Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11037 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. I, 06/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 06/05/2010), n.11037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d’ufficio dal Tribunale di

Lagonegro, con ordinanza in data 19 settembre 2008, nella causa

iscritta al n. 12/07 Reg. Fall., relativa al ricorso per la

dichiarazione di fallimento proposto da:

EREDI DI GAMBIOLI VITTORIO & C. DI GAMBIOLI GIUSEPPE GIOVANNI

s.n.c.;

nei confronti di:

CILENTO SERVIZI s.r.l.;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. APICE Umberto che nulla ha osservato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 gennaio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata al Pubblico Ministero, dalla quale si evince che:

1. il Tribunale di Sala Consilina, con decreto del 25 ottobre 2007, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine alla dichiarazione di fallimento della s.r.l. Cilento Servizi s.r.l., con sede in (OMISSIS), ritenendo che la sede effettiva della società fosse situata in (OMISSIS), dove risiede il legale rappresentante della società, e che pertanto competente fosse il Tribunale di Lagonegro, a cui ha rimesso d’ufficio gli atti;

1.1. il Tribunale di Lagonegro, con ordinanza del 19 settembre 2008, ritenuta la propria incompetenza territoriale, in quanto la sede legale ed effettiva della società deve ritenersi ubicata in (OMISSIS), comune ricompreso nell’ambito della competenza territoriale del Tribunale di Sala Consilina, ha richiesto d’ufficio alla Corte di Cassazione regolamento di competenza in ordine al conflitto negativo insorto tra i due tribunali.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

2. in via preliminare va rilevato che non sono state depositate conclusioni del Pubblico ministero nè memorie di parte;

ai sensi dell’art. 9 L. Fall, la competenza a dichiarare il fallimento spetta al Tribunale del luogo ove l’impresa ha la sua sede principale, ove, cioè, promuove sul piano organizzativo i suoi affari, e tale luogo, di regola, si deve presumere coincidente con quello della sede legale, potendo, tuttavia, siffatta presunzione di coincidenza essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio o formale della sede legale (Cass. 2005/5391), ovvero dimostrando che il luogo in cui è esercitata l’attività direttiva ed amministrativa dell’impresa è situato altrove (Cass. 2005/8186);

3. nel caso di specie, risulta dagli atti che la sede legale della s.r.l. Cilento Servizi è ubicata in (OMISSIS), e che la Guardia di Finanza ha accertato che la residenza del legale rappresentante della società non è affatto la sede operativa della società, non avendo sul posto rinvenuto automezzi o dipendenti, nè riscontrato lo svolgimento di alcuna attività; risulta, altresì, che la stessa creditrice che ha presentato istanza di fallimento ha documentato di aver effettuato forniture in favore della società debitrice in un deposito sito in (OMISSIS);

4. dagli atti non emergono, dunque, elementi per escludere che la sede legale della società Cilento Servizi, sita in (OMISSIS), non corrisponda anche alla sede effettiva e che comunque la sede effettiva possa essere ubicata in (OMISSIS); di conseguenza competente per territorio a dichiarare il fallimento della menzionata società deve essere ritenuto il Tribunale di Sala Consilina;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata la competenza del Tribunale di Sala Consilina, con conseguente cassazione del decreto dello stesso Tribunale in data 25 ottobre 2007.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Sala Consilina e cassa il decreto dello stesso Tribunale in data 25 ottobre 2007.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

 

 

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