Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11037 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 10/06/2020), n.11037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22506-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE

ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BONCOMPAGNI

16, presso lo studio dell’avvocato MARIA PAOLA che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5634/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza n. 5634/2017 la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da M.G. avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva richiesto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli è iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura;

che il M. ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte controricorrente ha depositato successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) che, in via preliminare, il controricorrente ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, essendo stato notificato oltre il termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. A riguardo ha rilevato che la sentenza impugnata era stata pubblicata in data 20.1.2018 e mai notificata, e che pertanto la notifica del ricorso di cassazione perfezionatasi il 23.8.2018, aveva superato il termine semestrale predetto. Specificava peraltro che la notifica del ricorso in questione era stata tentata una prima volta in data 13.7.2018, presso lo studio degli avv.ti Maria Paola Gentili e Davide Losi in Roma via Nemorense 18, ma che la stessa non si era perfezionata atteso il trasferimento, a quella data, dello studio degli avvocati destinatari;

2)che la successiva notificazione del ricorso era avvenuta correttamente presso il nuovo indirizzo dello studio professionale nella data del 23.8.2018, e quindi tardivamente rispetto al termine di cui all’art. 327 c.p.c., anche in considerazione della comunicazione effettuata dagli Avvocati difensori al Consiglio dell’Ordine di Ancona, circa il trasferimento ad altro indirizzo, antecedentemente allo stesso deposito della sentenza poi impugnata dall’Inps;

3)che questa Corte, con riguardo a fattispecie similare alla presente ha avuto modo di chiarire che “La notificazione di un atto di appello non compiutasi, perchè tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, è inesistente “in rerum natura”, ossia per totale mancanza materiale dell’atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell’atto al destinatario; essa non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c., comma 3, a seguito della costituzione in giudizio dell’appellato, nè di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell’agevole possibilità di accertare l’ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell’albo degli avvocati” (Cass.n. 17336/2019);

4)che in continuità con i principi espressi deve ritenersi inesistente la prima notifica perchè effettuata presso il precedente recapito dell’Avvocato successivamente trasferito che anche aveva assolto l’onere di comunicazione del nuovo indirizzo; tardiva la seconda notifica perchè effettuata oltre il termine prescritto dall’art. 327 c.p.c., e quindi inammissibile il ricorso proposto dinanzi a questa Corte.

5) che la pronuncia di inammissibilità del ricorso rende assorbiti gli ulteriori motivi di censura. Le spese seguono il principio di soccombenza.

6) che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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