Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11035 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. I, 06/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 06/05/2010), n.11035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio

Emanuele II, n. 18, presso lo studio Gian Marco Grez, rappresentato e

difeso dall’avv. Selvatici Enrica, del Foro di Bologna, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Poma

2, presso l’avv. Troilo Gregorio, che la rappresenta e difende,

insieme con l’avv. Edda Stocchi Lupoi del Foro di Bologna, giusta

procura in atti;

– resistente –

avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, in data 2 ottobre 2008,

nel procedimento iscritto al n. 20898/2007 R.G.;

alla presenza del difensore della resistente, avv. Gregorio Troilo, e

del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, dott. APICE Umberto che ha dichiarato di aderire alla

relazione in atti;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 gennaio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. C.M. ha proposto regolamento di competenza, sulla base di un motivo, nei confronti di G.A. avverso la sentenza in data 2 ottobre 2008, con la quale il Tribunale Bologna ha dichiarato la propria incompetenza per valore, riconoscendo la competenza del Giudice di pace, in ordine all’atto con il quale il C. ha proposto opposizione al precetto intimatogli dalla G. per il pagamento dell’assegno di Euro 839,12, oltre accessori, a titolo di mantenimento del figlio per il mese di (OMISSIS), in base a quanto disposto dalla Corte di appello di Bologna con sentenza n. 352/2004 pronunciata nel giudizio di divorzio tra le suddette parti, ed ha contestato non tanto il proprio obbligo di corrispondere alla G. il singolo rateo relativo al mantenimento del figlio per il mese di (OMISSIS), ma il proprio obbligo di corrispondere alla G. l’assegno di mantenimento per il figlio, dopo che nel (OMISSIS) il Tribunale per i Minorenni aveva affidato il ragazzo ai Servizi Sociali, i quali ne avevano successivamente disposto la collocazione in luogo diverso dal domicilio materno;

1.1. l’adito Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per valore in relazione dell’ammontare del rateo oggetto dell’opposizione e comunque escludendo che la causa di opposizione all’esecuzione, anche quando l’obbligazione pecuniaria risulti da titolo formatosi nel corso di un giudizio di divorzio, sia sottratta, per quanto riguarda la determinazione della competenza per valore e per materia, alle regole generali previste dal codice di rito e, in particolare, sia attratta nella competenza esclusiva del tribunale nel caso in cui l’opposizione tende a mettere in discussione il diritto del coniuge divorziato di continuare ad ottenere il contributo per il mantenimento del figlio;

2. G.A. ha resistito con memoria difensiva, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il regolamento di competenza;

Osserva:

3. con l’unico motivo proposto il ricorrente deduce che, quando si tratta di una prestazione alimentare periodica ed è in discussione il diritto alla prestazione e non quello al pagamento dei singoli ratei, il valore della causa, correlato al valore del diritto per cui si procede (art. 17 c.p.c.), si determina, in base all’art. 13 c.p.c., cumulando l’ammontare delle somme dovute per due anni, con conseguente competenza per valore, nella specie, del Tribunale e non del Giudice di Pace;

3.1. il C. formula anche il seguente quesito di diritto: “Dica la Ecc.ma Corte adita se – in presenza di una contestazione e divergente interpretazione del titolo, costituito da una sentenza di divorzio che abbia stabilito in Euro 800 mensili (poi rivalutato in Euro 839,12 nel corso del (OMISSIS)) l’assegno di mantenimento per un figlio minore – debba o meno trovare applicazione, anche in un giudizio di opposizione all’esecuzione forzata ex art. 17 c.p.c., l’art. 13 c.p.c., comma 1 che – al fine di stabilire il giudice competente per valore – prescrive di determinare l’ammontare del valore della domanda alimentare in base alla somma dovuta per due anni”;

3. il regolamento di competenza sollevato dal C. sembra che possa risolversi, avuto riguardo all’ammontare del credito per il quale è stato intimato il precetto, in favore della competenza per valore del Giudice di Pace; infatti la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata “rebus sic stantibus”; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sè idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i “giustificati motivi” sopravvenuti siano esaminati, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9 e succ. modif., dal giudice da tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. Da tanto consegue che l'”ex” coniuge tenuto, in forza della sentenza di divorzio, alla somministrazione periodica dell’assegno divorziale (o dell’assegno di mantenimento per il figlio), il quale abbia ricevuto la notifica di atto di precetto con l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dalla predetta sentenza, non può – in assenza di revisione, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 cit. delle disposizioni concernenti la misura dell’assegno di divorzio da corrispondere all'”ex” coniuge o dell’assegno per il mantenimento del figlio – dedurre la sopravvenienza del fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica dell’originaria statuizione contenuta nella sentenza di divorzio, nel giudizio di opposizione a precetto, essendo del pari da escludere che il giudice di questa opposizione debba rimettere la causa al giudice competente L. n. 898 del 1970, “ex” art. 9 (Cass. 2005/11793);

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

considerato altresì che è inammissibile, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 1, la produzione da parte del C., insieme con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., di copia del decreto in data 5 maggio 2009, con la quale la Corte di appello di Bologna ha disposto la cessazione dell’obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio, trattandosi di documento non concernente la nullità del provvedimento impugnato e l’ammissibilità del ricorso e comunque di documento nuovo relativo a fatti sopravvenuti, tenuto altresì conto che il divieto di deposito nel giudizio di cassazione di atti e documenti non prodotti nella fase di merito trova applicazione anche nel procedimento per regolamento di competenza (Cass. 1999/75; 2004/21014);

ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il proposto regolamento per competenza, privo di fondamento, deve essere rigettato, con dichiarazione della competenza per valore del Giudice di Pace di Bologna ex art. 17 c.p.c. e che le spese del giudizio per regolamento di competenza, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza del Giudice di Pace di Bologna. Condanna C. M. al pagamento in favore di G.A. delle spese del giudizio per regolamento di competenza, che si liquidano in Euro 525,00, di cui Euro 425,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

 

 

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