Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1103 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. I, 20/01/2020, (ud. 25/11/2019, dep. 20/01/2020), n.1103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19702/2016 proposto da:

B.E., B.G., Bo.Gi.,

B.O. quali eredi di F.G. (deceduta), elettivamente

domiciliati in Roma, Via Prisciano 42, presso lo studio

dell’avvocato Enzo Fogliani che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Andrea Renato Sirotti Gaudenzi in forza di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Sogei Società Generale Informatica s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Viale

Tiziano 80 presso lo studio dell’avvocato Paolo Ricciardi che la

rappresenta e difende in forza di procura speciale su foglio

allegato al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore e

Ministero Economia Finanze in persona del Ministro pro tempore

domiciliati in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1785/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 25/7/2008 F.G. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma-Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale la s.p.a. SOGEI-Società generale di informatica, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, nei cui confronti ha chiesto l’accertamento della violazione del proprio brevetto nazionale italiano n. (OMISSIS), denominato “Macchina portatile per prescrizioni mediche, analisi, ricoveri mediante unità di memoria in possesso di ogni cittadino”, corrispondente appieno al dispositivo della cosiddetta Tessera Sanitaria realizzata dalla SOGEI e utilizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate e il risarcimento dei danni conseguenti; l’attrice ha aggiunto che il brevetto era stato oggetto di regolarizzazione in data 20/10/2006 ai sensi dell’art. 230 cod.propr.ind. a fronte di alcuni errori commessi nel pagamento dei diritti annuali di mantenimento del brevetto.

Si sono costituiti congiuntamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, chiedendo di accertare la decadenza dell’attrice dalla titolarità del brevetto n. (OMISSIS) e comunque il rigetto della domanda proposta; anche la SOGEI si è costituita in giudizio, eccependo la decadenza dal brevetto e assumendo l’assenza di interferenza fra il brevetto della sig.ra F. e la Tessera Sanitaria da essa realizzata.

Dopo la morte della signora F. e l’intervento in causa in prosecuzione, quali suoi eredi, del marito Bo.Gi. e dei figli G., O. e B.E., con sentenza del 24/7/2013 il Tribunale di Roma ha dichiarato F.G. e i suoi eredi decaduti dal diritto di privativa del brevetto italiano per invenzione industriale n. (OMISSIS), registrato il 31/5/1993 su domanda del 19/9/1988, e per l’effetto ha respinto tutte le loro domande, a spese compensate.

2. Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello i signori B., eredi di F.G., a cui hanno resistito gli appellati SOGEI, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate.

La Corte di appello di Roma – Sezione specializzata in materia di impresa con sentenza del 16/3/2016 ha respinto il gravame, condannando gli appellati alla rifusione delle spese di lite delle controparti.

La Corte di appello ha premesso che la sig.ra F. aveva omesso di pagare in modo integrale e tempestivo le annualità dalla quindicesima (scadente il 15/9/2002) alla diciottesima; che in data 20/6/2006 la sig.ra F. aveva chiesto all’UIBM di conoscere gli importi integrativi da corrispondere, assumendo di aver capito male l’entità degli importi dovuti per le annualità successive alla quindicesima, per ragioni di salute, essendo affetta dalla malattia di Parkinson; che in data 16/10/2006 aveva chiesto all’UIBM di poter integrare i pagamenti parziali, che aveva accolto l’istanza con provvedimento del 20/10/2006.

Secondo la Corte di appello, l’art. 227 cod.propr.ind. consentiva il pagamento, sia pur con gli oneri di mora, solo per i sei mesi successivi alla scadenza di pagamento dei diritti; l’art. 230, nei primi due commi, considerava alcuni casi in deroga in cui era possibile pagare in ritardo senza addebito della mora; tuttavia lo stesso art. 230, comma 3 sanciva in ogni caso (e quindi anche a fronte di pagamento incompleto o irregolare) la decadenza nel caso di ritardo nel pagamento superiore a sei mesi.

Oltre il termine dei sei mesi era data solo la possibilità di reintegrazione ex art. 193 cod.propr.ind. in caso di inosservanza in cui il titolare del brevetto fosse incorso, pur avendo usato la debita diligenza.

Da queste premesse la Corte ha desunto che la sig.ra F. fosse decaduta dalla privativa, non configurandosi l’ipotesi dell’art. 193 cod.propr.ind. perchè la sua condotta non era incolpevole ed erano decorsi più di sei mesi dal pagamento irregolare e incompleto dei diritti delle annate dalla quindicesima alla diciottesima.

