Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11037 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 27/04/2021), n.11037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 391/2013 R.G. proposto da:

K.P. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., F.M.,

entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Romanello Pomes,

con domicilio eletto in Roma, via Francesco Crispi n. 36, presso lo

studio dell’avv. Riccardo Lombardi;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia, n. 108/14/2011 depositata il 4 novembre 2011, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 novembre

2020 dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia veniva parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e rigettato l’appello incidentale della società K.P. S.r.l., società a ristretta base sociale, e del socio al 60% F.M. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 35/14/2010 la quale, a sua volta, aveva riunito e accolto i ricorsi proposti dai contribuenti compensando le spese di lite, avverso due avvisi di accertamento, rispettivamente per II.DD. – inclusa l’IRAP – e IVA e per IRPEF 2004, oltre che avverso la consequenziale cartella di pagamento notificata al socio nelle more del giudizio.

– Con gli atti impositivi venivano rettificati in capo alla società, esercente attività di commercio software ed hardware, in aumento alcuni componenti positivi di reddito per operazioni oggettivamente inesistenti, tra cui il recupero ad imposta di costi inesistenti, e in diminuzione altri elementi di costo ritenuti indeducibili. Per l’effetto, veniva rideterminato il reddito netto di impresa e accertando maggiori IRES, IRAP e IVA nei confronti della società e, in capo al socio, veniva rettificato il reddito da questi personalmente dichiarato per l’anno di imposta, in corrispondenza della quota di maggior reddito accertato verso la società.

– La CTR dava atto dell’annullamento in autotutela di determinate riprese e per il resto confermava i rilievi di cui ai due atti impositivi.

– Avverso la decisione propongono ricorso i contribuenti per due motivi – tre secondo la classificazione della controricorrente -, che illustrano con memoria, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

– Il sostituto Procuratore Generale Umberto De Agustinis ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del liquidatore della società, per essere il suo fallimento intervenuto anteriormente alla proposizione del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Preliminarmente va dato atto delle eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dall’Agenzia, scrutinabili unitamente alla disamina dei motivi.

– con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – a pag. 13 del ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di legge nella parte in cui la CTR sostiene che l’appellante ha operato nell’ambito di un meccanismo di frode all’IVA infracomunitaria (frode carosello). La Corte osserva che il motivo non individua specificamente neppure le norme di diritto che si assumono violate, requisito previsto a pena di inammissibilità.

– Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la contribuente alle pagg.13 e 15 ss. del ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione di non meglio precisate norme di diritto, ovvero l’insufficiente e contraddittoria motivazione da parte della CTR. La Corte osserva che l’unica previsione di legge individuata nel corpo del motivo è la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 386, circa la solidarietà ai fini IVA fra il venditore e l’acquirente.

– Con il terzo motivo, senza indicazione del pertinente paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, a pag. 17 del ricorso si censura la decisione della CTR circa l’indeducibilità del costo sostenuto dalla società in dipendenza delle fatture soggettivamente contestate, e si invoca l’applicazione della L. n. 44 del 2012. La Corte constata che il motivo menziona nel corpo dell’esposizione, non chiara, unicamente la L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, oltre a plurimi articoli della Costituzione (artt. 3, 25, 27 e 97) e il T.U.I.R. genericamente indicato, sulla base di argomentazioni che non consentono neppure di enucleare la tipologia di censura, se attinente a vizio motivazionale o meno.

– Il ricorso è complessivamente inammissibile. Quanto alla tecnica di formulazione non tutti i motivi di ricorso indicano il pertinente paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, individuabili sulla base del tenore delle censure solo per le prime due, come si evince dalla lettura della pag.13 del ricorso, ma non per la terza esposta a partire dalla pag.17 del medesimo atto, nonostante uno sforzo ermeneutico condotto sul testo del ricorso, con conseguente inammissibiltà in parte qua ai fini dell’art. 366 c.p.c. (cfr. Cass. n. 8425 del 2020).

– Va poi osservato che il ricorso è proposto sia dal legale rappresentante della società sia da un socio, per atti impositivi distinti. Orbene, nonostante i contribuenti insistano sulla loro complessiva legittimazione nella memoria autorizzata, per quanto riguarda la società è pacifico che essa è fallita anteriormente alla proposizione del ricorso e, in assenza di dimostrazione di costituzione in mora della curatela o almeno di inutile sollecitazione all’azione del curatore fallimentare, il legale rappresentante non è più legittimato a ricorrere (Cass. n. 31313 del 2018), da ciò derivando un ulteriore profilo di inammissibilità con riferimento al ricorso della persona giuridica, il quale ha ad oggetto proprio l’atto impositivo posto alla base dell’avviso e della cartella impugnati dal socio.

– Va infine ribadito che “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097).

– Inoltre, “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione.” (Cass. 30 dicembre 2015 n. 26110).

– La congerie di censure sopra riportate – in parte sotto lo schermo della dedotta violazione di legge – contrasta con i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, posto che critica la decisione del giudice tributario di appello contrapponendovi una propria lettura delle circostanze di fatto, senza nemmeno distinguere adeguatamente le tipologie di censure e articolandole in mezzi di impugnazione circostanziati e specifici, tarati su individuati passaggi della sentenza impugnata, omettendo per i primi due motivi anche di indicare le pertinenti previsioni di legge che si assume essere state violate.

– In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 18.200,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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