Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11033 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 27/04/2021), n.11033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4877/2014 R.G. proposto da:

EQUITALIA CENTRO S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio

Cimetti, Giuseppe Parente e Sante Ricci, elettivamente domiciliata

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Delle Quattro Fontane

n. 161;

– ricorrente –

contro

M.R., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

Damiano Carena ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Barbara

Cufari nello studio legale Ruffolo in Roma, corso Vittorio Emanuele

II, n. 308;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 45/2013 della Commissione tributaria della

regionale dell’Emilia Romagna, depositata 4 luglio 2013 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 ottobre 2020

dal Consigliere Dott.ssa Laura Mancini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.R. impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bologna la cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale, in forza di avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero di somme a titolo di IRPEF ed IVA per le annualità comprese tra il 2003 e il 2006, veniva intimato il pagamento della somma di Euro 736.409,32. A sostegno del ricorso il contribuente svolse contestazioni circa l’omessa indicazione delle modalità degli interessi applicati dall’Agente della riscossione e al relativo saggio.

La Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso con sentenza n. 36/05/2012, avverso la quale il M. propose appello.

2. Con sentenza n. 45/2013, depositata il 4 luglio 2013, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in accoglimento del gravame, dichiarò la nullità della cartella esattoriale impugnata in ragione del difetto di motivazione e della nullità della relativa notificazione.

3. Contro tale pronuncia Equitalia Centro s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso M.R.. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza gravata per violazione dell’art. 112 c.p.c..

Ad avviso della società ricorrente, i giudici d’appello, nel rilevare la nullità della notificazione della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, sono incorsi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non essendo stato il predetto vizio mai eccepito dal ricorrente nè in primo, nè in secondo grado.

1.1. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta la ricorrente che la pronuncia d’appello, facendo derivare la nullità della cartella dalla mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi e delle aliquote applicate, ha “omesso l’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio la cui risoluzione avrebbe portato a decisione diversa da quella adottata”, perchè non ha considerato che la cartella “è stata formata secondo le modalità stabilite dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, dal decreto 28 giugno 1999 del direttore generale del Dipartimento delle Entrate di “Approvazione dei modelli di cartella di pagamento e dell’avviso di intimazione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 25 e 50″ e del decreto 11.09.2000 del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate di integrazione del predetto D.Dirig. 28 giugno 1999, come successivamente modificati con procedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”.

Ad avviso della ricorrente il rispetto di tali parametri è sufficiente per ritenere confermata la regolarità del contenuto formale della cartella, senza che la censura relativa agli interessi e alle modalità di calcolo per la loro quantificazione possa ritenersi attinente all’operato dell’Agente della riscossione, il cui compito deve limitarsi a riportare nella cartella i dati del ruolo consegnati all’ente impositore.

2. Occorre premettere che le censure svolte dalla ricorrente investono due distinte rationes decidendi, ognuna delle quali risulta idonea a sorreggere la decisione impugnata.

Per tale ragione, dovendo il secondo motivo essere dichiarato, per le ragioni che saranno di seguito esposte, inammissibile, il primo mezzo deve ritenersi assorbito da tale statuizione.

Difatti, secondo un’interpretazione ampiamente condivisa da questa Corte, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. Sez. 5, Ord. 11/5/2018, n. 11493; conf. Cass. Sez. 3, 14/2/2012, n. 2108; Cass., Sez. U, 29/3/2013, n. 7931; 18/6/2019, n. 16314; Cass. Sez. 6-L, 3/11/2011, n. 22753; Cass. Sez. 3, 24/5/2006, n. 12372).

Di conseguenza, il primo motivo, sebbene si attesti su censure in tesi condivisibili – giacchè, come reso evidente dallo stesso impianto argomentativo della sentenza impugnata, la Commissione territoriale regionale, pur in assenza di specifica doglianza del contribuente, ha dichiarato, sia pure ad abundantiam, ossia dopo avere accolto il motivo di impugnazione vertente sulla nullità della cartella per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle relative aliquote, la nullità della cartella, anche in ragione della nullità della relativa di notifica – deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse sopravvenuto, dal momento che, stante la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo, il suo eventuale accoglimento non condurrebbe ad alcun risultato pratico favorevole alla ricorrente.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si lamenta essenzialmente la mancata valorizzazione, da parte dei giudici d’appello, dell’osservanza, da parte della società ricorrente, dei criteri formali per la formazione della cartella esattoriale prescritti da fonti normative primarie e secondarie all’Agente della riscossione, e dell’estraneità rispetto al compito di mera riproduzione del ruolo nella cartella a questo spettante, delle censure svolte dal contribuente con riferimento al computo degli interessi.

