Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11029 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. I, 06/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 06/05/2010), n.11029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E.L. e E.C., elettivamente domiciliati in

Roma, via Ottaviano 43, presso l’avv. Barbara Sermarini,

rappresentati e difesi dall’avv. Donno Vincenzo, del Foro di Arezzo,

giusta procura in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Genova del 15 maggio

2007, cron. n. 608, nella causa iscritta al n. 638/2006 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 gennaio 2010 dal relatore, cons. SCHIRO’ Stefano;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. APICE Umberto, che nulla ha osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti, con la quale – premesso che E.L. ed E.C. hanno proposto ricorso per Cassazione il 25 luglio 2007 sulla base di due motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Genova in data 19 aprile 2007 con cui e’ stato dichiarato inammissibile il ricorso di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, proposto per l’eccessivo protrarsi di un subprocedimento di dissequestro di beni immobili nell’ambito di un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Pisa.

La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva degli istanti, in quanto del procedimento penale gli E. non sono stati parte, ne’ in veste di indagati – imputati, ne’ in veste dei persone offese – parti civili.

L’intimato Ministero ha resistito con controricorso – si e’ osservato che il primo motivo appare manifestamente fondato.

Il proprietario di un bene immobile, colpito da sequestro penale nell’ambito di un procedimento a carico di terzi, ha titolo a chiedere l’equa riparazione per l’irragionevole durata del procedimento incidentale di dissequestro e/o restituzione della cosa sequestrata, di cui egli e’ parte. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo, con cui viene eccepita l’incostituzionalita’ della diversa interpretazione della L. n. 89 del 2001, art. 2.

Se si condividono gli esposti rilievi, il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio;

B) osservato che i ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, rilevando in particolare che, come risulta dallo stesso decreto impugnato, nell’ambito di un procedimento penale a carico di un terzo soggetto ma non riguardante gli E. e nel corso del quale era stato disposto il sequestro penale di alcuni immobili di proprieta’ degli E. medesimi, si e’ instaurato un procedimento incidentale relativo al dissequestro di detti immobili, conclusosi con provvedimento – emesso in data 3 maggio 2005, ma, secondo i ricorrenti, eseguito con la riconsegna dei locali soltanto il 23 giugno 2006 – con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha disposto la restituzione degli immobili ai proprietari;

ritenuto che, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, la nozione di procedimento presa in considerazione dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali include tutti i processi che appartengono alla giurisdizione, in quanto condotti sotto la direzione o la vigilanza del giudice a garanzia della legittimita’ del loro svolgimento (Cass. 2009/20549), tra i quali va certamente ricompreso il procedimento incidentale di dissequestro di cui trattasi, avente ad oggetto la tutela davanti ad un giudice della facolta’ di godimento dell’immobile da parte del proprietario, non rilevando in senso contrario che detto proprietario non sia parte nel procedimento penale nell’ambito del quale e’ stato disposto il sequestro dei beni, atteso che il proprietario medesimo e’ comunque parte nel subprocedimento di dissequestro;

considerato che non osta all’accoglimento del ricorso il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 4 – il quale, nel fissare termini e condizioni di proponibilita’ della domanda di riparazione, fa decorrere il termine di decadenza di sei mesi “dal momento in cui la decisione, che conclude il… procedimento, e’ divenuta definitiva”, in quanto l’espressione “decisione definitiva” non coincide con quella di sentenza passata in giudicato, bensi’ indica il momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione (Cass. 2002/13768; 2002/14885; 2005/19435);

ritenuto che le osservazioni che precedono conducono all’accoglimento del ricorso ed all’annullamento del decreto impugnato; che tuttavia, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata ad altro giudice, individuato nella Corte di appello di Genova in diversa composizione, che procedera’ ad un nuovo esame della domanda di equa riparazione, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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