Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11034 del 05/05/2017

Cassazione civile, sez. II, 05/05/2017, (ud. 11/01/2017, dep.05/05/2017),  n. 11034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25455-2013 proposto da:

R.M.R., (OMISSIS), S.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 39, presso lo studio

dell’avvocato ALBERTO ERAMO, rappresentati e difesi dall’avvocato

MASSIMO EMILIANO FICHERA;

– ricorrenti –

contro

PACOPRINT SAS;

– Intimato –

avverso la sentenza n. 61/2012 del TRIBUNALE DI FROSINONE SEDE

DISTACCATA DI ALATRI, depositata il 30/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato FICHERA Massimo Emiliano, difensore dei ricorrenti

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione, con particolare riferimento al quarto motivo del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pacosprint sas proponeva appello nei confronti di S. Imobiliare sas avverso la sentenza del GP di Alatri n. 148/07, che aveva parzialmente revocato il d.i. concessole per l’importo di Euro 1560 per il pagamento di 2 fatture per tre striscioni pubblicitari realizzati nell’interesse della S., condannando quest’ultima al versamento di Euro 80 e chiedeva la riforma della stessa, l’accoglimento della domanda attrice e la condanna della S. al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 1000 oltre interessi.

La S. deduceva l’improcedibilità dell’appello ed in via incidentale chiedeva il risarcimento del danno perchè la fornitura della Pacosprint risultava affetta da vizi.

Il Tribunale di Frosinone, sezione di Alatri, accoglieva l’appello principale e condannava la S. al pagamento della somma di euro 1000 oltre interessi e spese, rigettava l’incidentale, statuendo che la costituzione in appello era avvenuta nei dieci giorni con la copia del gravame mentre l’originale era stato depositato alla prima udienza, era pacifico, come ammesso dalle parti, che il giudice aveva errato nel ritenere versato banco iudicis l’importo di Euro 1000, solo offerto in istruttoria. L’appellante censurava la determinazione del corrispettivo operata dal giudice di prime cure ma l’art. 1657 cc, in caso di mancata determinazione del corrispettivo, rimanda alle tariffe esistenti o agli usi ed in mancanza al giudice.

Ricorrono S.L. e R.M.R. quali soci accomandatario ed accomandante della Sellari Immobiliare sas e successori con cinque motivi, illustrati da memoria non resiste controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta violazione degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c. e vizi di motivazione perchè l’appello fu iscritto a ruolo con la sola velina e l’originale è stato depositato ben oltre il decimo giorno.

Col secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 158 e 161 c.p.c. e di norme di diritto in relazione a circolare del CSM circa il divieto ai giudici onorari di giudicare gli appelli in sede civile.

Col terzo motivo si lamentano violazione degli att. 1657 e 2697 c.c. e vizi di motivazione in quanto in atti vi era la prova dell’avvenuta determinazione del prezzo con richiami di deposizioni testimoniali.

Col quarto motivo si lamentano vizi di motivazione e violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. in ordine alla non specificità dell’appello incidentale.

Col quinto motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge perchè la sentenza di appello si è sovrapposta a quella di primo grado modificando la decorrenza degli interessi.

Osserva questa Corte Suprema:

Il primo motivo è infondato perchè la ormai consolidata giurisprudenza della Corte consente la iscrizione a ruolo con la velina ed il successivo deposito dell’originale, addirittura prima della decisione dell’appello, trattandosi di mera irregolarità, sanata dal successivo deposito dell’originale, che non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della controparte (S.U. n. 16598/2016, Cass. 8.3.2016 n. 4525 proprio in relazione al giudizio di appello, ma, in generale, Cass. 20.7.2015 n. 15130, Cass. n. 6912/2012 Rv. 623670, Cass. n. 15130/2015 Rv. 636049).

Il secondo motivo è infondato non solo perchè non è denunziabile come violazione di norma di diritto una prescrizione desumibile da circolare del CSM (Cass. 14.1.2016 n. 466) ma per il preliminare ed assorbente rilievo che è principio costituzionale la previsione di giudici onorari per tutte le funzioni attribuibili a giudizi singoli per cui era sorto il dubbio circa la possibilità di far parte di collegi.

Il terzo motivo è infondato trattandosi di una valutazione di merito mentre le deposizioni riportate non sono risolutive.

Il quarto motivo, a prescindere che non è contestata l’offerta della somma, non tiene conto che l’interpretazione del gravame spetta al giudice e che una rituale impugnazione ex art. 112 c.p.c. imponeva non solo la integrale trascrizione delle difese ma la evidenziazione dell’errore del giudice, non solo la sollecitazione all’accesso agli atti.

La sentenza ha statuito che i motivi non solo erano aspecifici ma correttamente assorbiti. Il prezzo era stato determinato sulla scorta del potere dispositivo del giudice, la parte non aveva chiesto un accertamento peritale e la determinazione in Euro 1027,88 non si discostava dalla somma di Euro 1000 spontaneamente offerta, gli interessi decorrevano dalla domanda; in ordine ai vizi, non si riporta la motivazione di primo grado.

Il quinto motivo non considera che il riferimento all’art. 277 c.p.c. è del tutto inconferente; il ricorrente non spiega in cosa sia consistita la dedotta violazione di legge.

Le spese sono state regolate secondo il principio della prevalente soccombenza mentre l’eventuale compensazione ex art. 92 c.p.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità. Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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