Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11032 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 19/05/2011), n.11032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.A., residente in (OMISSIS),

rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso

dall’Avvocato CIOCIA Paolo, elettivamente domiciliata presso lo

studio Grez in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, pal. 4^, scala B;

– ricorrente –

contro

Intesa San Paolo s.p.a., con sede in (OMISSIS), in persona

del

procuratore speciale Dott. D.C.M., rappresentata e difesa

per procura in calce al controricorso dall’Avvocato DE GUIDO Mario,

elettivamente domiciliata presso lo studio legale Gargani in Roma,

Via Bissolati n. 60;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 520 della Corte di appello di Lecce,

depositata il 1 ottobre 2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. viario Bertuzzi;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto da T.A. per la cassazione della sentenza n. 520 della Corte di appello di Lecce, depositata il 1 ottobre 2009, che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato la simulazione degli atti impugnati, aveva accolto la domanda subordinata proposta dalla s.p.a. Intesa San Paolo, quale creditore di D.C., di revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., degli atti con cui quest’ultimo, in data 3 marzo 1997, aveva trasferito alla moglie, T.A., la proprietà di un immobile ed ai figli, rappresentati dal curatore speciale D.G., la nuda proprietà di altri 4 immobili, con conferimento del diritto di usufrutto alla moglie ed obbligo di quest’ultima di versargli a titolo di rendita vitalizia la somma di L. 600.000 mensili, avendo ritenuto il giudice di secondo grado infondate le eccezioni di nullità del procedimento sollevate dalla convenuta ed invece sussistenti tutte le condizioni richieste dalla legge per la revocatoria degli atti impugnati, tenuto conto del fatto che essi erano stati posti in epoca successiva al sorgere del credito, delle circostanze concrete in presenza delle quali erano stati stipulati e dei rapporti esistenti tra le parti contraenti;

letto il controricorso della s.p.a. Intesa San Paolo;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso, osservando che:

“il primo motivo di ricorso, che denuncia, violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), lamenta che il giudice territoriale abbia respinto, degradandole a mere irregolarità, le eccezioni con cui la parte stessa aveva dedotto la nullità del procedimento di primo grado per essere il giudice che aveva trattato la causa in istruttoria e disposto, in tale veste, consulenza tecnica d’ufficio estimativa degli immobili, lo stesso giudice che, in funzione tutelare, aveva nominato il procuratore speciale dei minori ai fini della stipulazione degli atti impugnati, e per avere detto giudice, in qualità di coordinatore della Sezione, sostituito a sè altro magistrato in data antecedente al decreto generale di assegnazione delle cause a quest’ultimo ed in violazione del criterio ivi stabilito che per la causa fosse stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni”;

– “il motivo appare inammissibile atteso che con esso la parte non solleva censure specifiche alla decisione impugnata nè ne attacca le ragioni decisorie, omettendo anche di indicare a tal fine le norme di diritto che assume violate, tenuto conto che decisione impugnata ha respinto le eccezioni sollevate dalla parte osservando che esse non integravano un vizio di costituzione del giudice e che, inoltre, l’assegnazione del procedimento al giudice che aveva poi deciso la causa non aveva violato nessuna regola organizzativa interna”;

– “il secondo motivo di ricorso denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza per avere ritenuto, senza giustificarne le ragioni ed anzi in contraddizione con quanto affermato, in sede di esame della domanda di simulazione, in ordine alla mancata partecipazione del curatore speciale dei minori all’accordo simulatorio, che sia il suddetto curatore che la T. avevano conoscenza della situazione debitoria in cui si trovava il D.”;

– “il mezzo appare in parte inammissibile ed in parte infondato”;

– “in particolare, è inammissibile la censura con riguardo all’affermazione circa la conoscenza del curatore del pregiudizio che l’atto arrecava al creditore, avendo la Corte di appello esaminato tale aspetto solo in via ultronea, dopo avere affermato in prima battuta che, trattandosi di atto gratuito, la conoscenza sul punto da parte del terzo era superflua, essendo a tal fine sufficiente la conoscenza di tale pregiudizio in capo al solo debitore (pag. 14), affermazione che di per sè costituisce autonoma ratio decidendi e che non è stata censurata dalla ricorrente”;

– “infondata appare invece la doglianza di vizio di motivazione in ordine alla ritenuta conoscenza del pregiudizio in capo alla T., coniuge del debitore, avendo sul punto la Corte adeguatamente precisato che, a tal fine, è sufficiente la conoscenza generica del pregiudizio che l’atto di disposizione può arrecare alle ragioni del creditore, desumendo quindi questa conoscenza in ragione del rapporto di coniugio e di convivenza tra le parti”;

– “il terzo motivo di ricorso, che denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla pronuncia sulle spese, censura la sentenza impugnata per avere condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nonostante la ritenuta fondatezza del motivo di appello proposto dalla parte medesima avverso la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la simulazione assoluta degli atti impugnati”;

– “anche questo motivo è infondato, trovando la statuizione impugnata ragione e fondamento nella sostanziale soccombenza della parte in giudizio, stante raccoglimento della domanda di revocatoria avanzata dalla parte attrice”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che alle disposizioni di diritto in essa richiamate;

che, pertanto, il ricorso va respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro per 200,00 esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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