Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1103 del 22/01/2010

Cassazione civile sez. I, 22/01/2010, (ud. 14/10/2009, dep. 22/01/2010), n.1103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12893-2006 proposto da:

F.L. (c.f. (OMISSIS)), Z.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso

l’avvocato DI PIERRO NICOLA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PAGOTTO SANDRO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MEFIN S.N.C., FR.PA.;

– intimati –

sul ricorso 16869-2006 proposto da:

MEFIN S.N.C. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Liquidatore pro tempore, FR.PA. (c.f. (OMISSIS)),

in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO

22, presso l’avvocato COLUCCI ANGELO, che li rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

F.L., Z.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1069/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

ANGELO COLUCCI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso, previa riunione, per

l’inammissibilità del ricorso incidentale FR.; l’accoglimento

del ricorso principale e l’assorbimento di quello incidentale della

MEFIN Snc.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 14 maggio 2 001 il Tribunale di Venezia, pronunciando in contumacia della convenuta Mefin s.n.c. di Franzin Paolo & Co., condannò quest’ultima a pagare agli attori F.L. e Z.G. la somma di L. 30 milioni, per vizi di un immobile compravenduto.

La Mefin s.n.c. in liquidazione e il signor Fr.Pa.

proposero appello alla Corte d’appello di Venezia, deducendo quale unico motivo di gravame la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Con sentenza 16 giugno 2 005 la corte veneziana, premessa l’inammissibilità dell’appello proposto personalmente dal Fr., che non era parte del giudizio di primo grado, accolse l’appello, dichiarò la nullità della notificazione della citazione, compensò le spese del giudizio e rimise le parti davanti al tribunale. La corte osservò che la citazione era stata notificata alla società(in persona del suo legale rappresentante, ad un indirizzo corrispondente non solo alla sede della società( ma anche all’abitazione del Fr., senza alcun riferimento allo stato di liquidazione della società, risalente al dicembre del 1995. La notificazione era stata fatta alla società in persona del suo legale rappresentante, invece che del suo liquidatore P.F., mediante consegna a persona non compresa tra quelle indicate dall’art. 145 c.p.c., commi 1 e 2, vale a dire la domestica di casa Fr., che non aveva relazione apparente con la società.

Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorrono i signori F.L. e Z.G., con atto notificato il 20 aprile 2006 alla società, e a norma dell’art. 332 c.p.c. al signor Fr., per un unico motivo, illustrato anche con memoria.

La società intimata, in persona del liquidatore, e il signor Fr.Pa. resistono con controricorso e ricorso incidentale con un unico mezzo, notificato il 30 maggio 2006.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto essere disposta la riunione dei ricorsi, principale e incidentale, proposti contro la medesima sentenza, a norma dell’art. 335 c.p.c..

L’eccezione sollevata dai resistenti, di estinzione del giudizio per la sua mancata riassunzione davanti al giudice di primo grado entro il termine di sei mesi, è infondata. Detto termine decorre, a norma dell’art. 353 c.p.c., dalla notificazione e non – come si assume erroneamente nel controricorso – dalla comunicazione della sentenza, ed in mancanza di notificazione si applica il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza (giurisprudenza consolidata, da Cass. 6 luglio 1972 n. 2250 alla più recente 5 giugno 2007 n. 13160); con la conseguenza che il termine per riassumere non può mai essere inferiore a quello per ricorrere per cassazione, e l’ipotizzato evento (ricorso tempestivo contro sentenza di rimessione al primo giudice di una causa già estinta), il quale riguarderebbe in ogni caso l’ulteriore svolgimento, non potrebbe mai verificarsi.

Con il ricorso, denunciando la violazione dell’art. 145 c.p.c. e art. 2310 c.c., si censura l’affermazione della sentenza impugnata, che la notifica della citazione introduttiva fosse nulla, perchè non fatta alla società in persona del suo liquidatore e perchè consegnata a mani della domestica del Fr.. Il ricorso è fondato.

E’ da premettere che l’omessa menzione, nell’atto di citazione, della circostanza che la società convenuta fosse in liquidazione non poteva incidere sulla validità della sua vocatio in jus in persona del suo legale rappresentante, sia perchè la verificazione di una causa di scioglimento della società e la conseguente apertura della liquidazione, con la cessazione delle funzioni dei precedenti amministratori e la nomina del liquidatore, non ha alcuna incidenza sull’identificazione della società, la quale nella nuova fase resta il medesimo soggetto giuridico che per l’addietro; e sia perchè il liquidatore della società in nome collettivo è appunto il suo legale rappresentante (art. 2310 c.c.).

Quanto alla notificazione, essa fu eseguita presso la sede della società a norma dell’art. 19, richiamato dall’art. 145 c.p.c., e a nulla rileva in senso contrario la circostanza di fatto che il luogo fosse al tempo stesso l’abitazione del Fr.. La copia fu consegnata a persona rinvenuta nel luogo e identificata, che accettò di ricevere l’atto; la circostanza che si trattasse di una dipendente di Fr.Pr., mentre conferma che la sua presenza nel luogo non era occasionale, non contraddice il fatto che fosse autorizzata a ricevere gli atti indirizzati alla società, o fosse in ogni caso addetta alla sede sociale.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, restando in tal modo assorbito l’esame del ricorso incidentale, contenente censure al regolamento delle spese, che è travolto dall’accoglimento del ricorso principale. Questo comporta la cassazione della sentenza, nonchè, non richiedendosi ulteriori accertamenti in fatto, la decisione della causa nel merito, con il rigetto dell’appello, proposto per un unico motivo di rito rivelatosi infondato.

Anche le spese del grado di appello e quelle del giudizio di legittimità devono essere poste a carico dei soccombenti, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’appello e condanna gli intimati in solido al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate:

per il giudizio davanti alla Corte d’appello in Euro 204,00, oltre a Euro 956,00 per diritti ed Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge;

per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 14 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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