Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11030 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 11030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2498-2012 proposto da:

S.A., C.F. (OMISSIS), S.F.V. C.F.

(OMISSIS), in proprio ed in nome e per conto dei Signori

S.B. e ST.AN. n.q. di eredi di S.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo

studio dell’avvocato GIANDOMENICO MAGRONE, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMO DRAGONE, giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 670/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/04/2011 R.G.N. 92/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato MASSIMO DRAGONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 12.4.2011 la Corte di appello di Venezia, confermando la pronuncia del giudice di primo grado, ha respinto la domanda proposta da S.A., S.F.V., S.B., St.An., S.P., di accertamento del nesso di causalità tra patologia epatica di origine post trasfusionale e il decesso del congiunto S.C. e di riconoscimento del diritto a percepire l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 2 e, in particolare, l’assegno una tantum di cui all’art. 2, comma 3 della medesima legge.

La Corte territoriale, in esito all’accertamento medico legale svolto nel corso del primo grado, ha escluso che sussistessero elementi sufficienti per affermare che S.C. fosse portatore di cirrosi post epatica e che tale patologia si fosse rivelata causalmente determinante nel decesso del paziente.

Per la cassazione della sentenza gli originari ricorrenti propongono ricorso affidato a due motivi a loro volta ulteriormente articolati in più censure. Resiste il Ministero della Salute con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunziano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., art. 116 c.p.c., L. n. 210 del 1992, n. 210, art. 2, comma 3, L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 3, nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) in quanto sia la sentenza impugnata che la relazione peritale elaborata dal consulente tecnico d’ufficio (nel corso del primo grado, non avendo, la Corte, ritenuto di rinnovare gli accertamenti peritali) si fondano su presupposti errati, avendo negato l’esistenza di una cirrosi epatica dello S. e la sussistenza di un nesso di causalità tra cirrosi epatica e decesso ed avendo violato i principi probatori concernenti i criteri di accertamento del nesso causale, risultando, invece, dalla cartella clinica e dalle diagnosi di tutti gli specialisti (riprodotte nel ricorso) che il de cuius è deceduto a causa di varie patologie tra cui la cirrosi epatica di natura post-infettiva. Le plurime diagnosi di cirrosi epatica formulate dai medici dell’epoca, nelle varie strutture sanitarie, ove il paziente fu ricoverato hanno valore di presunzioni semplici di cui la sentenza impugnata e il consulente tecnico d’ufficio non hanno tenuto conto; la Corte di merito ha violato i principi in tema di onere probatorio ponendo a carico degli eredi le conseguenze del mancato rinvenimento del referto autoptico.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 156 e 161 c.p.c., artt. 62 – 194, 195, 201 e 2697 c.c., art. 111 Cost. nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte, trascurato le analitiche e motivate argomentazioni espresse dal consulente tecnico di parte (ampiamente trascritte in ricorso) secondo cui, una volta confermata la diagnosi di epatocirrosi, appariva francamente difficile negare un suo determinismo causale nella morte dello S. posto che le “irregolarità ecostrutturali” descritte dai radiologi non dovevano ritenersi altro che noduli rigenerative cirrotici. La cirrosi epatica favorisce il precipitare di uno scompenso cardiaco cronico e la sindrome edemigena che caratterizza lo scompenso cardiocircolatorio e ampiamente favorita dalla ritenzione idrosalina che è elemento determinante della cirrosi.

3. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili.

Osserva, preliminarmente, il Collegio, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie.

Ebbene, in ordine alla dedotta carenza motivazionale circa la accertata insussistenza del nesso causale, in base alla rilevata insussistenza dei criteri di individuazione del nesso eziologico (secondo la regola del “più probabile che non”), le censure sono destituite di giuridico fondamento.

In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio (principio affermato da Cass. Sez. U. 11.1.2008 n. 576; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. n. 3307/2012).