3. Avverso la predetta sentenza del 16/3/2016, notificata a cura della SOGEI in data 3/6/2016, con atto notificato il 28/7/2016 hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi F., svolgendo tre motivi.

Con atti notificati rispettivamente il 4 e il 6/10/2016 hanno proposto controricorso congiuntamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, da un lato, e la SOGEI, dall’altro, chiedendo, rispettivamente, il rigetto e la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, chiedendo altresì la trattazione in pubblica udienza ravvisando nel caso una questione di diritto di particolare rilevanza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In linea preliminare il Collegio non ritiene necessaria la discussione della causa in pubblica udienza, richiesta dai ricorrenti sul presupposto della ritenuta particolare rilevanza della questione di diritto.

Questa Corte ha escluso la sussistenza di alcun obbligo, o di ragioni di opportunità, perchè, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio, il collegio rimetta la causa che preveda la trattazione di questioni rilevanti o, comunque, prive di precedenti in pubblica udienza, mediante una sorta di mutamento del rito di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c.; una simile soluzione sarebbe priva di costrutto, poichè la trattazione con il rito camerale (prevista come ipotesi ordinaria dall’art. 375 c.p.c., comma 3, aggiunto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 2), conv., con modif., in L. 25 ottobre 2016, n. 197), è pienamente rispettosa sia del diritto di difesa delle parti, le quali, tempestivamente avvisate entro un termine adeguato del giorno fissato per l’adunanza, possono esporre compiutamente i propri assunti, sia del principio del contraddittorio, anche nei confronti del Procuratore generale, sulle cui conclusioni, nella fattispecie non presentate, è sempre consentito svolgere osservazioni scritte (Sez. 1, 06/02/2018, n. 2817; Sez.1, 05/04/2017, n. 8869).

2. I primi due motivi di ricorso sono connessi e possono essere affrontati congiuntamente.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 227 e 230 cod.propr.ind.

Secondo i ricorrenti il titolo di privativa era valido ed efficace, diversamente da quanto dichiarato dalla Corte di appello, che aveva ritenuto erroneamente che l’art. 230, comma 3 sopra citato costituisse una norma di chiusura, tale da non consentire alcuna regolarizzazione del titolo, mentre tale disposizione prevedeva solamente un termine per il pagamento dei diritti e non per la presentazione dell’istanza di regolarizzazione di pagamento irregolari o incompleti.

L’attrice aveva azionato un titolo valido ed efficace, regolarizzato grazie all’istanza ex art. 230 cod.propr.ind.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 193 e 230 cod.propr.ind., applicando erroneamente la prima norma, in tema di decadenza in caso di mancato pagamento, e non la seconda, e in particolare il suo comma 1, che prevede la regolarizzazione del pagamento avvenuto in modo incompleto o erroneo previo provvedimento dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

2.3. Occorre procedere a una preliminare ricognizione delle disposizioni normative che vengono in rilievo per l’esame delle censure.

L’art. 193 cod.propr.ind. prevede una particolare ipotesi di “Reintegrazione” nei diritti da cui il titolare di diritti di proprietà industriale sia decaduto in modo incolpevole mediante un meccanismo assimilabile alla rimessione in termini; tale disposizione ha portata generale e si riferisce ad ogni possibile ipotesi di decadenza (e non solo a quelle scaturenti dal mancato pagamento dei diritti) e a ogni diritto di proprietà industriale.

In forza di tale norma il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi, può essere reintegrato nei suoi diritti se l’inosservanza ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso.

L’istanza deve essere presentata comunque un anno dalla data di scadenza del termine non osservato e nel termine di due mesi dalla cessazione della causa giustificativa dell’inosservanza, con il compimento tardivo dell’atto omesso e con l’indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea.

Nel caso di mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, il periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il versamento del diritto.

L’art. 227 cod.propr.ind. (come sostituito dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, art. 120) prevede che tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale debbano essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento; quando il termine di scadenza è decorso il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l’applicazione di un diritto di mora.

L’art. 227, comma 5 peraltro inserito dal decreto correttivo del 2010, prevede che il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale.

L’art. 230 cod.propr.ind. considera invece l’ipotesi del pagamento incompleto od irregolare, disponendo che se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può ammettere come utile l’integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.

Se si tratta di un diritto annuale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell’interessato. Se l’istanza viene respinta, l’interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all’art. 135, comma 12.

L’art. 230 contemplava un comma 3, abrogato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, art. 122 che stabiliva che “Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale”.

