Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11034 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. I, 06/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 06/05/2010), n.11034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d’ufficio dal Tribunale di

Reggio Emilia, con ordinanza in data 24 ottobre 2008, nella causa

iscritta ai nn. 158+159/08 L. Fall., relativa al ricorso per la

dichiarazione di fallimento proposto da:

FRIUL PELLET s.r.l.;

nei confronti di:

ITAL SERVICE s.r.l.;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. APICE Umberto, che nulla ha osservato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 gennaio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e comunicata al Pubblico Ministero, dalla quale si evince che:

1. il Tribunale di Crotone, con sentenza del 14 ottobre 2008 ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine alla dichiarazione di fallimento della s.r.l. Ital service, con sede (OMISSIS), ritenendo che il centro propulsivo aziendale e degli affari, ovvero il luogo in cui si svolge l’attività direzionale, fosse situato in (OMISSIS), sede amministrativa risultante dal Registro delle imprese;

1.1. il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 24 ottobre 2008, ritenuta non superata la presunzione di coincidenza della sede legale con quella effettiva, con conseguente competenza territoriale del Tribunale di Crotone, ha richiesto d’ufficio alla Corte di Cassazione regolamento di competenza in ordine al conflitto negativo insorto tra i due tribunali.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

2. in via preliminare va rilevato che non sono state depositate conclusioni del Pubblico Ministero, nè memorie di parte;

ai sensi dell’art. 9, L. Fall. la competenza a dichiarare il fallimento spetta al Tribunale del luogo ove l’impresa ha la sua sede principale, ove, cioè, promuove sul piano organizzativo i suoi affari, e tale luogo, di regola, si deve presumere coincidente con quello della sede legale, potendo, tuttavia, siffatta presunzione di coincidenza essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio o formale della sede legale (Cass. 2005/5391), ovvero dimostrando che il luogo in cui è esercitata l’attività direttiva ed amministrativa dell’impresa è situato altrove (Cass. 2005/8186);

3. nel caso di specie, dall’istruttoria prefallimentare compiuta dal Tribunale di Crotone non risulta che l’attività di direzione e di gestione dell’impresa si sia svolta presso la unità locale n. (OMISSIS), mentre dai documenti allegati al riscorso per fallimento proposto dalla s.p.a.

Cave Castenedolo emerge che in (OMISSIS) (precedente sede legale), il 29 ottobre 2007 si è riunita l’assemblea dei soci per approvare il bilancio della società;

4. dagli atti non emergono, dunque, elementi per escludere che la sede legale della società Ital service, sita in (OMISSIS), non corrisponda anche alla sede effettiva e che comunque la sede effettiva possa essere ubicata in (OMISSIS); a tale riguardo non decisive appaiono l’informativa della Questura di Crotone in data 29 settembre 2008, secondo cui la società in questione – peraltro erroneamente indicata come “Italsistemi” – risulta inattiva in quanto lo stato dei luoghi in (OMISSIS), versa in una situazione di abbandono, e la relata di notifica a mezzo posta, in data (OMISSIS), dalla quale risulta che la società è irreperibile presso la sua sede legale; infatti tali circostanze non si evincono dalla nota della Guardia di Finanza di Crotone in data (OMISSIS), che conferma la sede della società in (OMISSIS), e indica una sede operativa dal (OMISSIS) in (OMISSIS), precisando che la società è attiva da punto di vista operativo e nulla specificando sulla situazione di abbandono dei luoghi ove è ubicata la sede legale; in ogni caso la costituzione della sede operativa in (OMISSIS) risulta essere avvenuta entro l’anno antecedente alla presentazione delle istanze di fallimento, con conseguente irrilevanza dell’eventuale trasferimento della sede ai fini della competenza territoriale, ai sensi dell’art. 9, comma 2, L. Fall. nel testo applicabile ratione temporis; di conseguenza competente per territorio a dichiarare il fallimento della menzionata società deve essere ritenuto il Tribunale di Crotone;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata la competenza del Tribunale di Crotone, con conseguente cassazione della sentenza dello stesso Tribunale in data 14 ottobre 2008.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Crotone in ordine alla procedura riguardante la dichiarazione di fallimento della s.r.l. Ital service e cassa la sentenza dello stesso Tribunale in data 14 ottobre 2008.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

 

 

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