Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11032 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 27/04/2021), n.11032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7901/2014 R.G. proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, presso

Assonime piazza Venezia, 11, presso lo studio dell’avv. Nicola

Pennella, rappresentata e difesa dall’avv. Valerio Freda;

– ricorrente –

contro

Irpinia Sporting s.r.l. in liquidazione;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 210/05/13 della Commissione tributaria

regionale della Campania – sez. distaccata di Salerno, depositata il

02/07/2013 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2020 dalla Dott.ssa Valeria Pirari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In data 30/03/2009 Equitalia notificò alla società Irpinia Sporting s.r.l. una cartella di pagamento con la quale chiese il pagamento della somma di Euro 12.630,18 a titolo di Ires per l’anno di imposta 2005. Impugnato l’atto da parte della contribuente, la Commissione tributaria provinciale di Avellino accolse l’impugnazione, per carenza di sottoscrizione del responsabile del procedimento, con sentenza n. 355/3/2010, depositata il 17/09/2010. Il giudizio di appello, instaurato da Equitalia con atto notificato a mezzo posta in data 02/03/2011, esitò nella declaratoria di inammissibilità, pronunciata dalla Commissione regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno, in ragione della reputata inesistenza della notificazione.

2. Contro la predetta sentenza Equitalia propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, Equitalia lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, art. 16, comma 3, art. 20, art. 53, comma 2, in relazione all’art. 139 e ss., 149 e ss. c.p.c., alla L. 20 novembre 1982, n. 890, al regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, e al decreto del Ministro delle comunicazioni del 9 aprile 2001, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. affermato l’inesistenza della notificazione dell’atto d’appello, in quanto affidata ad un’agenzia privata di recapiti o comunque non effettuata per il tramite del servizio postale, essendo invece obbligatoria, secondo il codice di rito, l’osservanza delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta e i prescritti adempimenti dettati dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono attribuzione esclusiva degli Uffici postali e degli agenti e impiegati addetti, senza poter formare oggetto della concessione a privati. Ad avviso di Equitalia, invece, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3, consente alle parti di procedere alla notifica in via diretta, ossia senza l’intermediazione dell’ufficiale notificatore, secondo le regole della raccomandata ordinaria, quella c.d. bianca, che si differenzia da quelle c.d. verdi, che sono soggette alle formalità previste per le notifiche a mezzo del servizio postale eseguite ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890.

2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, art. 16, comma 3, art. 20, art. 53, comma 2, in relazione al combinato disposto degli artt. 156 e 160 c.p.c. e dell’art. 291 c.p.c., per avere la C.T.R. dichiarato l’inesistenza della notifica, sostenendo che la notifica a mezzo di raccomandata, effettuata direttamente da un’agenzia privata, ma con le modalità di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3, non può essere reputata inesistente, ma semmai nulla, sì da essere suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione in giudizio del destinatario o, in caso di mancata costituzione, di rinnovazione ex art. 291 c.p.c..

3. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Questa Corte ha costantemente affermato che il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 1, lett. a), emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni, tra cui vanno annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali, sono affidati, in via esclusiva, al fornitore del servizio universale (cioè a Poste Italiane S.p.A.) (tra le molte, Cass. sez. 6-5, 19/12/2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, 23/03/2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17/02/2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 07/05/2008, n. 11095; Cass., sez. 6-5, 30/09/2016, n. 19467).

In seguito all’abrogazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, citato art. 4 avvenuta con la L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, che ha contestualmente introdotto la possibilità di effettuare la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio mediante l’utilizzo di un’agenzia privata, a decorrere dal 10 settembre 2017, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che “in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017” e che “la sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva, però, ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo” (vedi Cass., sez. u., 10/01/2020, n. 299; conforme Cass., sez. 6-5, 31/01/2020, n. 2299).

Quest’ultimo orientamento non può tuttavia trovare applicazione al caso di specie, in quanto riferito al periodo compreso tra il 30 aprile 2011, data di entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008, introdotta in Italia con il D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017, mentre, nella specie, l’atto d’appello è stato notificato a mezzo posta in un periodo antecedente, ossia il 4 marzo 2011.

Deve perciò ritenersi che nella fattispecie in esame operi l’orientamento che, valorizzando la portata non interpretativa della L. n. 124 del 2017, che presuppone il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e l’efficacia irretroattiva (in tal senso Cass., sez. 6-5, 11/10/2017, n. 23887; Cass., sez. 6-5, 03/04/2018, n. 8089), ha ritenuto la notifica non affidata alle Poste italiane s.p.a. ed eseguita a mezzo posta privata del ricorso d’appello antecedentemente alla novella del 2017 (rectius al 30 aprile 2011) inesistente e dunque insuscettibile di una sua sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del contribuente, non essendo assistita dalla funzione probatoria che il citato D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1 ricollega alla nozione di “invii raccomandati” (si veda anche Cass. sez. 6-2, 31/01/2013, n. 2262; Cass., sez. 65, 19/12/2014, n. 27021; Cass., sez. 6-5, 11/10/2017, n. 23887).

Per quanto detto, stante l’infondatezza dei motivi, il ricorso deve essere rigettato.

4. Nulla sulle spese, non avendo la contribuente spiegato difese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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