Il decreto correttivo del 2010 ha quindi abrogato dell’art. 230, il comma 3 spostando la stessa disposizione nel corpo dell’art. 227 (attuale comma 5).

2.4. Per completezza, occorre aggiungere che anche la legislazione anteriore al codice della proprietà industriale conosceva istituti analoghi: il R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 49 recante il testo delle disposizioni in materia di brevetti per invenzioni industriali (c.d. “legge invenzioni”), prevedeva la possibilità di integrazione o regolarizzazione, anche tardiva del pagamento incompleto o irregolare della tassa annuale per il mantenimento in vigore del brevetto con provvedimento dell’Ufficio centrale dei brevetti su istanza dell’interessato; l’art. 55, n. 1, prevedeva la decadenza dal diritto per mancato pagamento entro sei mesi dalla scadenza della tassa annuale; l’art. 90 (abrogato dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540, art. 14, comma 1, e successivamente reintrodotto dal D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, art. 36 e quindi modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 48, art. 86, comma 1) prevedeva un istituto analogo a quello ora disciplinato dall’art. 193 cod.propr.ind. permettendo al richiedente o il titolare di un brevetto che, pur avendo usato la massima diligenza esigibile, non avesse potuto osservare un termine nei confronti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o della commissione dei ricorsi di ottenere la reintegrazione nei suoi diritti se l’impedimento aveva per conseguenza diretta il rigetto della domanda di brevetto o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del brevetto o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso. Nel termine di due mesi dalla cessazione dell’impedimento doveva essere compiuto l’atto omesso e doveva essere presentata l’istanza di reintegrazione con l’indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L’istanza non era ricevibile se fosse trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato.

2.5. Il problema giuridico che pongono i due motivi del ricorso è se la decadenza per ritardo di pagamento superiore ai sei mesi opera anche nel caso di pagamento parziale e incompleto del diritto annuale di mantenimento, ovvero solo nel caso di omissione totale di pagamento, come sostengono i ricorrenti.

Secondo i ricorrenti la disciplina del caso di pagamento incompleto è contenuta nell’art. 230, non è assoggettata al termine semestrale, non presuppone il rispetto delle condizioni di cui all’art. 193 per la reintegrazione ed è ammessa anche in caso di evidente errore dell’interessato.

2.6. La Corte di appello ha applicato, del tutto correttamente, la normativa vigente al momento della richiesta di integrazione dei diritti annuali (2006), ossia il testo del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, ossia del Codice della proprietà industriale, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal decreto correttivo D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

Come si è chiarito nel testo originario del codice la disposizione secondo cui “Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale” era contenuta nell’art. 230, comma 3 dedicato al pagamento incompleto e irregolare, mentre il decreto correttivo l’ha ricollocato, con lo stesso tenore letterale, nel corpo dell’art. 227, ossia nella norma generale dedicata ai diritti di mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale.

2.7. La precedente collocazione della disposizione, applicabile ratione temporis, propone un argomento sistematico molto potente contrario alla tesi dei ricorrenti: sembra infatti difficile ritenere che quella disposizione, dettata proprio nell’ambito della disciplina del pagamento incompleto o irregolare, potesse riferirsi solo ai pagamenti completamente omessi e non proprio – o almeno non anche – ai tipi di pagamento incompleto o irregolare, pur sempre configuranti inadempimento dell’obbligazione, contemplati proprio dalla norma in cui il ridetto comma 3 alloggiava.

In secondo luogo, contro la tesi dei ricorrenti gioca il rilievo che essa postulerebbe una sorta di ammissibilità sine die della richiesta di integrazione per la quale, non operando il predetto art. 230 cod.propr.ind., comma 3 (allora inserito proprio nella norma relativa ai pagamenti incompleti e irregolari) non sarebbe previsto alcun termine, in contrasto con la logica complessiva del sistema, scandita da precisi termini e scadenze, e con l’esigenza di certezza nelle situazioni giuridiche connesse alla validità ed efficacia dei titoli di proprietà industriale.

La tesi dei ricorrenti, volta ad circoscrivere l’ambito applicativo della disposizione che sancisce la decadenza del diritto di proprietà industriale per il ritardo nel pagamento superiore a sei mesi al solo inadempimento totale e non a quello parziale, già sprovvista di adeguato fondamento testuale, appare insostenibile con riferimento al testo del codice applicabile ratione temporis, prima degli interventi correttivi del 2010, in cui la previsione della decadenza semestrale si contrapponeva puntualmente alla possibilità di sanatoria del pagamento incompleto o irregolare.

