Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11031 del 05/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2017, (ud. 07/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 11031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11845-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.f. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO,

EMANUELE DE ROSE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARRIGO DAVILA 89, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO AMOROSO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6947/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/09/2010 R.G.N. 4341/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO;

udito l’Avvocato ALFONSO AMOROSO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza n. 6947/2010 la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame proposto dall’INPS contro la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di B.L. riconoscendole il diritto a fruire del congedo D.Lgs. n. 151 del 2001, ex art. 42, comma 5 entro il limite di due anni per ciascuno dei figli minori portatori di handicap grave.

A fondamento della domanda la Corte territoriale affermava che il diritto al congedo biennale ai sensi della L. n. 53 del 2000, art. 4, comma 2 potesse essere attribuito più volte in capo allo stesso lavoratore nell’ipotesi in cui vi fossero più soggetti in relazione ai quali il beneficio potesse essere richiesto; essendo il diritto attribuito a ciascuno dei figli minori affetto da handicap grave; mentre l’espressione riferita alla “durata complessiva di due anni” consente di sommare i periodi di congedo goduti alternativamente da entrambi i genitori, ma non i congedi relativi ad altri figli in situazione di handicap grave.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS con un unico articolato motivo illustrato con memoria. Resiste B.L. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5; della L. 8 marzo 2000, n. 53, art. 4, comma 2 e D.M. n. 21 del 2000, n. 278, art. 2, comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3), atteso che le affermazioni della Corte di merito erano in contrasto con la formulazione letterale delle norme citate dalle quali si evinceva che il diritto al congedo biennale può essere fruito una sola volta, in maniera continuativa o frazionata, nell’arco della vita lavorativa.

2. Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5 riconosceva il diritto al congedo per handicap grave ad entrambi i genitori sostenendo che lo stesso non possa superare “la durata complessiva di due anni”. La L. n. 53 del 2000, art. 4, comma 2 parla allo stesso scopo di un “periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni”. Il D.M. n. 278 del 2000, art. 2 prevede con analoga formula che il congedo biennale in questione “può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa.”

3. Nessuna delle disposizioni citate autorizza però ad affermare che sul piano letterale la legge abbia inteso riferirsi alla durata complessiva dei possibili congedi fruibili dall’avente diritto, anche nell’ipotesi in cui i soggetti da assistere fossero più di uno; talchè esaurito il periodo complessivo di due anni il genitore non abbia più diritto nell’arco della vita lavorativa ad altro periodo di congedo, anche nell’ipotesi in cui avesse un altro figlio da assistere in situazione di handicap grave.

4. Le stesse norme, invece, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3, 32 Cost. possono essere intese soltanto nel senso che il limite dei due anni – in effetti non superabile nell’arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori – si riferisca tuttavia a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è protesa ad assicurare.

5. Nella stessa direzione si esprime ora, espressamente, la stessa legge grazie al D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, art. 4 che ha modificato del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l’art. 42 in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, introducendo un comma 5-bis del seguente tenore: “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa….” Tale esplicitazione normativa, introdotta dal Decreto n. 119 del 2011, deve ritenersi confermativa del tenore della legge precedente (come risulta anche dalle indicazioni fornite dalla Circolare INPDAP 10 gennaio 2002, n. 2 e dalla Circolare INPDAP del 12.3.2004 n. 31).

6. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso promosso dall’INPS avverso la sentenza impugnata che ha fatto buon governo delle regole di diritto applicabili alla fattispecie.

7. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento della spese processuali liquidate in complessivi Euro 3700, di cui Euro 3500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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