Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11029 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 19/05/2011), n.11029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

H.Y., rappresentato e difeso dall’Avvocato AUFIERO

Michele, domiciliato per legge presso la Cancelleria civile della

Corte suprema di cassazione;

– ricorrente –

avverso L’ordinanza del Presidente della Corte d’appello di Torino,

depositata in data 20 aprile 2010.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, il quale nulla ha osservato in ordine alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Presidente della Sezione volontaria giurisdizione della Corte d’appello di Torino, delegato dal Presidente della Corte, con provvedimento depositato il 20 aprile 2010, ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in opposizione datato 22 marzo 2010, avverso il decreto emesso il 4 marzo 2010 dalla Corte d’appello con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di H.Y. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, risultando l’istanza priva del codice fiscale dell’interessato;

che avverso questo provvedimento, H.Y. ha proposto ricorso per cassazione, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Asti, non notificato ad alcuno;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 10 febbraio 2011, ha formulato una proposta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato che il Collegio non condivide la proposta di decisione, in quanto, nel caso di specie, deve escludersi l’operatività del principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19161 del 2009;

che, invero, nella specie viene in rilievo un ricorso per cassazione in tema di dichiarazione di inammissibilità della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale;

che, ad avviso del Collegio, nella specie non viene quindi in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia;

che, in forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato testo unico, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale;

che, nella impugnazione suindicata, invece, ciò di cui si discute non è l’opposizione al decreto di liquidazione, ma la legittimità del provvedimento di dichiarazione di inammissibilità della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale;

che questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione (cfr. Cass. pen., sez. 4^, 14 luglio 2010, n. 32057; Cass. pen., sez. 4^, 22 giugno 2010, n. 34668; Cass., sez. 4^, 29 aprile 2010, n. 20087);

che, pertanto, gli atti devono essere trasmessi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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