Neppure potrebbe obiettarsi a sostegno della tesi dei ricorrenti, con argomento apparentemente suggestivo, che l’assoggettamento al termine di decadenza di sei mesi della richiesta di regolarizzazione del pagamento incompleto o irregolare, renderebbe l’istituto inutile alla luce della possibilità prevista dall’attuale art. 227 cod.propr.ind., comma 4 (nel testo anteriore al 2010, comma 2) di pagare comunque in ritardo, purchè entro i sei mesi dalla scadenza, i diritti di mantenimento, anche nel caso di omissione totale e nel caso di omissione colpevole.

In tal caso infatti il pagamento tardivo è ammissibile, indipendentemente dalla scusabilità dell’errore e dall’entità della colpa del titolare, ma è previsto il pagamento della penale di mora.

In terzo luogo, sarebbe paradossale che attraverso la regolarizzazione, che presuppone un errore evidente o altro scusabile motivo, possa essere conseguita una sanatoria sine die, mentre la norma generale dell’art. 193 cod.propr.ind., che, seppur con altra terminologia, considera comunque una omissione incolpevole, condiziona la reintegrazione al rispetto del termine di due mesi dal venir meno della causa giustificativa e comunque di un anno dalla scadenza del termine inadempiuto; e ciò anche nel caso in cui l’omissione sia totalmente incolpevole, o comunque non meno incolpevole di quella considerata dall’art. 230, visto che l’art. 193 esige da parte del richiedente la prestazione della “diligenza richiesta dalle circostanze”.

2.8. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto che la regolarizzazione dei diritti omessi (sin dall’annualità 2002 sino al 2006) non potesse essere richiesta per il decorso dei sei mesi dalla scadenza e che comunque non potesse applicarsi la rimessione in termini dell’art. 193, sia perchè il termine annuale era comunque scaduto, sia perchè difettava il presupposto della non imputabilità dell’omissione.

Di conseguenza debbono essere rigettati i primi due motivi di ricorso.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, artt. 4 e 5 perchè il provvedimento di regolarizzazione era un atto amministrativo che non poteva essere annullato, modificato o revocato dal Giudice ordinario; nè tale provvedimento poteva essere disapplicato, non contrastando con la legge formale.

3.1. la L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, art. 4 esclude che il giudice ordinario possa revocare e modificare l’atto amministrativo mentre il successivo art. 5 prevede il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice ai fini della decisione della singola controversia demandata al giudice ordinarie, stabilendo che “In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”.

3.2. La controricorrente SOGEI ha eccepito preliminarmente che sul punto sarebbe sceso il giudicato a causa della mancata impugnazione in appello da parte degli attuali ricorrenti del capo di sentenza di primo grado che ha disposto la disapplicazione del provvedimento amministrativo.

L’eccezione non è condivisibile poichè la disapplicazione – e la sussistenza del relativo potere – non configurano un capo autonomo della decisione di primo grado, suscettibile di passare di per sè in giudicato, anche a prescindere dal fatto che sul punto il giudice di appello ha nuovamente pronunciato.

3.3. Il giudizio tra un privato e una P.A. non preclude affatto, di per sè (ai sensi della L. n. 2248 del 1865, allegato E, art. 5) il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione.

Allo scopo – peraltro – devono ricorrere due condizioni oggettive: a) il provvedimento amministrativo non può venire in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì deve configurarsi quale mero antecedente logico, sicchè la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico; b) il provvedimento deve essere affetto da vizi di legittimità lesivi di diritti, mentre il sindacato è escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all’esercizio del potere discrezionale della P.A. (Sez.Un., 31/12/2018, n. 33688;Sez.1, 04/07/2018, n. 17485).

Nel caso di specie l’atto illegittimo, ossia il provvedimento amministrativo dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di regolarizzazione dei pagamenti dei diritti di mantenimento in vita del brevetto F., viene in rilievo in una controversia fra privati, poichè anche il Ministero e l’Agenzia delle Entrate sono stati evocati jure privatorum quali corresponsabili della violazione del diritto sull’invenzione industriale e non già come fonte del diritto dedotto in giudizio ma come antecedente logico per il suo legittimo esercizio; inoltre non viene sindacata la discrezionalità amministrativa ma la legittimità dell’atto per violazione della legge formale in ragione dell’infrazione della norma circa il limite temporale massimo previsto per il suo esercizio.

Il motivo deve pertanto essere rigettato.

4. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato;

sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, in difetto di precedenti nella giurisprudenza di questa Corte.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 25 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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