riformato la sentenza di primo grado anche con riferimento alla estensione della servitù (porzione del terreno di proprietà F.), che non trovava corrispondenza nel titolo negoziale, e con riferimento alla pretesa, avanzata in via riconvenzionale da F.S., di rimborso del 40% delle spese sostenute per l’approvvigionamento di acqua a favore di tutte le unità del complesso immobiliare fino all’anno 2000, come previsto nel contratto in data (OMISSIS). La Corte territoriale ha quantificato l’importo, in via equitativa, in Euro 1.500,00.

3. Per la cassazione della sentenza B.M.C. e B.L.G. hanno proposto ricorso sulla base di sei motivi. F.S. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi. Le ricorrenti principali hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è fondato limitatamente al sesto motivo.

2. Preliminarmente si deve escludere l’intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla estensione della servitù di installazione del serbatoio d’acqua, oggetto dei primi due motivi del ricorso principale. Le circostanze prospettate in memoria dalle ricorrenti principali, secondo cui il terreno gravato non appartiene più a F.S. e la nuova proprietà ha consentito alle sigg. B. di posizionare il serbatoio, non eliminano il conflitto sul contenuto del titolo costitutivo della servitù, ancora oggetto di accertamento.

3. Con il primo e con il secondo motivo del ricorso principale, da esaminare congiuntamente perchè connessi, è denunciata violazione dell’art. 345 c.p.c., artt. 1326 e 1362 c.c. e si contesta la decisione riguardo alla estensione della servitù, che la Corte d’appello avrebbe assunto in contrasto con il divieto di nova, e comunque sulla base di una erronea ricostruzione della volontà negoziale.

3.1. Entrambe le doglianze sono infondate.

Non si ravvisa violazione del divieto di nova.

Il motivo di appello con cui F. contestava l’accertamento del Tribunale in ordine alla estensione della servitù non integrava nuova eccezione ma mera difesa, essendo compito del giudice accertare i termini esatti della conformazione del ius in re aliena, e quindi anche, necessariamente, l’estensione superficiaria dello stesso sulla base del titolo.

Il proprietario del fondo asservito, che non aveva contestato l’esistenza della servitù, ha reagito a fronte della pronuncia del Tribunale che aveva accertato l’estensione della servitù “eccedendo” palesemente dal titolo costitutivo, riconoscendo valenza integrativa del titolo al contenuto di una missiva. Ma la natura del diritto di servitù volontaria, quale ius in re aliena che limita l’altrui proprietà a tempo indeterminato, deve essere accertato esclusivamente in base al titolo negoziale che lo ha costituito, e non è neppure astrattamente concepibile una integrazione esterna al titolo a mezzo di manifestazione di volontà.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che l’estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere desunte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dagli artt. 1362 c.c. e segg., e solo nel caso in cui la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo, la servitù acquistata in base a titolo negoziale deve reputarsi costituita, ai sensi dell’art. 1065 c.c., in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minore aggravio del fondo servente (ex plurimis, Cass. 11/06/2010, n. 14088).

3.2. A fortiori, sulla base delle considerazioni che precedono, si deve escludere, la rilevanza della non contestazione del convenuto F. alla pretesa attorea di accertare l’esistenza della servitù, e la scelta della Corte d’appello di disattendere la tesi della integrazione del titolo a mezzo della missiva, anche a prescindere dal contesto nel quale la missiva si situava.

4. Con i motivi dal terzo al quinto le ricorrenti principali denunciano violazione dell’art. 1362 c.c., art. 115 c.p.c., artt. 1477 e 2697 c.c., e si dolgono dell’accertamento della proprietà della terrazza-lastrico solare in capo alla controparte, contestando innanzitutto che la Corte d’appello avrebbe ignorato che le parti, nel terzo e ultimo contratto di compravendita del (OMISSIS), avevano chiaramente escluso qualsivoglia comunione o condominio tra la residua proprietà F. (originario unico proprietario del complesso immobiliare) e quella delle sigg. B., e che ciò era incompatibile con il permanere in capo a F. della proprietà della terrazza che costituiva copertura dell’immobile venduto alle stesse B..

La funzione di copertura svolta dalla terrazza la rendeva parte integrante dell’appartamento sottostante, e quale accessorio, essa era stata automaticamente acquistata, ai sensi dell’art. 1477 c.c.., con l’atto del (OMISSIS). Inoltre, poichè l’immobile era stato costruito nel 1989, e a quel tempo la terrazza non era accatastabile come entità autonoma, nel silenzio del titolo doveva ritenersi che il trasferimento della proprietà dell’immobile sottostante avesse comportato anche il trasferimento della terrazza.

Contestano ancora le ricorrenti che la Corte d’appello avrebbe deciso la questione sulla base dei dati catastali, come ricostruiti dal CTU, anche sollevando l’appellante F. dall’onere di dimostrare che non operava l’automatica acquisizione ovvero che esisteva un titolo opponibile alle sigg. B..

