Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11036 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. I, 06/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 06/05/2010), n.11036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

BA.DA.RO. COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Fedro 52, presso

gli avvocati Riccio Enzo e Andrea Riccio, che la rappresentano e

difendono giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

G.A.P., elettivamente domiciliato in Roma, via

della Giuliana 9, presso l’avv. Carpinella Tommaso, che lo

rappresenta e difende giusta procura in atti;

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, in data 9 ottobre 2008,

nel procedimento iscritto al n. 7642/2007 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 gennaio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza dei difensori delle parti, avv.ti Enzo Riccio per la

ricorrente e Tommaso Carpinella per il resistente, e del Pubblico

ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. APICE

Umberto che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. la s.r.l. BA.DA.RO. Costruzioni ha proposto regolamento di competenza, sulla base di un motivo, nei confronti G.A. P., già amministratore della società GIMECO, avverso l’ordinanza del 9 ottobre 2008, con la quale il Tribunale di Roma ha ordinato, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio pendente tra la citata società BA.DA.RO..

Costruzioni e il G. sino alla definizione del giudizio penale n. 14009/05 pendente su denuncia, dello stesso G., a carico, tra gli altri di P.L., Ga.Vi. e G. F., nuovo amministratore della società GIMECO;

1.1. il G. ha resistito con memoria difensiva;

Osserva:

2. il Tribunale di Roma ha disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di cui sopra, nel quale la società BA.DA.RO. Costruzioni ha agito contro il G. per occupazione senza titolo di un immobile di sua proprietà, con la resistenza del G., il quale – sostenendo che la vendita dell’immobile in questione, originariamente di proprietà della società GIMECO di cui egli era e continua ad essere amministratore, è frutto di un’attività criminosa, consistita nella redazione di falsi verbali assembleari nei quali, sulla base di false dimissioni dell’amministratore, si è deliberato la nomina del nuovo amministratore ( Gr.Fa.), che ha poi provveduto ha vendere l’immobile societario alla s..r.l. Immobiliare Salimbeni, che, a sua volta, ha trasferito la proprietà a Vincenzo Tanga, che ha quindi venduto l’immobile alla BA.DA.RO. Costruzioni nell’arco di circa nove mesi, alla stregua di fatti sui quali egli ha sporto denuncia alla Procura della Repubblica di Roma per attività criminosa da parte di terzi ed è in corso procedimento penale con richiesta di rinvio a giudizio degli imputati presentata dal PM al GUP – oltre al rigetto della domanda, ha chiesto in via riconvenzionale la nullità dell’atto pubblico di compravendita tra il Tanga e la BA.DA.RO. Costruzioni e il risarcimento dei danni; secondo il Tribunale di Roma, l’accertamento dei fatti oggetto del menzionato procedimento penale è pregiudiziale rispetto alla domanda proposta dalla BA.DA.RO Costruzioni, in quanto la eventuale nullità per falsità del verbale assembleare assumerebbe un valore primario per la decisione della presente controversia, anche in prospettiva della domanda riconvenzionale proposta dal G.;

3. secondo il ricorrente le condizioni di applicabilità della sospensione necessaria del processo civile per la contemporanea pendenza di un processo penale, previste dall’art. 75 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., non risultano nella specie soddisfatte, tenuto anche conto che, a norma dell’art. 654 c.p.p., la sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo civile o amministrativo solo quando il giudizio penale si sia svolto con la partecipazione delle medesime parti tra le quali si svolge il giudizio civile o amministrativo;

4. ciò considerato non sembra che nella specie ricorrano i presupposti della disposta sospensione necessaria del processo civile di cui trattasi; infatti l’art. 295 c.p.c. nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, laddove prevede la sospensione del processo civile quando la decisione “dipenda” dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, in coerenza con l’obiettivo di evitare un conflitto fra giudicati, non ad un mero collegamento fra le dette statuizioni, per l’esistenza di una coincidenza od analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l’altro giudizio (civile, penale od amministrativo), oltre ad investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico – giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere, deve essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (Cass. 1999/5083; 2000/6792;

2002/13108);

4.1. nel caso di specie, il giudizio civile che si assume essere pregiudicato dal giudizio penale pende tra la società BA.DA.RO. Costruzioni ed il G., mentre il giudizio penale asseritamente pregiudiziale riguarda soggetti diversi, vedendo come imputati tali P.L., Ga.Vi. e Gr.Fa., su denuncia del G., che comunque non risulta in atti essersi costituito parte civile in tale processo penale; non sembra pertanto sussistere nella specie il pericolo di un conflitto di giudicati all’esito dei due giudizi, tenuto anche conto che la domanda riconvenzionale del G. ha per oggetto la nullità della compravendita immobiliare intercorsa tra la società BA.DA.RO. Costruzioni e T.V., anch’esso estraneo al processo penale;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c”; B) osservato che le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

considerato altresì che è inammissibile, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 1, la produzione da parte del G. dei documenti allegati alla memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., riguardanti, tra l’altro, la costituzione di parte civile del G. medesimo nel procedimento penale di cui trattasi, ma non concernenti la nullità del provvedimento impugnato e l’ammissibilità del ricorso, e che il resistente non ha specificamente dedotto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Cass. 2006/16752), essere stati depositati nel giudizio di merito, tenuto conto che il divieto di deposito nel giudizio di cassazione di atti e documenti non prodotti nella fase di merito trova applicazione anche nel procedimento per regolamento di competenza (Cass. 1999/75; 2004/21014);

rilevato ulteriormente che la circostanza dell’avvenuta costituzione del G. come parte civile nel procedimento penale di cui trattasi, tardivamente dedotta dal G. stesso solo nella memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c., non è comunque decisiva ai fini del richiesto rigetto del ricorso per regolamento di competenza, poichè resta pacifica in atti, e non contraddetta dalla menzionata memoria del ricorrente, la diversità tra le parti coinvolte nel processo civile e quelle del processo penale che si assume essere pregiudiziale;

ritenuto che, sulla base delle considerazioni che precedono, il proposto regolamento per competenza deve trovare accoglimento, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata e che le spese del giudizio per regolamento di competenza da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza e annulla l’ordinanza di sospensione del giudizio impugnata. Condanna G. A.P. al pagamento in favore di BA.DA.RO. Costruzioni s.r.l.

delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1,100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

 

 

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