L’indennizzo dovuto ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni edemoderivati previsto dalla L. n. 210 del 1992 ha natura non già risarcitoria ma assistenziale in senso lato, riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato sociale in ragione del dovere di solidarietà sociale ed alternativo rispetto alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza del contagio, ma anche per il riconoscimento del relativo diritto il rapporto di causalità tra trasfusione e patologia contratta, in applicazione del criterio ampiamente seguito dalla giurisprudenza, può essere dimostrato su base probabilistica in base ai canoni propri della scienza medica. Ai fini del sorgere del diritto all’indennizzo previsto in favore di coloro che presentino danni irreversibili, la prova a carico dell’interessato ha, dunque, ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione dell’emotrasfusione, il verificarsi dei danni anzidetti, e il nesso causale tra questi e la prima, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, considerando che il nesso causale non è interrotto dal verificarsi di un fatto successivo, anch’esso probabilisticamente idoneo a determinare la patologia, qualora non risulti in concreto provato che la prima causa, benchè astrattamente idonea a provocare l’evento pregiudizievole, non lo avesse in effetti determinato (cfr. Cass. 17.1.2005 n. 753).

4. Orbene, come è dato leggere nella sentenza impugnata, il CTU designato ha osservato, per un verso, che “non sono stati rilevati sufficienti elementi per ipotizzare che l’epatopatia si sia evoluta in cirrosi del fegato” e, per un altro, che “in ogni caso, non emergono sufficienti indicazioni tali da ipotizzare che l’eventuale epatocirrosi si sia rivelata causalmente determinante nel decesso del paziente”.

A parere del CTU officiato, era, dunque, da escludersi il collegamento causale e cronologico della cirrosi epatica con l’epatopatia conseguente alla emotrasfusione del 1981 (“in totale assenza di un quadro clinico adeguato ma soprattutto di un quadro strumentale inderogabile al fine di aderire alla diagnosi formulata. Nella fattispecie infatti l’evidenza endoscopica non documentava segni di ipertensione portale, l’indagine epatoscintigrafica risultava nella norma e l’unica indagine ecografica non dirimente nei specifica per epatocirrosi”). Il CTU ha, quindi, affermato che “in assenza dell’accertamento autoptico, non si può pertanto confermare nè condividere l’ipotesi diagnostica di cirrosi del fegato correlata ad epatopatia posto trasfusionale”, aggiungendo che “gli unici dati di rilievo clinico (astenizzazione e doloro epigastrico) e strumentale (anemizzazione ed elevazione degli enzimi pancreatici) si prestano a molteplici interpretazioni”. Il CTU ha concluso che “non emergono, al contrario, elementi utili ad ipotizzare che il paziente fosse portatore di varici dell’esofago ovvero di gastropatia congestizia tipicamente associata a epatopatia cirrogena. Elementi clinici (non autonomamente dirimente) potrebbero orientare addirittura per una causa del decesso del tutto estranea alle patologie croniche di cui paziente era certamente affetto” tra cui “l’esistenza di una patologia neoplastica con decorso altamente maligno”.

Tale disamina è stata reputata sufficiente dalla Corte territoriale per ritenere che il criterio probabilistico non fosse rispettato anche per la impossibilità di considerare come concausa concorrente l’insorgenza di una cirrosi post epatica.

A fronte di tali evidenze scientifiche, i ricorrenti hanno dedotto che nelle indagini medico legali era mancata ogni considerazione delle evidenze dei risultati diagnostici effettuati durante i ricoveri del luglio 1982, da cui risultavano “irregolarità ecostrutturali” (evidentemente non ritenuti rilevanti dall’ausiliare), in relazione ai quali, peraltro, è mancata ogni dimostrazione, a livello scientifico, della relativa incidenza e rilevanza ai fini del giudizio di accertamento del nesso causale.

5. Quanto alla decisività del vizio di motivazione prospettato, la critica non risulta conforme, pertanto, a quella richiesta da consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, pur nell’innegabilità del principio di massima salvaguardia del diritto alla salute.

In particolare, con riguardo ai lamentati errori e alle lacune della consulenza tecnica d’ufficio, sono suscettibili di esame in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza, quando siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (Cass. nn. 3307/2012, 22707/2010, 569/2011). Costituisce orientamento costante della Cassazione quello secondo il quale nel giudizio in materia d’invalidità, il vizio – denunciabile in sede di legittimità – della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cfr. per tutte Cass. nn. 23990/2014, 1652/2012).

Nel quadro del suddetto enunciato si è, altresì, precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perchè tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali; e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (Cfr. ex plurimis, Cass. nn. 14374/2008, 7341/2004 e 15796/2004).

6. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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