4.1. Le doglianze, da esaminare congiuntamente in ragione della connessione che le caratterizza, sono infondate.

4.2. La questione posta con il terzo motivo, riguardante la asserita mancata valorizzazione, da parte della Corte d’appello, della clausola di “non condominialità”, contenuta nel rogito (OMISSIS), è priva di rilievo decisorio.

Non risulta che la Corte d’appello abbia accertato, neppure incidentalmente, l’esistenza di un condominio, che del resto era stato escluso dalle parti con la clausola inserita nel terzo e ultimo rogito di acquisto ((OMISSIS)), nè risulta che le sigg. B. abbiano prospettato l’esistenza di un condominio sulla terrazza. Al contrario, la tesi delle ricorrenti è che la terrazza sia di loro proprietà esclusiva, e ciò, unitamente al richiamo alla clausola inserita nel rogito del (OMISSIS), comporta che il tema della condominialità non sia neppure indirettamente implicato.

4.3. Venendo alla questione controversa, la Corte d’appello ha accertato che la terrazza è di proprietà esclusiva F. sulla base dell’esame dei titoli e delle planimetrie allegate ai titoli, e con l’ausilio delle verifiche effettuate dal CTU. Si tratta di scelta metodologica corretta, conforme ai principi giurisprudenziali consolidati (ex plurimis, Cass. 02/12/2013, n. 26992), motivata adeguatamente sotto il profilo logico-giuridico, e questo basta per supportare la decisione.

Peraltro, una volta esclusa pattiziamente l’esistenza di beni comuni, non è predicabile un rapporto di accessorietà-strumentalità della terrazza all’appartamento sottostante.

Privi di rilevanza decisoria risultano, infine, sia l’argomento basato sulla impossibilità di accatastamento autonomo della terrazza prima del 1998, dal momento che il catasto non ha valenza probatoria, sia il riferimento alla circostanza che il frazionamento dell’originario unico immobile in tre unità distinte – denominate subalterno (OMISSIS), subalterno (OMISSIS) e subalterno (OMISSIS) con l’assegnazione della terrazza al subalterno (OMISSIS), fosse stato richiesto da F. pochi giorni prima del rogito (OMISSIS), con cui lo stesso F. cedette il subalterno (OMISSIS), e cioè l’immobile parzialmente coperto dalla terrazza.

5. Con il sesto motivo è denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c. e si contesta l’erronea ricognizione della previsione contenuta nel rogito del (OMISSIS), relativa al riparto delle spese per i lavori di separazione delle unità immobiliari.

Le ricorrenti, che avevano appellato in via incidentale la sentenza di primo grado di rigetto della relativa domanda, riportano il testo della clausola n. 7 del suddetto rogito, e censurano la decisione assunta dalla Corte d’appello, secondo cui la scrittura non conteneva alcuna previsione al riguardo.

5.1. Il motivo è logicamente subordinato al previo esame del primo motivo del ricorso incidentale, con il quale il sig. F. denuncia violazione dell’art. 325 c.p.c., assumendo la tardività dell’appello incidentale delle sigg. B..

5.2. La tesi del ricorrente incidentale, secondo cui l’appello incidentale B. investiva un capo autonomo di sentenza, non attinto dall’appello principale, e perciò avrebbe dovuto essere proposto entro il termine ordinario per appellare, è infondata.

Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato l’orientamento che, in base al combinato disposto degli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., ammette l’impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale o se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza. In difetto di limitazioni oggettive, il principio trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorchè autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale, e per il quale, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente. L’unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta tardiva è che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile (ex plurimis, Cass. 24/04/2012, n. 6470; Cass. 11/06/2008, n. 15483).

6. Superata la questione dell’ammissibilità dell’appello incidentale B., il sesto motivo del ricorso principale è fondato e deve essere accolto.

6.1. L’errore in cui è incorsa la Corte d’appello è di tutta evidenza, tenuto conto della chiara previsione contrattuale riguardo al riparto al 50% delle spese sostenute per le opere di separazione delle unità immobiliari, la cui realizzazione non è contestata.

7. Nell’accoglimento del sesto motivo del ricorso principale rimane assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale il sig. F. denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. nonchè omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la Corte d’appello non avrebbe esaminato la dedotta legittimità del suo rifiuto a partecipare alle spese in oggetto, in ragione della difformità delle opere divisorie, effettivamente realizzate, rispetto a quanto previsto nel contratto. Risulta ovvio, infatti, che l’eccezione asseritamente formulata dal sig. F. è logicamente subordinata all’esame della domanda di rimborso pro quota proposta dalle sigg. B..

8. La sentenza impugnata è dunque cassata limitatamente al sesto motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale, e il giudice del rinvio, designato in dispositivo, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il sesto motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta i rimanenti motivi di entrambi i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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