Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11029 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 10/06/2020), n.11029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25862-2018 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIACOMO GILORMO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– resistente –

avverso il decreto N. R.G. 1341/2016 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA,

depositato il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Vibo Valentia, in sede di procedimento, RG n. 1341/2016, ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato con riguardo a C.P., “l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione dal CTU nominato” ed aveva ritenuto di non dovere provvedere sulle spese di lite in favore dell’Inps ed a carico della parte ricorrente soccombente, in quanto l’Inps si era costituito in giudizio per il tramite di un proprio funzionario.

Avverso tale decisione C.P. aveva proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., affidato a tre motivi.

L’Inps era rimasto intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92, 113 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.).

Deduce che erroneamente il tribunale lo aveva ritenuto “soccombente” in quanto le risultanze peritali, richiamate ad integrare il provvedimento di omologa, avevano accertato la sussistenza delle condizioni sanitarie utili alla indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa, conformemente a quanto richiesto dall’originario dante causa.

Nessuna soccombenza era quindi addebitabile al ricorrenei. In ragione di ciò la pronuncia in punto di spese risultava in contrasto con il disposto dell’art. 91 c.p.c..

2) Con il secondo motivo è dedotta la nullità del decreto di omologa ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 161 c.p.c., per aver lo stesso indicato “soccombente” il ricorrente pur avendo richiamato le risultanze della ctu, attestanti la fondatezza della pretesa.

3) Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, e della tabella allegata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per non aver, il tribunale, condannato l’Inps al pagamento delle spese processuali, in conseguenza della totale soccombenza dello stesso.

I motivi possono essere trattati congiuntamente perchè attinenti al medesimo profilo inerente le spese giudiziali.

Deve premettersi che questa Corte ha chiarito che “In materia di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., anche la statuizione sulle spese, contenuta nella sentenza che chiude il procedimento instaurato a seguito del dissenso della parte ricorrente, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi di provvedimento non appellabile ma per il quale non è precluso il ricorso per cassazione”(Cass.n. 13550/2015).

Posta quindi l’ammissibilità del ricorso si osserva ancora che ” In tema di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all’art. 445-bis c.p.c., comma 5, deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicchè la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte” (Cass.n. 12028/2016).

Nel caso di specie il Tribunale ha genericamente omologato il requisito sanitario richiamando le risultanze della CTU, e quindi rimettendo alla stessa quale fonte integrativa del provvedimento adottato.

La valutazione del ctu, come riportata nei motivi di impugnazione risulta accertativa delle condizioni sanitarie utili alla indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa, e dunque determina l’accoglimento totale della domanda proposta, sicchè nessuna soccombenza è riscontrabile a carico dei ricorrenti con conseguenze anche in punto di spese.

Secondo i principi sopra enunciati, invero, “la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte” (Cass.n. 12028/2016), con ciò dovendosi intendere che i ricorrenti in questione non solo non potevano essere condannati al pagamento delle spese processuali in quanto vittoriosi (e non già per la difesa affidata al funzionario dell’Inps), ma che la circostanza del totale accoglimento della domanda doveva essere scrutinata correttamente, secondo i principi esposti, ai fini della determinazione delle spese. Il ricorso è quindi da ritenersi fondato.

Peraltro, trattandosi di spese inerenti il solo procedimento di accertamento tecnico con successiva omologa, come regolato dell’art. 445 bis c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte decide nel merito delle censure.

Si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, di talchè, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati in 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4)

Il ricorso deve quindi essere accolto, cassata la sentenza con riguardo ai motivi accolti e liquidate le spese in complessivi E. 911,00, da porre a carico dell’inps, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in E. 911,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario. Condanna il controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con detrazione.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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