Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11030 del 19/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/05/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 19/05/2011), n.11030
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
C.R.G., rappresentata e difesa, per procura
speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato TORRE Giuseppe,
elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia n. 145/A,
presso lo studio dell’Avvocato Leonardo Zipoli;
– ricorrente –
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Monreale, depositata in
data 23 aprile 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, il quale nulla ha osservato in ordine alla
relazione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che C.R.G. impugna per cassazione il decreto del Giudice di pace di Monreale in data 23 aprile 2010, con il quale è stato revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso a favore della C. dal medesimo Giudice di pace in data 23 aprile 2009;
che il ricorso non è stato notificato ad alcuno;
che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Rilevato che il relatore designato, nella relazione depositata il 10 febbraio 2011 e comunicata alle parti e al Pubblico Ministero, ha formulato una proposta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio non condivide la proposta di decisione, in quanto, nel caso di specie, deve escludersi l’operatività del principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19161 del 2009;
che, invero, nella specie viene in rilievo un ricorso per cassazione in tema di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale;
che, ad avviso del Collegio, nella specie non viene quindi in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia;
che, in forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato T.U., al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale;
che, nella impugnazione suindicata, invece, ciò di cui si discute non è l’opposizione al decreto di liquidazione, ma la legittimità del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale;
che questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione (cfr. Cass. pen., sez. 4^, 14 luglio 2010, n. 32057; Cass. pen., sez. 4^, 22 giugno 2010, n. 34668; Cass., sez. 4^, 29 aprile 2010, n. 20087);
che, pertanto, gli atti devono essere trasmessi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011