Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11031 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 27/04/2021), n.11031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1478/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Descar s.a.s. di D.S.L. & C. in liquidazione, in persona

del legale rapp.te p.t., D.S.L., rapp.ta e difesa, giusta

mandato in margine al controricorso, dall’avv.to Maria Antonietta

Cestra, con la quale è elettivamente domiciliata in Roma, presso lo

studio dell’avv.to Salvatore Napoli, Via Costantino Morin, n. 1;

– controricorrente –

D.S.L. e D.S.V.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 262/39/2013, depositata in data 16/05/2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre

2020 dal Consigliere Rosita d’Angiolella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina (di seguito, CTR), n. 262/39/2013, depositata in data 16/05/2013, con la quale era stata dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere considerando che “l’Agenzia delle entrate D.P. di Latina, con atto prot. 59508-92/12, nel comunicare che la domanda di definizione agevolata della lite pendente, presentata ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, è risultata regolare”.

La sentenza della CTR, nell’individuare gli estremi del giudizio che dichiara estinto, fa riferimento, nella premessa, alla sentenza n. 346/03/11 della Commissione tributaria provinciale di Latina “sul ricorso presentato da D.S.V.” contro l’Agenzia delle entrate.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere la sentenza impugnata priva di motivazione con riguardo alla posizione degli altri due litisconsorti, cioè la società Descar s.a.s in liquidazione ed il socio D.S.L., e per essere la definizione agevolata stata effettuata soltanto dal socio D.S.V..

La società Descar s.a.s. di D.S.L. & C. in liquidazione, resiste con controricorso ed eccepisce, in via preliminare, l’inesistenza della notifica del ricorso nei confronti dei soci, D.S.V. e L., non costituiti nel giudizio di secondo grado, in quanto effettuata nei confronti del procuratore domiciliatario di primo grado; sempre in via preliminare, eccepisce l’inammissibilità del ricorso, ex art. 366 c.p.c., in quanto confezionato in modo tale da riprodurre, con procedimento fotografico, gli atti del processo di merito. La società ricorrente presenta, altresì, memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c..

D.S.L. e D.S.V. sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Le questioni poste in via di eccezione dalla società controricorrente sono entrambe infondate.

Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è ammissibile; esso non viola il principio di autosufficienza, in quanto la riproduzione dei documenti ivi contenuti (sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina n. 262/39/2013, del 16/05/2013; comunicazione di definizione della lite di D.S.V.; estratto dell’atto di appello) non si riflette sul contenuto del ricorso che, depurato dagli atti riprodotti, consente comunque a questa Corte – attraverso l’esposizione del motivo di ricorso, la formulazione delle conclusioni, nonchè l’esposizione dei fatti processuali – di avere una completa cognizione della controversia e di individuare le specifiche censure formulate contro le argomentazioni della sentenza impugnata (ex plurimis, sull’inammissibilità del ricorso per cassazione cd. “assemblato”, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 8245 del 04/04/2018, Rv. 647702-01).

Anche l’eccezione d’inesistenza della notifica del ricorso in quanto effettuata nei confronti del procuratore domiciliatario di primo grado e non nei confronti dei soci, D.S.V. e L., non costituiti nel giudizio di secondo grado, è infondata.

Va premesso, in fatto, che la sentenza della CTR che qui s’impugna è stata resa nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 346/3/11 della Commissione tributaria di Latina, promosso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di Descar s.a.s. di D.S.L. & C. in liquidazione e dei due soci, D.S.L. e D.S.V. (v. frontespizio della sentenza che qui s’impugna).

Dal ricorso e dal controricorso, risulta, altresì, che la sentenza della CTP, dopo aver disposto la riunione dei giudizi instaurati distintamente dai soci e dalla società, li aveva accolti, ritenendo l’avviso di accertamento illegittimo per carenza di motivazione.

Risulta per tabulas, dunque, che parti del giudizio di appello la cui decisione finale è qui impugnata – erano la società di persone ed i soci, in quanto litisconsorti necessari.

La società Descar s.a.s ha rilevato l’inammissibilità del ricorso in cassazione in quanto la notifica è stata effettuata presso il difensore costituito in primo grado (avv. Francesco Puglianiello) nonostante la società ed entrambi i soci non fossero costituiti nel secondo grado di giudizio innanzi alla CTR; ha specificato che, nella sentenza impugnata, non viene indicato alcun procuratore e difensore delle parti e tanto meno di D.S.V. e D.S.L..

La giurisprudenza di questa Corte ha affrontato la questione posta, superandola in ragione del regime di specialità che riguarda la notificazione degli atti nel processo tributario.

Le sezioni unite con la sentenza n. 14916 del 20/07/2016, hanno affermato che, sebbene in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c., tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 2, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi, ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione.

A tali consolidati principi si è uniformata la giurisprudenza successiva, evidenziando che il processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17 a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio e l’indicazione della residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio. (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 25117 del 07/12/2016, Rv. 641939-01).

Ora, nel caso in esame, il ricorso per cassazione, contrariamente a quanto dedotto in controricorso, risulta intestato e rivolto, nonchè spedito per la notificazione (come da relata dell’ufficiale giudiziario) a tutte le parti dei gradi del giudizio precedente presso il domicilio eletto in primo grado (ovvero presso il procuratore domiciliatario Francesco Puglianiello), sicchè, alla luce dei principi appena esposti, la notifica è corretta con conseguente ammissibilità del ricorso.

Con l’unico motivo di gravame, l’Agenzia delle entrate deduce l’omissione di motivazione della sentenza impugnata con conseguente nullità della stessa, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; assume, in particolare che, benchè la comunicazione di definizione della lite riguardasse il solo socio D.S.V., la CTR ha omesso ogni pronuncia nei confronti degli altri litisconsorti.

Il ricorso è fondato.

Nel processo tributario, la sentenza è nulla per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 118 disp. att. c.p.c. in quanto si riveli completamente carente in ordine all’illustrazione delle critiche mosse dalla parte appellante alle statuizioni di primo grado e non sviluppi in alcun modo un’autonoma valutazione dei fatti di causa, come chiesto dalla parte appellante (cfr. Cass. n. 15884 del 2017). Nel caso in esame, l’omissione di motivazione della CTR è plateale, non essendovi cenno alcuno all’appello dell’Agenzia delle entrate e, quindi, alla posizione dei soci e della società, parti del processo e litisconsorti necessari.

La decisione della CTR di estinzione dell’intero giudizio cessazione della materia del contendere, è errata considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora, come nella specie, un socio della società di persone abbia chiesto di avvalersi della sanatoria prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con modificazioni dalla L. n. 111 del 2011, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello conseguenziale emesso nei confronti dei soci, mantengono la propria autonomia sicchè la richiesta di definizione della lite fatta da un unico socio, e non dalla società e dall’altro socio, non ha effetti, per così dire, cumulativi proprio in quanto la pretesa tributaria si esplica nella specie con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (società e soci) e per imposte differenti (cfr., Sez. 65, Ordinanza n. 14858 del 20/07/2016, Rv. 640666-01; id. Sez. 6-5, Ordinanza, n. 28007, del 23/11/2017, Rv. 64696901; Sez. 5, Ordinanza n. 2180 del 25/01/2019, Rv. 652272-01).

La CTR, dunque, avrebbe dovuto verificare la presentazione di eventuali autonome istanze per poter dichiarare il giudizio estinto nei confronti di tutti, mentre, in mancanza, avrebbe dovuto pronunciare nel merito nei confronti di coloro che non avevano optato per la definizione agevolata (cfr., Sez. 6-5, Ordinanza, n. 15076 del 15/07/2020, Rv. 658660-01; Sez. 5, Ordinanza, n. 23168 del 04/10/2017, Rv. 645964-01).

Conclusivamente il ricorso va accolto con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla CTR del Lazio affinchè provveda alla luce dei suddetti principi.

La CTR in sede di rinvio è tenuta a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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