Occorre, tuttavia, rimarcare che, come più volte precisato da questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 riguarda l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. Sez. 6-1, ord. 6/9/2019, n. 22397; Cass. Sez. 1, ord. 18/10/2018, n. 26305; Cass. Sez. 2, 14/6/2017, n. 14802).

Tanto si ravvisa nel caso di specie, in cui la censura in esame involge valutazioni in merito alla conformità dell’operato della società ricorrente ad uno specifico paradigma normativo e, ancor prima, lo scrutinio della portata precettiva delle disposizioni che valgono a delimitare la competenza dell’Agente della riscossione rispetto a quella dell’Ente impositore, che non si confrontano con la nozione del vizio denunciato.

Per tali ragioni il motivo deve essere dichiarato inammissibile.

3. Con il primo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto sussistente l’obbligo di indicare nella cartella di pagamento il saggio di interesse applicato e il lasso di tempo considerato per il calcolo degli interessi e delle singole aliquote prese a base delle varie annualità.

3.1 Con il secondo mezzo si censura la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per essere la Commissione Tributaria Regionale incorsa nel vizio di ultrapetizione.

3.2. Mediante il terzo motivo l’Amministrazione finanziaria deduce violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere i giudici d’appello erroneamente affermato che dalla nullità della notificazione della cartella esattoriale deriva la nullità della stessa cartella, pur non costituendo la notificazione un requisito di efficacia di tale ultimo atto.

4. Il ricorso incidentale è inammissibile.

Deve, invero, trovare applicazione il principio, espresso da un cospicuo numero di pronunce di legittimità, cui questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale in materia di procedimento civile, sia ai sensi dell’art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., le regole sull’impugnazione tardiva operano esclusivamente con riferimento all’impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale, la quale soltanto può avere interesse ed è, pertanto, abilitata – a contraddire e a presentare, contestualmente al controricorso, l’eventuale ricorso incidentale anche tardivo.

Quando, invece, il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo al ricorso principale, i termini e le forme dell’impugnazione incidentale sono inapplicabili e il ricorso stesso deve essere presentato in quelli propri del ricorso autonomo di cui all’art. 325 c.p.c. (Cass., n. 5438/2018; Cass. Sez. 5, 7/10/2015, n. 20040; Cass. Sez. L, n. 10234/2016; Cass., n. 21990/2015; Cass., n. 1120/2014; Cass., n. 26505/2009; Cass. 1610/2008; Cass., 21 marzo 2007, n. 6807; Cass., 18 aprile 2002, n. 5635).

L’impugnazione dell’Agenzia delle entrate, come reso evidente dall’esposizione dei motivi, non può essere qualificata come incidentale in senso stretto, posto che essa presenta censure, in parte, analoghe a quelle avanzate dal ricorrente principale ed, in parte, diverse, ma pur sempre dirette immediatamente contro la sentenza della Commissione tributaria regionale e non già scaturite dall’impugnazione proposta da Equitalia Centro s.p.a..

Pertanto, considerato che la sentenza di secondo grado è stata depositata il 4 luglio 2013 e non è stata notificata, l’impugnazione dell’Agenzia delle entrate, in quanto avviata alla notifica il 28 marzo 2014, è stata proposta ben oltre il termine perentorio di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c. (nella versione, applicabile ratione temporis, introdotta dalla L. n. 69 del 2009) ed è, quindi, inammissibile.

5. In definitiva tanto il ricorso principale, quanto quello incidentale devono essere dichiarati inammissibili.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente principale e della ricorrente incidentale in ossequio al principio di soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

La ricorrente incidentale, in quanto amministrazione dello Stato, non è, invece, tenuta a corrispondere il doppio del contributo unificato (Cass. Sez. 6-L, Ord. 29/1/2016, n. 1778).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna sia la ricorrente principale, che la ricorrente incidentale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole – a carico di ciascuna parte – in Euro 7.500,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA