Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11037 del 27/05/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 11037 Anno 2016
Presidente: MATERA LINA
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 25004-2011 proposto da:
SMI SPA 01758480162, elettivamente domiciliata in ROMA
P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE
rappresentata e difesa dall’avocato VINCENZO COPPOLA:
– ricorrente contro
2016
388

SIR SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato BENITO
PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIUSEPPE ZANETTI;

Data pubblicazione: 27/05/2016

- controricorrente

avverso la sentenza n. 532/2011 de]la CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 12/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO

udito l’Avvocato SANTARELLI Stefano, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato COPPOLA Vincenzo,
difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito l’Avvocato ROMANO Mario, con delega depositata
in udienza dell’Avvocato Benito PANARITI, difensore
deI resistente che ha chiesto l’inammissibilità del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

7/5

SCALISI;

Svolgimento del processo
La società SMI srl, con atto di citazione del 10 dicembre 1992, conveniva in
giudizio, davanti al Tribunale di Bergamo, la società SIR srl, chiedendo che si
accertasse che il materiale fornito dalla società Sir (rivestimenti gommati di

partes e che la convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni.
Si costituiva la società Sir ed eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza del
Tribunale adito, in favore di quello di Vigevano e nel merito chiedeva il
rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1367 del 2006, condanna la Sir al
pagamento, in favore della società SMI, della somma di C. 12.143,97 a titolo
di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione, con condanna della
predetta alla rifusione delle spese di lite.
Avverso questa sentenza, proponeva appello la società Sir, reiterando
l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito
chiedendo la riforma della sentenza, per diversi motivi,

e nel merito

nonché il rigetto di

tutte le domande della SIM.
Si costituiva la Sim resistendo all’appello e chiedendone il rigetto.
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 532 de12011, accoglieva
l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava le domande della
società SIM, condannava la SMI srl alla rifusione delle spese di entrambi i
gradi del giudizio. Secondo la Corte distrettuale, la prova testimoniale non era
sufficiente a dar conto dei vizi imputabili alla SIR, perché non davano
contezza delle cause che determinarono gli interventi di sostituzione non
necessariamente ascrivibili a cattiva esecuzione della cosiddetta gommatura. I
..

1

rullo) presentavano dei vizi e che venisse dichiarato risolto il contratto inter

documenti prodotti, a loro volta, constavano di fatture e bolle di
accompagnamento che nulla dicevano in punto di pretesi vizi, di rapporti di
intervento e non davano contezza delle cause per cui si erano rese necessarie
le sostituzioni. In definitiva, la Sim non aveva fornito la prova

che le

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta, da SMI spa, per un motivo.
La società SIR srl ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1.= Con l’unico motivo di ricorso la società SMI spa lamenta la violazione di
legge nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti
controversi e decisivi del giudizio. Secondo la ricorrente, la Corte di merito
avrebbe esaminato le risultanze delle prove orali in modo sommario, illogico
ed incompleto, tralasciando del tutto o meglio ignorando de plano ed
ingiustamente gli altri elementi emersi dalle prove testimoniali e documentali
correttamente assunte nel giudizio di primo grado. La Corte di appello: a)
avrebbe ritenuto, ingiustamente ed illogicamente, che le dichiarazioni rese da
Foppolo e Bianchi da sole non fossero sufficienti a dar conto dei vizi presenti
nei rulli e che tali vizi non fossero imputabili alla SIR srl non essendo indicati
i motivi delle avvenute sostituzioni; b) non avrebbe preso in considerazione,
la dichiarazione del tecnico Bianchi, il quale (nel rapporto di intervento del
26 ottobre 1991) espressamente dichiarava che i rulli di gomma venivano
sostituiti perché consumati; e) non avrebbe tenuto conto dei documenti
prodotti

che, secondo la sentenza, constano di fatture e bolle di

accompagnamento perché secondo la Corte distrettuale, nulla direbbero in
punto di pretesi vizi, di rapporti di intervento, e non darebbero contezza delle
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incombeva.

cause per cui si sono rese necessarie le sostituzioni. Epperò, detta
documentazione darebbe prova delle forniture di rulli gommati che venivano
consegnati dalla Sir alla SMI nel periodo in questione, dei successivi
interventi che dovettero affrontare i tecnici della SM sostituendo i rulli de

in merito rivolte dalla SMI alla fornitrice.
1.1.= Il motivo è infondato perché si risolve nel richiedere al giudice di
legittimità la rinnovazione di un giudizio di fatto, intendendo, per vero,
sottoporre le risultanze processuali emerse nel corso del giudizio di merito ad
una nuova valutazione, in modo da sostituire alla valutazione sfavorevole già
effettuata dai primi giudici una più consona alle proprie concrete aspirazioni,
non proponibile nel giudizio di cassazione, se, come nel caso in esame, la
valutazione effettuata dalla Corte di merito non presenta vizi logici e/o
giuridici.
Il ricorrente non ha tenuto conto che i limiti istituzionali del giudizio di
cassazione sono segnati dal suo oggetto, costituito da vizi specifici della
decisione del giudice inferiore e non direttamente dalla materia controversa
nella sua interezza, e trovano attuazione in un’attività che si caratterizza in
funzione della rimozione della decisione viziata e non già della sostituzione
immediata di questa. Va, altresì, precisato, che, pur se per effetto
dell’evoluzione legislativa succedutasi nel corso degli ultimi tempi, i limiti
istituzionali del giudizio di cassazione siano stati profondamente rimaneggiati,
tanto da rendere, oramai, obsoleta l’idea della Cassazione come giudice della
sentenza, tuttavia, la funzione di garanzia che l’ordinamento assegna al
giudice di legittimità in attuazione dell’art. 65 Ord. giud. si esercita,
3

quibus alle macchine imballatrici non più funzionanti, nonché delle lamentele

comunque, nella duplice direzione di un controllo sulla legalità della
decisione e di un controllo sulla logicità della decisione. Nella prima
direzione, il controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione consiste
nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell’esame e
della valutazione compiuti dal giudice di merito (15824/14; 8118/14;

7972/07), mentre riguardo alla seconda si è soliti dire che la Corte viene
investita della facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica
e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del
merito, con la precisazione che, ad esso e solo ad esso, spetta, in via esclusiva,
il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e
valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere,
tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente
idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (22386/14; 22146/14;
20322/05).

Comune

ad

entrambe

queste

impostazioni

il

principio,

positivamente avallato dalla ideazione del giudizio di cassazione come un
giudizio a critica vincolata, in cui le censure che si muovono a
pronunciamento di merito devono necessariamente trovare collocazione entro
un elenco tassativo di motivi, secondo cui la Corte di cassazione non è mai
giudice del fatto in senso sostanziale secondo la rappresentazione che le parti
ne fanno al giudice di merito e che prende forma nel contraddittorio
processuale. Si afferma, cosi, che il controllo che la Corte esercita in funzione
della legalità della decisione non consente di riesaminare e di valutare
autonomamente il merito della causa, così, come a sua volta, il controllo di
logicità non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle
risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo
4
,

ii Ad
AIIIii

..
alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da
parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice
di merito. E questo perché, come abitualmente si afferma, il controllo affidato
alla Corte “non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia

soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova
formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata
dall’ordinamento al giudice di legittimità”. (20012/14; 18074/14; 91/14).
In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di
soccombenza ex art. 91 epe., condannata al pagamento delle spese del
presente giudizio di cassazione.
Per Questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla società
SIR srl., le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in C. 2.200 di
cui E. 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile
il 17. Febbraio 2016.

dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata

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