Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11033 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 10/06/2020), n.11033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26030-2018 proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA F.A., A. E F. S.S., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABRIZIO TOMASELLI;

– ricorrente –

contro

S.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI 27,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI PAPALEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

nell’ambito di una lunga vicenda giudiziaria (articolatasi in una fase monitoria, in un giudizio di opposizione avente ad oggetto anche una domanda di impugnativa di un licenziamento disciplinare, ammessa in via di reconventio reconventionis, nel successivo giudizio di appello, in quello seguente di legittimità, con una ulteriore fase rescissoria), viene in rilievo, nella presente sede, unicamente il profilo dell’aliunde perceptum affrontato nel giudizio rescissorio.

la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 13117 del 2015, in sede rescindente, aveva cassato la sentenza n. 142 del 2012 della Corte di appello di Brescia (che a sua volta aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a S.J. ed applicato la tutela ex art. 18 St ratione temporis vigente) per violazione dell’art. 112 c.p.c., con rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, perchè valutasse l’ammissibilità dell’eccezione di aliunde perceptum e la sua fondatezza, in applicazione del principio per cui “in grado di appello, l’eccezione (…) – cioè la deduzione della rioccupazione del lavoratore licenziato al fine di limitare il danno da risarcire a seguito di licenziamento illegittimo – non costituisce eccezione in senso stretto ma ha carattere di eccezione in senso lato, con la conseguenza che i fatti suscettibili di formare oggetto di tale eccezione sono rilevabili d’ufficio, sempre che quei fatti risultino ritualmente acquisiti al processo per essere stati tempestivamente allegati e dimostrati dalla parte che intenda avvalersene”;

la Corte territoriale, in sede di rinvio, nell’eseguire il comando giudiziale, ha, tuttavia, respinto l’eccezione di aliunde perceptum della Azienda Agricola F.A., A. e F. s.s;

a tale riguardo, ha ritenuto che le prove raccolte non fornissero alcun elemento utile alla tesi dell’azienda agricola;

in estrema sintesi, per i giudici di merito, nessun testimone aveva confermato lo svolgimento.di attività lavorativa, da parte del lavoratore, nel periodo rilevante ai fini di causa;

avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda Agricola F.A., A. e F. s.s; affidato a tre motivi

ha resistito, con controricorso, S.J.;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – errore processuale per mancata valutazione di una prova decisiva offerta; violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c.; le censure, nel complesso, investono la statuizione secondo cui non sarebbe stato possibile ricostruire, sotto un profilo temporale, i rapporti di lavoro successivi al licenziamento; a tale proposito, parte ricorrente censura in particolare la valutazione del contenuto della deposizione del teste Baronchelli;

il motivo è inammissibile;

tutte le censure, anche quelle proposte sub specie di violazione di legge, schermano, nella sostanza, vizi di motivazione perchè investono ambiti tipicamente riservati all’apprezzamento del giudice di merito;

esse, tuttavia, non indicano, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo del predetto art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile alla fattispecie) il “fatto storico”, non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici);

è appena il caso di osservare, anche alla luce dei rilievi formulati in sede di memoria, che la deduzione dell’omessa considerazione, da parte del giudice di merito, “di alcune circostanze di fatto” è estranea al perimetro di applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

la decisività del fatto deve, infatti, escludersi nella denuncia dell’omesso esame di più fatti, nessuno dei quali -evidentemente ex se risolutivo, ovvero idoneo a determinare il segno della decisione (ex multis, in motivaz., Cass. n. 13384 del 2017, p. 8.1., sulla base di Cass. n. 21439 del 2015);

il secondo ed il terzo motivo (con cui rispettivamente è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, e dell’art. 1223 c.c., nonchè – sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., ed ancora – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – la violazione dell’art. 432 c.p.c.) restano assorbiti, poichè riguardano il quantum risarcitorio e presuppongono un accertamento diverso da quello oramai divenuto definitivo;

conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con le spese liquidate, secondo soccombenza, come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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