Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11038 del 06/05/2010
Cassazione civile sez. I, 06/05/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 06/05/2010), n.11038
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
L.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di
Rienzo 180, presso l’avv. Cristiano Fanelli, rappresentato e difeso
dall’avv. Calvino Pasquale, del Foro di Bergamo, giusta procura in
atti;
– ricorrente –
contro
CO.GE.S soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza G. Mazzini 8,
presso l’avv. Giuseppe Crimi, rappresentata e difesa dagli avvocati
Tropea Giuliano e Silvia Salamina, del Foro di Bergamo, giusta
procura in atti;
– resistente –
avverso l’ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Bergamo
in data 11 novembre 2008, nel procedimento iscritto al n. 1042/08
R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18 febbraio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;
udito, per la società cooperativa resistente, l’avv. Antonio Ferrara
Fierro, per delega;
udito il Pubblico ministero, in persona dell’avvocato generale, dott.
IANNELLI Domenico che ha concluso chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti:
“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;
RITENUTO CHE:
1. L.M. ha proposto regolamento di competenza, nei confronti di Co.ge.s. s.c. a r.l., avverso l’ordinanza in data 11 novembre 2008, con la quale il giudice istruttore del Tribunale di Bergamo ha sospeso il giudizio tra dette parti, ritenendo pregiudiziale alla decisione di tale causa altro procedimento pendente presso lo stesso Tribunale, nel quale la menzionata società ha chiesto che venga dichiarata la falsità di documenti rilevanti anche per la decisione del giudizio sospeso;
1.1. la società intimata ha resistito con memoria difensiva;
Osserva:
2. il ricorso per regolamento di competenza appare inammissibile, in quanto privo del quesito di diritto richiesto, a pena d’inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis; infatti il requisito della formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366-bis c.p.c trova applicazione anche al ricorso per regolamento di competenza e ciò anche nel caso in cui sia impugnata l’ordinanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; la necessità della formulazione del quesito si desume sia per il fatto che il regolamento è chiesto con ricorso, riguardo al quale sussiste la duplice esigenza che il ricorrente si assuma la responsabilità di indicare la questione da risolvere e che la Corte di cassazione sia messa nella condizione di rilevarla con immediatezza, sia per il fatto che il regolamento denuncia una violazione di norme del procedimento (riconducibile nel caso dell’ordinanza di sospensione all’art. 360 c.p.c., n. 4), sia perchè il regolamento può essere deciso a norma dell’art. 380-bis c.p.c. anche nel caso di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5 che è relativo anche alla mancanza dei requisiti dell’art. 366-bis c.p.c. (Cass. 2007/15108; 2008/13194;
2008/20409);
3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) rilevata l’inammissibilità della memoria di costituzione del nuovo difensore della società cooperativa resistente, in quanto accompagnata da procura speciale non conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ma invalidamente apposta su foglio separato allegato alla stessa memoria di costituzione, che costituisce atto che esula dalla previsione normativa dell’art. 83 c.p.c., comma 3 ed estraneo al sistema processuale delineato dal legislatore per il giudizio di cassazione (Cass. 2005/1737;
2007/21055);
osservato che la resistente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti, non inficiate dalle difese svolte in detta memoria dal ricorrente, che non ha addotto argomentazioni che inducano a differenti conclusioni;
ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il proposto regolamento per competenza deve essere dichiarato inammissibile e che le spese del giudizio per regolamento di competenza, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio per regolamento di competenza, che si liquidano in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010