Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11030 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 27/04/2021), n.11030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5453/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);

– ricorrente –

contro

SAMAUTO s.r.l., uninominale in persona del suo legale rappresentante

pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’Avv.

Angelo Cima (PEC avvangelowaltercima.puntopec.it) e Pietro Colucci

(PEC avvpietrocoluccipuntopec.it) con domicilio eletto in Roma

presso l’avv. Ida Palange (PEC idapalange.ordineavvocatiroma.org)

nel suo studio in via F. Massimo n. 107 scala C int. 5;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise

n. 47/4/13 depositata il 29/11/2013 e non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

29/09/2020 dal Consigliere Roberto Succio;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del

Sostituto Procuratore Generale Visonà Stefano che ha chiesto

dichiararsi l’inammissibilità/infondatezza del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– La Commissione Tributaria Regionale di Campobasso, con decreto presidenziale emesso in data 24.4.2013, ha dichiarato estinto il giudizio relativo all’impugnazione di due avvisi di accertamento con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato, nei confronti della s.r.l. uninominale Samauto, l’Iva indebitamente detratta per gli anni 2003 e 2004. La dichiarazione di estinzione è stata emessa in accoglimento della richiesta dell’Agenzia delle Entrate basata sull’attestazione dell’avvenuto pagamento del dovuto, da parte della società contribuente, che aveva presentato domanda di definizione della lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 conv. in L. n. 111 del 2011.

1. – Con successiva istanza del 2.5.2013 l’Agenzia delle Entrate di Campobasso ha chiesto la rettifica per errore materiale del decreto presidenziale del 24.4.2013 poichè l’anno di imposta 2004 non era stato oggetto di definizione essendosi la domanda della contribuente limitata alla richiesta di definizione della lite relativa al solo anno di imposta 2003, non sussistendo infatti i presupposti di legge per la definizione della lite anche relativamente all’anno successivo.

– La C.T.R. adita ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza, con sentenza 47/04/2013, depositata il 29.11.2013, ritenendola non conforme alle disposizioni normative di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. che disciplinano il provvedimento di correzione degli errori materiali. Specificamente la C.T.R. ha rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha depositato agli atti di causa una semplice istanza-richiesta e non come avrebbe dovuto un ricorso.

– Avverso tale decisione della C.T.R. molisana propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, n. 3 per avere la sentenza impugnata erroneamente dichiarato inammissibile l’istanza di correzione presentata dall’Ufficio in quanto a detta istanza, che riguardava il provvedimento presidenziale come documento e non come atto giurisdizionale, non potrebbero trovare applicazione preclusioni di tipo squisitamente processuale e rilevando altresì che il contraddittorio rispetto a tale istanza era stato realizzato con la presenza della contribuente alla udienza di trattazione dell’istanza di correzione.

– Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 in quanto per l’anno 2004 non sussistevano i presupposti richiesti dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 per la definizione della lite fiscale, nè le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.

Ritenuto che:

– I due motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente essendo accomunati dalla medesima ragione di inammissibilità.

– Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11809 del 29 novembre 1993; n. 12034 del 17 maggio 2010; n. 16205 del 27 giugno 2013; n. 5733 del 27 febbraio 2019; n. 20309 del 26 luglio 2019) il provvedimento reso all’esito della procedura di correzione dell’errore materiale, quale che sia la modalità con la quale al procedimento è stato dato impulso, neve ritenersi sfornito di natura decisoria in quanto è diretto solo ad emendare un difetto di formulazione esteriore dell’atto scritto, senza incidere sul suo contenuto e pertanto tale provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione. Il principio di assoluta inimpugnabilità, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per la decisione di rigetto, e la dichiarazione di inammissibilità, dell’istanza, in quanto il provvedimento comunque reso sull’istanza di correzione di una sentenza all’esito del procedimento regolato dall’art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti. Resta conseguentemente salva, non essendo la pronuncia impugnata suscettibile di produrre giudicato, la possibilità per le parti di riproporre l’istanza di correzione dell’errore materiale;

– pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 2.500.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA