Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11032 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2017, (ud. 07/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 11032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12448-2011 proposto da:

F.A., C.F. (OMISSIS), e per lui V.D. n.q. di

erede legittima del Sig. F.A. deceduto, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 52, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO LUCCHI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARGHERITA ALBANI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, ERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA

PATTERI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 130/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 23/02/2011 R.G.N. 1038/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARGHERITA ALBANI;

udito l’Avvocato LIDIA CARCAVALLO per delega verbale Avvocato SERGIO

PREDEN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n.130/2011 la Corte d’Appello di Ancona accoglieva l’appello dell’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di F.A. intesa ad ottenere l’accertamento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e succ. mod.

A fondamento della decisione la Corte d’Appello sosteneva che il diritto alla rivalutazione contributiva non potesse sussistere perchè l’appellato al momento dell’entrata in vigore della normativa aveva già compiuto i 65 anni ed era pensionato d’invalidità civile, sicchè non poteva essere equiparato ai lavoratori cui la legge riserva il beneficio.

Per la cassazione di questa sentenza, ricorre F.A. con due motivi illustrati da memoria. L’INPS ha depositato procura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e succ. mod.; nonchè della L. n. 636 del 1939 come mod. dalla L. n. 218 del 1992 e dall’art. 12 preleggi, per avere la sentenza impugnata negato che i titolari di pensione di invalidità potessero essere beneficiari del diritto alla rivalutazione contributiva in oggetto.

2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione per aver negato il medesimo beneficio al ricorrente nonostante non avesse presentato la domanda per trasformare la prestazione di invalidità in pensione di vecchiaia.

3. I due motivi di ricorso, i quali censurano sotto diversi aspetti la medesima errata affermazione, sono fondati: non esistendo l’incompatibilità tra titolarità di pensione di invalidità e diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, affermata dalla Corte territoriale.

4. Costituisce infatti orientamento univoco, all’interno della giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui la maggiorazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, commi 7 e 8, come modificato dal D.L. n. 169 del 1993, art. 1, comma 1, conv. nella L. n. 271 del 1993, a favore dei lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa della esposizione all’amianto (comma 7), ovvero che siano stati esposti a detta sostanza nociva per un periodo ultradecennale (comma 8), non spetta – in virtù di un’interpretazione che la Corte costituzionale ha giudicato conforme agli artt. 3 e 38, Cost. (sent. n. 434 del 2002) – ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 (28 aprile 1992), erano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità, mentre va riconosciuta – ferma restando la ricorrenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalle citate disposizioni – ai lavoratori che, a quella medesima data, prestavano ancora attività di lavoro dipendente, ovvero versavano in uno stato di temporanea disoccupazione, ovvero erano titolari della pensione o dell’assegno di invalidità, essendo anche questi ultimi interessati ad incrementare la posizione assicurativa per conseguire le prestazioni di vecchiaia (Cass.28049/2004; 17638/2010).

4. Si tratta di orientamento a cui questo Collegio intende dare continuità.

5. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione alle censure accolte. Va quindi disposto il rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, per l’ulteriore esame della controversia.

Il giudice del rinvio provvederà altresì, ex art. 385 c.p.c., sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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